Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 50971/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma di revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare (relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione), non sono ammissibili, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro reiterative di profili di censura già vagliati da detto Tribunale nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, nel disporre la revoca della detenzione domiciliare concessa, si fa leva sulle condotte aggressive del condannato nei confronti di tutto il personale sanitario, tra cui in ultimo la condotta perpetrata il 29 maggio 2023, consistita nel colpire con una stampella un infermiere al volto procurandogli traumi contusivi, evidenziandosi conformemente al disposto dell'art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., l'incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura, anche per l'ingiustificato e grave rifiuto della terapia antibiotica.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso - nel quale ci si limita a confutare le suddette argomentazioni, riconducendo l'aggressione in ultimo evidenziata a un comportamento provocatorio dell'infermiere, e il rifiuto della terapia antibiotica ad un'esigenza di salute - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma di revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare (relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione), non sono ammissibili, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro reiterative di profili di censura già vagliati da detto Tribunale nel provvedimento impugnato. In esso, invero, nel disporre la revoca della detenzione domiciliare concessa, si fa leva sulle condotte aggressive del condannato nei confronti di tutto il personale sanitario, tra cui in ultimo la condotta perpetrata il 29 maggio 2023, consistita nel colpire con una stampella un infermiere al volto procurandogli traumi contusivi, evidenziandosi conformemente al disposto dell'art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., l'incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura, anche per l'ingiustificato e grave rifiuto della terapia antibiotica. Ritenuto, pertanto, che il ricorso - nel quale ci si limita a confutare le suddette argomentazioni, riconducendo l'aggressione in ultimo evidenziata a un comportamento provocatorio dell'infermiere, e il rifiuto della terapia antibiotica ad un'esigenza di salute - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 50971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris