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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 29550/2026

Testo disponibile della fonte

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nato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, VincenzoSenatore, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudicedel riesame per le misure cautelari reali, confermava il provvedimento delmedesimo Tribunale emesso in data 01/04/2026 su richiesta delle parti civilicostituite nel procedimento n. 652/25 R.G.N.R. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eAndrea [OSCURATO:PERSONA], imputati dei reati di appropriazione indebita, truffa e sostituzionedi persona, con il quale era stato disposto a loro carico il sequestro conservativodi beni mobili, immobili e crediti, sino alla concorrenza complessiva della sommadi euro 405.327,36.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore difiducia di entrambi gli imputati con un unico atto, articolando tre motivi.2.1.

Con il primo si deduce la violazione dell’art. 324, comma 8, cod. proc.pen. e l’assenza di motivazione per mancata rimessione al giudice civile dellaquestione in ordine alla sequestrabilità delle quote della azienda agricola TenutaCapannino.Con specifico motivo di riesame si era rappresentato e documentatol’esistenza di una controversia in ordine alla proprietà di dette quote, tuttavia ilTribunale della cautela ha omesso di esaminare tale deduzione e di fornire unaadeguata motivazione sulle ragioni per le quali la questione non dovesse esseredevoluta al giudice civile, come invocato con la richiesta di riesame.2.2.

Con il secondo e terzo motivo, correlati tra loro, si deducono la violazionedi legge sotto il profilo della apparenza della motivazione con riferimento alquantum da cautelare e alla sussistenza del periculum in mora.In sede di riesame la difesa aveva dedotto che il provvedimento di sequestroconservativo con il quale il Tribunale di merito aveva determinato in euro405.327,36 le pretese risarcitorie delle parti civili era del tutto sproporzionatorispetto alle somme indicate nei capi di imputazione e non ancorato a parametrioggettivi ma alla semplice rappresentazione fornita nella richiesta disottoposizione a vincolo.Si era dedotto, inoltre, che le iscrizioni ipotecarie valorizzate dal giudice dellacognizione quale indice di incapienza del patrimonio degli indagati non eranosintomo di volontà dispersiva.Il collegio della cautela ha eluso il nucleo di tali rilievi difensivi, limitandosi aformule assertive e omettendo di esplicitare il percorso argomentativo sotteso siaalla quantificazione dell’importo da sottoporre a vincolo che del pericolo didispersione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.2.

Va preliminarmente ricordato che, in tema di provvedimenti cautelari realinel cui novero è compreso anche il decreto di sequestro conservativo disciplinatodall’art. 318 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores iniudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancanteo comunque meramente apparente perché privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692- 01; successivamente cfr. Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele,Rv. 254893; Sez. 2, n. 18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n.49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).3.

Tanto premesso, generico e comunque manifestamente infondato è il primomotivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 324, comma 8, cod.proc. pen. e l’omessa motivazione in punto di mancata rimessione al giudice civiledella questione in ordine alla sequestrabilità delle quote della azienda agricolaTenuta Capannino che era stata invocata con la richiesta di riesame.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, il collegio dellacautela (pag. 2 dell’ordinanza impugnata) ha esaminato e vagliato la deduzioneproposta, disattendendola con precisi argomenti.In primo luogo ha correttamente osservato che la questione non atteneva allalegittimità del decreto di sequestro conservativo (disposto dal giudice di cognizionesui beni degli imputati sino alla concorrenza della somma complessiva di euro405.327,36, senza alcun specifico riferimento alle quote della azienda agricolaTenuta Capannino), ma riguardava la fase esecutiva del provvedimento attinentealla concreta individuazione dei beni da apprendere, estranea al perimetro dellaprocedura di riesame.In ogni caso, il Tribunale ha affermato che alcuna documentazione era stataprodotta in ordine alla effettiva controversia esistente sulla titolarità delle quote inquestione, così da consentire di valutare una eventuale devoluzione della stessaal giudice civile.Neppure con il ricorso qui proposto, del resto, la difesa ha rappresentato inquali termini la questione in tema di contestazione di proprietà era statadocumentata in sede di riesame.4.

Manifestamente infondati sono il secondo e terzo motivo di ricorso(esaminabili congiuntamente in quanto correlati tra loro) con i quale si deducel’apparenza della motivazione con riferimento al quantum da sottoporre asequestro conservativo e alla sussistenza del periculum in mora.Il Tribunale del riesame ha sviluppato, rispetto a tali profili, un costruttoargomentativo che è esistente ma anche perfettamente intellegibile nel suopercorso logico, oltre che fondato su obiettivi elementi fattuali non contestati dalladifesa e su corretti principi giuridici.Con riferimento alla quantificazione del credito da garantire, ha utilizzatocome parametri di riferimento sia il numero delle persone offese (cinquecondomìni), sia l’ammontare complessivo del danno evincibile dalle 90 imputazioniper i reati di appropriazione indebita, truffa e sostituzione di persona formulate dalPubblico ministero nel decreto di citazione diretta a giudizio.Si tratta di un giudizio conforme ai criteri dettati dalla giurisprudenza di questaCorte che ha affermato la legittimità del sequestro conservativo disposto a tuteladi un credito il cui importo sia determinabile con un apprezzamento, purapprossimativo, proprio riferibile al numero delle parti civili, al petitum indicatodalle stesse nella costituzione in giudizio, alla causale delle pretese risarcitorie eall’ammontare delle somme richieste nell’istanza di sottoposizione a vincolo (Sez.2, n. 41105 del 13/09/2024, Mauro, Rv. 287134; Sez. 5, n. 8445 del 01/02/2019,Spinazzé, Rv. 276123-01; Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019-dep. 2020, non mass.;Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, Barberini, Rv. 266702).Con riferimento al ravvisato periculum in mora, va ribadito, in linea con ilconsolidato indirizzo di questa Corte, che, per l'adozione del sequestroconservativo, è sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino legaranzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmenteinsufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2,cod. proc. pen., anche in conseguenza di eventuali operazioni economiche idoneead indebolire la garanzia patrimoniale (quale la costituzione di ipoteca volontariasu beni), non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futurodepauperamento del debitore e, dunque, la prova che questi stia ponendo inessere o possa comunque porre attuare una attività di dispersione patrimoniale.(Sez.

U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118, successivamente Sez.4, n. 39524 del 21/06/2016, Tassielli, Rv. 268873; Sez. 2 n. 51576 del04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813; Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019- dep. 2020,Pellegrini, RV. 278885 che ha ritenuto tale assunto ermeneutico conforme aiprincipi costituzionali di cui agli artt. 24, comma 2, 25, comma 2, 27, commi 1 e3, 42, 111, 117 Cost. poiché, insieme alla proprietà, la Costituzione tutela ilcredito, sicché il bilanciamento tra i due diritti rientra nei compiti esclusivi dellegislatore).In conformità a tale principio, l'ordinanza impugnata ha ravvisato il periculumin mora spiegando che - anche a volere ritenere, come sostenuto dalla difesa, cheil patrimonio degli indagati ammontasse a euro 324.700.00 - lo stesso eracomunque incapiente sia perché ben inferiore all’entità delle obbligazioni civiliderivanti da reato, sia perché gravato da due ipoteche, una giudiziale e l’altravolontaria, di importo complessivo di euro 90.000,00.Le valutazioni circa lo status patrimoniale del debitore sono frutto diaccertamenti di fatto e di valutazioni di merito che non possono essere sottoposteallo scrutinio di questa Corte in presenza di una motivazione esistente e non certoapparente sul punto.5.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dientrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presentegrado di giudizio e al versamento, ciascuno, della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il giorno 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, VincenzoSenatore, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudicedel riesame per le misure cautelari reali, confermava il provvedimento delmedesimo Tribunale emesso in data 01/04/2026 su richiesta delle parti civilicostituite nel procedimento n. 652/25 R.G.N.R. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eAndrea [OSCURATO:PERSONA], imputati dei reati di appropriazione indebita, truffa e sostituzionedi persona, con il quale era stato disposto a loro carico il sequestro conservativodi beni mobili, immobili e crediti, sino alla concorrenza complessiva della sommadi euro 405.327,36.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore difiducia di entrambi gli imputati con un unico atto, articolando tre motivi.2.1. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 324, comma 8, cod. proc.pen. e l’assenza di motivazione per mancata rimessione al giudice civile dellaquestione in ordine alla sequestrabilità delle quote della azienda agricola TenutaCapannino.Con specifico motivo di riesame si era rappresentato e documentatol’esistenza di una controversia in ordine alla proprietà di dette quote, tuttavia ilTribunale della cautela ha omesso di esaminare tale deduzione e di fornire unaadeguata motivazione sulle ragioni per le quali la questione non dovesse esseredevoluta al giudice civile, come invocato con la richiesta di riesame.2.2. Con il secondo e terzo motivo, correlati tra loro, si deducono la violazionedi legge sotto il profilo della apparenza della motivazione con riferimento alquantum da cautelare e alla sussistenza del periculum in mora.In sede di riesame la difesa aveva dedotto che il provvedimento di sequestroconservativo con il quale il Tribunale di merito aveva determinato in euro405.327,36 le pretese risarcitorie delle parti civili era del tutto sproporzionatorispetto alle somme indicate nei capi di imputazione e non ancorato a parametrioggettivi ma alla semplice rappresentazione fornita nella richiesta disottoposizione a vincolo.Si era dedotto, inoltre, che le iscrizioni ipotecarie valorizzate dal giudice dellacognizione quale indice di incapienza del patrimonio degli indagati non eranosintomo di volontà dispersiva.Il collegio della cautela ha eluso il nucleo di tali rilievi difensivi, limitandosi aformule assertive e omettendo di esplicitare il percorso argomentativo sotteso siaalla quantificazione dell’importo da sottoporre a vincolo che del pericolo didispersione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.2. Va preliminarmente ricordato che, in tema di provvedimenti cautelari realinel cui novero è compreso anche il decreto di sequestro conservativo disciplinatodall’art. 318 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores iniudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancanteo comunque meramente apparente perché privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692- 01; successivamente cfr. Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele,Rv. 254893; Sez. 2, n. 18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n.49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).3. Tanto premesso, generico e comunque manifestamente infondato è il primomotivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 324, comma 8, cod.proc. pen. e l’omessa motivazione in punto di mancata rimessione al giudice civiledella questione in ordine alla sequestrabilità delle quote della azienda agricolaTenuta Capannino che era stata invocata con la richiesta di riesame.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, il collegio dellacautela (pag. 2 dell’ordinanza impugnata) ha esaminato e vagliato la deduzioneproposta, disattendendola con precisi argomenti.In primo luogo ha correttamente osservato che la questione non atteneva allalegittimità del decreto di sequestro conservativo (disposto dal giudice di cognizionesui beni degli imputati sino alla concorrenza della somma complessiva di euro405.327,36, senza alcun specifico riferimento alle quote della azienda agricolaTenuta Capannino), ma riguardava la fase esecutiva del provvedimento attinentealla concreta individuazione dei beni da apprendere, estranea al perimetro dellaprocedura di riesame.In ogni caso, il Tribunale ha affermato che alcuna documentazione era stataprodotta in ordine alla effettiva controversia esistente sulla titolarità delle quote inquestione, così da consentire di valutare una eventuale devoluzione della stessaal giudice civile.Neppure con il ricorso qui proposto, del resto, la difesa ha rappresentato inquali termini la questione in tema di contestazione di proprietà era statadocumentata in sede di riesame.4. Manifestamente infondati sono il secondo e terzo motivo di ricorso(esaminabili congiuntamente in quanto correlati tra loro) con i quale si deducel’apparenza della motivazione con riferimento al quantum da sottoporre asequestro conservativo e alla sussistenza del periculum in mora.Il Tribunale del riesame ha sviluppato, rispetto a tali profili, un costruttoargomentativo che è esistente ma anche perfettamente intellegibile nel suopercorso logico, oltre che fondato su obiettivi elementi fattuali non contestati dalladifesa e su corretti principi giuridici.Con riferimento alla quantificazione del credito da garantire, ha utilizzatocome parametri di riferimento sia il numero delle persone offese (cinquecondomìni), sia l’ammontare complessivo del danno evincibile dalle 90 imputazioniper i reati di appropriazione indebita, truffa e sostituzione di persona formulate dalPubblico ministero nel decreto di citazione diretta a giudizio.Si tratta di un giudizio conforme ai criteri dettati dalla giurisprudenza di questaCorte che ha affermato la legittimità del sequestro conservativo disposto a tuteladi un credito il cui importo sia determinabile con un apprezzamento, purapprossimativo, proprio riferibile al numero delle parti civili, al petitum indicatodalle stesse nella costituzione in giudizio, alla causale delle pretese risarcitorie eall’ammontare delle somme richieste nell’istanza di sottoposizione a vincolo (Sez.2, n. 41105 del 13/09/2024, Mauro, Rv. 287134; Sez. 5, n. 8445 del 01/02/2019,Spinazzé, Rv. 276123-01; Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019-dep. 2020, non mass.;Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, Barberini, Rv. 266702).Con riferimento al ravvisato periculum in mora, va ribadito, in linea con ilconsolidato indirizzo di questa Corte, che, per l'adozione del sequestroconservativo, è sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino legaranzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmenteinsufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2,cod. proc. pen., anche in conseguenza di eventuali operazioni economiche idoneead indebolire la garanzia patrimoniale (quale la costituzione di ipoteca volontariasu beni), non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futurodepauperamento del debitore e, dunque, la prova che questi stia ponendo inessere o possa comunque porre attuare una attività di dispersione patrimoniale.(Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118, successivamente Sez.4, n. 39524 del 21/06/2016, Tassielli, Rv. 268873; Sez. 2 n. 51576 del04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813; Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019- dep. 2020,Pellegrini, RV. 278885 che ha ritenuto tale assunto ermeneutico conforme aiprincipi costituzionali di cui agli artt. 24, comma 2, 25, comma 2, 27, commi 1 e3, 42, 111, 117 Cost. poiché, insieme alla proprietà, la Costituzione tutela ilcredito, sicché il bilanciamento tra i due diritti rientra nei compiti esclusivi dellegislatore).In conformità a tale principio, l'ordinanza impugnata ha ravvisato il periculumin mora spiegando che - anche a volere ritenere, come sostenuto dalla difesa, cheil patrimonio degli indagati ammontasse a euro 324.700.00 - lo stesso eracomunque incapiente sia perché ben inferiore all’entità delle obbligazioni civiliderivanti da reato, sia perché gravato da due ipoteche, una giudiziale e l’altravolontaria, di importo complessivo di euro 90.000,00.Le valutazioni circa lo status patrimoniale del debitore sono frutto diaccertamenti di fatto e di valutazioni di merito che non possono essere sottoposteallo scrutinio di questa Corte in presenza di una motivazione esistente e non certoapparente sul punto.5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dientrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presentegrado di giudizio e al versamento, ciascuno, della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il giorno 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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