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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23865/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 8 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 30 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita aggravata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato non è stato proposto in appello e risulta non consentito conseguentemente in questa sede, attesa l'interruzione della catena devolutiva sul punto; considerato che è in ogni caso preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (tra gli altri, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in relazione alla determinazione della pena base, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie ove, a pagina 4, il Giudice di appello, nel confermare l'entità della pena inflitta in primo grado, ha valorizzato, con motivazione adeguata e logica, l'entità del danno subito dalle vittime, derivante non tanto dal prezzo eventualmente ricavato dalla vendita ma dalla perdita di due autovetture per loro necessarie, e la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 8 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 30 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato non è stato proposto in appello e risulta non consentito conseguentemente in questa sede, attesa l'interruzione della catena devolutiva sul punto; considerato che è in ogni caso preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (tra gli altri, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in relazione alla determinazione della pena base, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie ove, a pagina 4, il Giudice di appello, nel confermare l'entità della pena inflitta in primo grado, ha valorizzato, con motivazione adeguata e logica, l'entità del danno subito dalle vittime, derivante non tanto dal prezzo eventualmente ricavato dalla vendita ma dalla perdita di due autovetture per loro necessarie, e la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023
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