Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02351/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdet-e-ervvi-sti-al-ka-padi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 febbraio 2021 il Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.peri. in relazione a delitti p. e p. dagli artt. 81, 624-bis e 493-ter cod.pen..

2. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, deducendo che il Tribunale non ha adeguatamente argomentato in ordine alle ritenute fattispecie criminose, a fronte del fatto che il Zarzaga aveva sottratto le somme del Lomartíre per ottenere il suo compenso per i lavori eseguiti a casa della persona offesa.

3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge.

Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

Certamente non rientra tra le ipotesi in cui è ammesso il ricorso in base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la lagnanza del ricorrente rivolta essenzialmente alla mancata rivalutazione, in sede di patteggiamento, di quanto emerso in sede di indagini ai fini di una diversa ed opinabile qualificazione giuridica del reato per il quale è stata pattuita la pena: è noto infatti che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Pertanto nella specie il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdet-e-ervvi-sti-al-ka-padi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 febbraio 2021 il Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.peri. in relazione a delitti p. e p. dagli artt. 81, 624-bis e 493-ter cod.pen.. 2. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, deducendo che il Tribunale non ha adeguatamente argomentato in ordine alle ritenute fattispecie criminose, a fronte del fatto che il Zarzaga aveva sottratto le somme del Lomartíre per ottenere il suo compenso per i lavori eseguiti a casa della persona offesa. 3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie. Certamente non rientra tra le ipotesi in cui è ammesso il ricorso in base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la lagnanza del ricorrente rivolta essenzialmente alla mancata rivalutazione, in sede di patteggiamento, di quanto emerso in sede di indagini ai fini di una diversa ed opinabile qualificazione giuridica del reato per il quale è stata pattuita la pena: è noto infatti che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Pertanto nella specie il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02351/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris