CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 05689/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7815/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1354/2020 depositata il 19/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione sulla base di cinque motiva la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19.9.2020 nr 1534 con cui era stato rigettato il gravame proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Con atto depositato in data 31.1.2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti dando atto dell’accettazione di detta rinuncia da parte della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio va dichiarato estinto attesa la ritualità della rinuncia al ricorso. Nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all'art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. La Corte dichia