CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 15913 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE i n persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in fallimento; [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Campanian. 5979 / 17 / 20 depositata i n data 11 / 12 /20 20 ; Oggetto: risultanze proc. Pen. – relazione con il proc.tributario Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi di accertamento notificati alla ridetta societàper maggiori Iva e Irap 2015 e conseguentemente ai soci dellastessa per la conseguente maggiore Irpef 2015; - la CTP a ccoglieva il ricorso; appellava l'Agenzia delle entrate; - con la sentenza impugnata la CTR rigetta va l'appello e conferma va lapronuncia di primo grado ; - ricorre a questa Corte l’A mministrazione finanziaria con atto affidatoa due motivi; i contribuenti sono rimasti intimati; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e / o falsa applicazione degli artt. 4 c. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 115, 116c.p.c., 409, 654 c.p.p. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere il giudice dell'appello riconosciuto automatica autorità di cosa giudicata alle risultanze del procedimento penale non potendoil giudice tributario limitarsi a rilevare l'esistenza di una pronuncia definitiva in materia di reati tributari ma dovendo nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti del materiale probatorio in atti verificare la sussistenza o meno della pretesa nell'ambito specifico in cui è destinatoa operare; - il motivo è fondato; - la CTR, in difformità dai principi enunciati da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 22/05/2015; Cass. Sez. 5, Ordinanzan. 17258 del 27/06/2019 ; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.16262 del 28/06/2017, in ultimo anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27814 del 04/12/2020) ha in effetti sostanzialmente riconosciuto autorità di giudicato al decreto di archiviazione del procedimento penale, senza esaminare autonomamente le Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 risultanze del procedimento e quanto dedotto dalle parti nel processotributario; - e ffettivamente , inver o , la CTR ha da un lato fa tto mero e puro rimando alla tesi dei contribuenti che si fonda va sulla mera annotazione in contabilità dei fatti di gestione rilevanti e sulla deduzionedella scelta di mercato dipesa dalla tua antieconomica delprezzo praticato da T otal Erg ; d ’altro canto ha riprod otto – a sostegnodella propria decisione di annullamento - la motivazione contenuta nel decreto di archiviazione del P ubblico M inistero , evidentementeincentrata sui soli profili penali ; così operando essa hamancato di procedere, come dovevasi, all’esame critico delle prove ai fini dell e determinazion i da assumersi nel processo tributario; - risulta quindi evidente la mancanza di un apprezzamento critico delle risultanze del procedimento penale , che neppure minimamentesono state post e a confronto con g li altri elementi diprova acquisiti agli atti di causa ; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata pe r o messo esame di fatti decisivi per il giudizio og getto di discussione fra le parti in relazione all'art . 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR affermato che non risulterebbero chiare le modalità di determinazione del prezzo unitario per litri determinato per la benzina e non per il gasolio; ciò senza aver preso in esame le risultanze del PVC del 14/10/2015 della GdF di Giuliano i n Campaniae gli allegati dai quali si evinceva che i dati in oggetto - lungidall'essere arbitrari come ha ritenuto il C ollegio - erano stati ricavati dall'esame del programma gestionale impiegato e concessoin visione ai militari verificatori durante l'esecuzione del controllodalla stessa società come era attestato dal PVC ; con ciò risultandochiaramente evidenziato il prezzo medi o praticato pari adeuro 1,669 litro per la benzina e d euro 1,499 litro per il gasolio; - anche questo motivo è fondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - la CTR ha ritenuto non chiara la genesi dei prezzi unitari del carburante, non coerenti neppure con le tabelle richiamate dai verificatori, senza evidentemente esaminare il fatto storico relativo alla determinazione di tali prezzi che è avvenuta per mezzo dello stesso programma gestionale in uso alla società contribuente,le cui risultanze erano state riportate nel PVC e nei giudizidi mer ito. Dall’esame di tale fatto, del tutto omesso, era ben possibile far derivare un esito differente del giudizio (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23238 del 04/10/2017; in argomento ancheCass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014); - sotto questo profilo , r isulta incomprensibile l ’affermazione della CTR relativa alla mancanza di chiarezza dei prezzi unitari della benzinache non risulterebbero coerenti nemmeno con le tabelle richiamate dallo stesso U fficio ; infatti come risulta dalle trascrizionioperate in ricorso (pagg. 20 e seguenti) tali dati sono stati ricavati dai militari verificatori durante l'esecuzione del controllodal sistema gestionale della società contribuente , come rilevato nel PVC ; gli stessi sono stati poi riportati nella scheda estrapolata da tale programma gestionale del quale il PVC h a puntualmente e analiticamente riportato una stampa della c.d. “videata”,vale a dire di quanto risultante dall'esame del sistema visualizzabile a mezzo PC (in particolare pag. 21 del ricorso per cassazione); - p roprio in tale “videata”, riprodotta nel PVC, nell’atto di appello dell’Ufficioe in ultimo nel ricorso per cassazione, le informazioni relative alla determinazione dei prezzi medi sono perfettamente leggibili; - conseguentemente , il ricorso è integralmente accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esamedel merito; p.q.m. accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di gius