CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09643/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20581/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 145 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ ORDINANZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.23703/2023 depositata i l 02/08/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in data 2 ottobre 2024, istanza di correzione ex art. 287 c.p.c., in relazione all’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 23703/2023, pubblicata dalla Terza Sezione il 3 agosto 2023. Con tale provvedimento, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, anziché in favore dell’Erario, nonostante il Fallimento n. 15/11 fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ai fini della costituzione nel giudizio di legittimità, con provvedimento del 15 gennaio 2022 (cfr. doc. 2, prodotto nel fascicolo di parte al momento della costituzione nel giudizio di Cassazione come doc. n. 2a), il [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento n. 15/11 di [OSCURATO:PERSONA] aveva attestato l’indisponibilità di fondi in capo alla Procedura, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 115/2002. Si precisa che, nel processo in cui è parte un fallimento, qualora il [OSCURATO:PERSONA], con apposito decreto, attesti la mancanza di disponibilità finanziarie per le spese di giudizio, la Procedura Fallimentare deve ritenersi ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 133 e 144 del T.U.S.G. 2.La parte intimata non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'istanza di correzione del dedotto errore materiale è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il provvedimento della Corte d’appello di Palermo del 25 settembre 2024, di rigetto dell’istanza di liquidazione della parcella presentata, sul rilievo che “nel dispositivo dell’Ordinanza n. 23703/2023, emessa dalla Corte di Cassazione figura la condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e rilevava che “per procedere alla liquidazione dei compensi richiesti dal predetto procuratore deve prima essere corretto il dispositivo dell’ordinanza della Cassazione disponendo la condanna al pagamento delle spese in favore dell’Erario (anziché́ della controricorrente), secondo le previsioni del T.U.S.G.” e pertanto invitava “il procuratore istante a promuovere la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23703/2023 del 3.8.2023 secondo quanto indicato in motivazione ”. 4.L’ordinanza n. 23703/2023 va pertanto suscettibile di corre zione a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ. , trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese (Cass., Sez. U., 07/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437; Cass. n. 4216 del 2020 cit.); 5. D eve quindi disporsi la correzione del dispositivo della citata ordinanza, mediante la sostituzione, nel dispositivo, delle parole «della controricorrente», con le parole «dello Stato». 6. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., più di recente, Cass. del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza di questa Corte n. 23703/2023 come segue: sostituisce, nel dispositivo, le parole «della controricorrente» con le parole « dello Stato». Ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale della ordinanza di questa Corte n. 23703/2023. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio de