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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 aprile 2024

Cassazione n. 20993/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] din avverso il decreto del 07/11/2023 della CORTìAPPELLO di [OSCURATO:PERSONA].

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 10-5263/2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto, emesso il 27 ottobre 2021 dal Tribunale del medesimo capoluogo, con cui era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di tre anni e sei mesi, oltre la cauzione, sul presupposto della riconosciuta pericolosità attuale del prevenuto, sia generica che qualificata, in ragione delle condanne subite in tempi recenti anche per delitto di partecipazione, in veste organizzativa apicale, ad associazione dedita al narcotraffico.

Emerge inoltre, argomenta la Corte territoriale, che il ricorrente è stato più volte condannato per reati lucrativi contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

E' stata inoltre valorizzata la storicizzata dedizione al crimine, come si evince dalle numerose condanne esecutive.

La Corte di appello ha inoltre valorizzato la contiguità e la frequentazione di soggetti inseriti in contesti criminali mafiosi, oltre alla data non remota (2017) di cessazione della contestata permanenza associativa nel crimine di settore (stupefacenti).

2. Avverso tale decreto ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore di fiducia (nomina in allegato, n. 5, al ricorso), articolando unico motivo di censura al provvedimento di secondo grado, per violazione della legge di prevenzione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 1, 4 e 7 del d.lgs. n. 159 del 2011, 125, comma 3, cod. proc. pen.), attesa la motivazione solo apparente circa la attualità della ritenuta pericolosità sociale qualificata e generica, ad onta del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti indizianti e dell'intervallo detentivo sofferto sin dal 2017.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in data 15 aprile 2024, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è inammissibile, giacché, al di là della rubrica, non prospetta una chiara violazione di legge (unico vizio deducibile in sede di legittimità con i ricorsi in materia di applicazione delle misure di prevenzione: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), ma solo vizi della motivazione (esistente e non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte.

1.1. Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della 10-5263/2024 pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca di commissione dei fatti presupposti e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 2, n. 24585, del 9/2/2018, Rv. 272937-01; Sez. 6, n. 10248, del 11/10/2017 dep. 2018, Rv. 272723; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Rv. 266184).

Se infatti non esiste incompatibilità, né ontologica né giuridica, tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro (così, Corte cost. n. 6 del 2013).

Secondo il giudice delle leggi, la rivalutazione della pericolosità sociale va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo".

In termini del tutto sovrapponibili si esprime oggi il legislatore che ha interpolato il testo unico in materia antimafia (D.

L.gs. n. 159/2011, cit.) aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'art. 14.

1.2. Il giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l'intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Rv. 260781).

1.3. In tale articolato quadro di riferimento la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

La Corte territoriale ha infatti valorizzato, al fine di ritenere attuale la manifestazione di pericolosità del prevenuto, la posizione apicale e organizzativa rivestita da Auddino all'interno del sodalizio di settore, il nutrito curriculum giudiziario, i collaudati legami con la 'ndrangheta calabrese, tutti indici di consolidato inserimento nel tessuto criminale locale che depongono per una pericolosità ancora attuale, anche in ragione del deficit di indici di segno opposto, utilmente valorizzabili.

1.4. E' stata, altresì, evidenziata la disponibilità del ricorrente ad apportare il proprio contributo in relazione ad attività estremamente pericolose e parimenti lucrative, che presuppongono contatti attivi con la criminalità d'oltreoceano dedita alla esportazione di cocaina in quantità ingenti.

1.5. Quanto alla pericolosità generica, come puntualmente sottolineato nel decreto impugnato, Auddino — persona priva di risorse disponibili lecite — è risultato soggetto storicamente dedito alla commissione di reati locupletativi, dai quali ha tratto le risorse per il sostentamento suo e dei suoi familiari.10-5263/2024 Infine, la Corte di appello ha ritenuto che il prevenuto, con la propria condotta, abbia contribuito fattivamente ad esporre a pericolo la salute pubblica e, dunque, la sicurezza e l'ordine pubblico. 2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] din avverso il decreto del 07/11/2023 della CORTìAPPELLO di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 10-5263/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto, emesso il 27 ottobre 2021 dal Tribunale del medesimo capoluogo, con cui era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di tre anni e sei mesi, oltre la cauzione, sul presupposto della riconosciuta pericolosità attuale del prevenuto, sia generica che qualificata, in ragione delle condanne subite in tempi recenti anche per delitto di partecipazione, in veste organizzativa apicale, ad associazione dedita al narcotraffico. Emerge inoltre, argomenta la Corte territoriale, che il ricorrente è stato più volte condannato per reati lucrativi contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. E' stata inoltre valorizzata la storicizzata dedizione al crimine, come si evince dalle numerose condanne esecutive. La Corte di appello ha inoltre valorizzato la contiguità e la frequentazione di soggetti inseriti in contesti criminali mafiosi, oltre alla data non remota (2017) di cessazione della contestata permanenza associativa nel crimine di settore (stupefacenti). 2. Avverso tale decreto ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore di fiducia (nomina in allegato, n. 5, al ricorso), articolando unico motivo di censura al provvedimento di secondo grado, per violazione della legge di prevenzione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 1, 4 e 7 del d.lgs. n. 159 del 2011, 125, comma 3, cod. proc. pen.), attesa la motivazione solo apparente circa la attualità della ritenuta pericolosità sociale qualificata e generica, ad onta del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti indizianti e dell'intervallo detentivo sofferto sin dal 2017. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in data 15 aprile 2024, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è inammissibile, giacché, al di là della rubrica, non prospetta una chiara violazione di legge (unico vizio deducibile in sede di legittimità con i ricorsi in materia di applicazione delle misure di prevenzione: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), ma solo vizi della motivazione (esistente e non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte. 1.1. Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della 10-5263/2024 pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca di commissione dei fatti presupposti e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 2, n. 24585, del 9/2/2018, Rv. 272937-01; Sez. 6, n. 10248, del 11/10/2017 dep. 2018, Rv. 272723; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Rv. 266184). Se infatti non esiste incompatibilità, né ontologica né giuridica, tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro (così, Corte cost. n. 6 del 2013). Secondo il giudice delle leggi, la rivalutazione della pericolosità sociale va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo". In termini del tutto sovrapponibili si esprime oggi il legislatore che ha interpolato il testo unico in materia antimafia (D. L.gs. n. 159/2011, cit.) aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'art. 14. 1.2. Il giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l'intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Rv. 260781). 1.3. In tale articolato quadro di riferimento la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. La Corte territoriale ha infatti valorizzato, al fine di ritenere attuale la manifestazione di pericolosità del prevenuto, la posizione apicale e organizzativa rivestita da Auddino all'interno del sodalizio di settore, il nutrito curriculum giudiziario, i collaudati legami con la 'ndrangheta calabrese, tutti indici di consolidato inserimento nel tessuto criminale locale che depongono per una pericolosità ancora attuale, anche in ragione del deficit di indici di segno opposto, utilmente valorizzabili. 1.4. E' stata, altresì, evidenziata la disponibilità del ricorrente ad apportare il proprio contributo in relazione ad attività estremamente pericolose e parimenti lucrative, che presuppongono contatti attivi con la criminalità d'oltreoceano dedita alla esportazione di cocaina in quantità ingenti. 1.5. Quanto alla pericolosità generica, come puntualmente sottolineato nel decreto impugnato, Auddino — persona priva di risorse disponibili lecite — è risultato soggetto storicamente dedito alla commissione di reati locupletativi, dai quali ha tratto le risorse per il sostentamento suo e dei suoi familiari.10-5263/2024 Infine, la Corte di appello ha ritenuto che il prevenuto, con la propria condotta, abbia contribuito fattivamente ad esporre a pericolo la salute pubblica e, dunque, la sicurezza e l'ordine pubblico. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella cam
Decreto Cassazione n. 20993/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris