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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 33454/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25 Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile /avendo la Corte •di appello di Roma .evidenziato la pluralità dei precedenti penali e dei carichi pendenti: la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, osta - in base all'ultima porzione dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. - al riconoscimento del beneficio, perché denota una devianza "non occasionale", non risultando, per altro verso, dalla disposizione che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268970; Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Rv. 265084; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Rv. 264034); Ritenuto che il motivo dedotto con riferimento all'eccepita nullità per diversità del fatto rispetto alla contestazione appare manifestamente infondato, atteso che come già evidenziato dalla Corte di appello l'imputazione ha ad oggetto il reato di evasione,rispetto al quale è sufficiente che anche una soltanto delle plurime ordinanze cautelari indicate nell'imputazione fosse valida ed efficace al momento della commissione del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25 Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile /avendo la Corte •di appello di Roma .evidenziato la pluralità dei precedenti penali e dei carichi pendenti: la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, osta - in base all'ultima porzione dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. - al riconoscimento del beneficio, perché denota una devianza "non occasionale", non risultando, per altro verso, dalla disposizione che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268970; Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Rv. 265084; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Rv. 264034); Ritenuto che il motivo dedotto con riferimento all'eccepita nullità per diversità del fatto rispetto alla contestazione appare manifestamente infondato, atteso che come già evidenziato dalla Corte di appello l'imputazione ha ad oggetto il reato di evasione,rispetto al quale è sufficiente che anche una soltanto delle plurime ordinanze cautelari indicate nell'imputazione fosse valida ed efficace al momento della commissione del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33454/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris