CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 25809/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1636/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5560/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25809/2025 Roma, lì, 14/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona, rivalutando in sede di reclamo l’istanza di liberazione anticipata, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un semestre di presofferto trascorso (tra il maggio e il novembre 2019) in regime di arresti domiciliari, negava il beneficio. A sfavore del condannato il Tribunale considerava che questi, sino alla data di inizio dell’esecuzione della misura cautelare, avesse abitato con la famiglia in un immobile abusivamente occupato. Inoltre il Tribunale riferiva che, lungo tutto il semestre, Spinelli non aveva svolto alcuna attività lavorativa, assistenziale o di volontariato. 2. Spinelli ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La valutazione operata dal giudice a quo sarebbe arbitraria e contraria a diritto, considerato che la condotta di occupazione abusiva di immobile era antecedente allo stato custodiale, e non concomitante con esso, né egli aveva mai rifiutato proposte trattamentali che implicassero lo svolgimento delle menzionate attività risocializzanti, che semplicemente non gli erano state offerte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha per vero sancito che, in tema di liberazione anticipata, allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari e manchino, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, la valutazione demandata al giudice non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma richiede anche l’esame del comportamento complessivo del soggetto, al fine di valutarne l’evoluzione della personalità (Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281057-01). 3. Rilevano tuttavia, in senso negativo, come è nella logica dell’istituto, le sole criticità di comportamento evidenziatesi in corso di esecuzione, o semmai dopo la sua conclusione (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245- 01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01), e giammai quelle anteriori all’instaurazione del regime di detenzione, poiché da queste ultime non è ricavabile alcun elemento utile ad apprezzare l’adesione del soggetto al trattamento esecutivo successivamente sperimentato (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859-01). Al riguardo, a ragione il ricorrente obietta che la condotta di occupazione abusiva di immobile è venuta a cessare, come risulta dall’ordinanza impugnata, esattamente con l’avvio della misura degli arresti domiciliari, che hanno avuto corso pressa la casa dei genitori del custodito, da loro legittimamente posseduta. 4. Rilevano altresì, in senso negativo, atteggiamenti che possano contraddire la filosofia della misura in atto. A differenza, tuttavia, dell’affidamento in prova al servizio sociale, che implica il coinvolgimento dell’interessato in progetti di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, oppure tramite servizi sostitutivi di volontariato o attività di pubblica utilità, senza remunerazione (v. ora, specificamente, il comma 2-bis dell’art. 47 Ord. pen. quale inserito dall’art. 10-bis, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112), la detenzione domiciliare, e gli arresti domiciliari cautelari a maggior ragione, sono strutturati in termini essenzialmente contenitivi, comportando essi il mero rispetto degli obblighi previsti dall’art. 284 cod. proc. pen. (per la misura alternativa, in forza del richiamo contenuto nell’art. 47-ter, comma 4, Ord. pen), che sono quelli di non allontanarsi dalla propria abitazione o dall’altro luogo di privata o pubblica dimora giudizialmente imposto. Solo se l’interessato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto e soltanto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa (art. 284, comma 3, cod. proc. pen.). Il mancato svolgimento di attività lavorative, o altrimenti risocializzanti, da parte del soggetto in arresti domiciliari costituisce, dunque, una circostanza assolutamente neutra, inidonea ad influire sfavorevolmente sulla valutazione circa la liberazione anticipata da concedergli una volta divenuta definitiva la sua condanna. 5. L’ordinanza impugnata, non rispettosa di tali principi, deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per rinnovata valutazione che risulti ad essi aderente. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso il 13/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni