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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 21975/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di merito ha correttamente ritenuto provata la responsabilità dell'odierno ricorrente sulla base delle immagini delle videocamere oltre che dal ritrovamento presso la sua abitazione di abbigliamento simile a quello indossato da uno degli aggressori ripresi); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. nella determinazione della pena é indeducibile perché non devoluto in appello ed in ogni caso il giudice ha correttamente determinato la pena avendo riguardo alla pena edittale prevista per il delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n. 1) e 2), c.p.), (non essendo stata contestata, né applicata la recidiva), con aumento per la continuazione in relazione al delitto di cui al capo b); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 06 maggio 2025 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di merito ha correttamente ritenuto provata la responsabilità dell'odierno ricorrente sulla base delle immagini delle videocamere oltre che dal ritrovamento presso la sua abitazione di abbigliamento simile a quello indossato da uno degli aggressori ripresi); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. nella determinazione della pena é indeducibile perché non devoluto in appello ed in ogni caso il giudice ha correttamente determinato la pena avendo riguardo alla pena edittale prevista per il delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n. 1) e 2), c.p.), (non essendo stata contestata, né applicata la recidiva), con aumento per la continuazione in relazione al delitto di cui al capo b); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 06 maggio 2025 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21975/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris