Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 29290/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9757/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CALABRIA n. 440/2021 depositata il 04/02/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’atto impositivo con cui l’Agenzia delle Entrate ha contestato la decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della proprietà contadina, in ordine all’atto per notar Ciliberto, registrato in data 3 giugno 2008, in considerazione della mancata richiesta e possesso del certificato definitivo del servizio Agricoltura. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, avendo il contribuente tempestivamente richiesto il certificato e dimostrato la condizione di lavoratore agricolo. 3.L’appello della parte pubblica è stato dichiarato inammissibile, stante l’esecuzione della sentenza di primo grado e la conseguente acquiescenza alla stessa.

4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. 5.Il contribuente, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. 6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 25 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con due motivi sovrapponibili l’Agenzia ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 329 cod.proc.civ., atteso che non può qualificarsi acquiescenza l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva.

2. La censura complessivamente proposta è fondat a .

Premesso che, ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive, questa Corte ha già chiarito che nel processotributario l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo lasentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comportaacquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti diesecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6-5, 16 luglio 2019, n. 18976; Cass., Sez. 5, 1° aprile 2016, n. 6334, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento, ancorché riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall'ufficio all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell'appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato). 4.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Calabria, in composizione diversa, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di cassazione: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Calabria, in composizione diversa, cui demanda anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9757/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 440/2021 depositata il 04/02/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’atto impositivo con cui l’Agenzia delle Entrate ha contestato la decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della proprietà contadina, in ordine all’atto per notar Ciliberto, registrato in data 3 giugno 2008, in considerazione della mancata richiesta e possesso del certificato definitivo del servizio Agricoltura. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, avendo il contribuente tempestivamente richiesto il certificato e dimostrato la condizione di lavoratore agricolo. 3.L’appello della parte pubblica è stato dichiarato inammissibile, stante l’esecuzione della sentenza di primo grado e la conseguente acquiescenza alla stessa. 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. 5.Il contribuente, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. 6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 25 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con due motivi sovrapponibili l’Agenzia ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 329 cod.proc.civ., atteso che non può qualificarsi acquiescenza l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva. 2. La censura complessivamente proposta è fondat a . Premesso che, ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive, questa Corte ha già chiarito che nel processotributario l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo lasentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comportaacquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti diesecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6-5, 16 luglio 2019, n. 18976; Cass., Sez. 5, 1° aprile 2016, n. 6334, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento, ancorché riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall'ufficio all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell'appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato). 4.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Calabria, in composizione diversa, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte di cassazione: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Calabria, in composizione diversa, cui demanda anc
Sentenza Cassazione n. 29290/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris