CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 3 luglio 2025 la Corte di appello di Palermo, haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, aveva ritenuto AndreaSorrentino colpevole del delitto all'art. 73, commi 1 -bis e 5, del d.P.R. n. 309 del1990, per aver detenuto alcune dosi di hashish confezionate in bustine, e lo avevacondannato alla pena di giustizia, disponendo altresì la confisca e la distruzionedella sostanza stupefacente e la confisca della somma di euro 62,00 in sequestro.2. Sorrentino, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], haproposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a un solomotivo col quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b) ed e), cod.proc. pen., la violazione dell'art. 240 cod. pen. e il correlato vizio di motivazionedel tutto assente o comunque carente in ordine alla disposta confisca del denaroin sequestro.Si deduce che, pur disposta la confisca della somma di euro 62, sequestrataal ricorrente unitamente alla sostanza stupefacente, la Corte non haadeguatamente motivato in ordine al nesso eziologico tra la predetta somma e ilreato contestato, il Sorrentino dovendo rispondere esclusivamente di una condottadi detenzione della sostanza tipo hashish; di talché, da una parte, come giàeccepito con specifico motivo d'appello, il denaro non poteva in alcun modocostituire il profitto del reato, dall'altra le argomentazioni opposte dalla Corte dimerito, che ha fatto riferimento all'assenza di elementi da cui dedurre laprovenienza lecita nella somma e alla possibilità che la stessa fosse verosimilefrutto di una pregressa attività di spaccio, appaiono eccentriche rispetto al requisitiche fondano la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. (si citano le sentenze diquesta Corte n. 20.945 del 05/06/2025; n. 5500 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 6, n. 55.852del 17 ottobre 2017; Sez. 6, n.40.912 del 29/09/2016).3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata,ha sollecitato l’accoglimento del ricorso, osservato che, alla luce delleargomentazioni esposte dai giudici di merito, doveva ritenersi che gli stessiavessero disposto la confisca per sproporzione ai sensi degli artt. 240 -bis cod.pen. e 85 -bis del d.P.R. n. 309 del 1990, misura di sicurezza che tuttavia è stataestesa anche alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990per effetto dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito,con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha modificato in talsenso l’art. 85 -bis cit., disciplina non ancora in vigore nel momento che è stataemessa la sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1. Va premesso che il ricorrente è stato condannato per la condotta didetenzione di sostanze stupefacenti destinate ad un uso non esclusivamentepersonale, integrata l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, deld.P.R. n. 309 del 1990, e la Corte di merito ha confermato la confisca del denarosottoposto a sequestro attestata l’assenza di elementi delle cui dedurre laprovenienza lecita di detta somma rinvenuta all'esito della perquisizione, avendotra l'altro il Sorrentino dichiarato di non avere alcuna occupazione lavorativa, nébeni patrimoniali e aggiunge che la confisca appare meritevole di conferma ancheal fine di prevenire la commissione di altri reati sottraendolo alla disponibilitàdell'appellante beni cui impiego potrebbe costituire stimolo per ulterioriperpetrazione di reati.1.2. Tuttavia, è noto che in relazione al reato di illecita detenzione disostanze stupefacenti non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art.240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili inveceall'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente (l'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit.oltretutto esclusa l'ipotesi di cui al comma 5) non sussistendo il necessario nessotra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermatala responsabilità.L'art. 240 cod. pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie,prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituitodal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causaledal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854-01Sez. 6, n.33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264941-01). È pertantocertamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioèprofitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato percui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione,a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti, per cui l'imputazionedi vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso dellasomma sequestrata all'imputato, è del tutto estranea alla regiudicanda. Ne derivache la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere chesia provento di spaccio di sostanze stupefacenti non costituirebbe il profitto delreato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga,con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reatoascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, chenon può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituireoggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il qualel'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alladeclaratoria di responsabilità (circa la necessità del detto nesso tra possesso distupefacente e reato sequestrato, si vedano Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv.272204 - 01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900- 01, inmotivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247-01, in motivazione; nonché, in genere, Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015,Rv. 264436 - 01, che identifica il profitto del reato con il vantaggio economicoderivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito).1.2. Né poteva essere disposta la confisca per sproporzione ai sensi dell'art.240 -bis cod. pen., applicabile anche alla illecita detenzione di sostanzestupefacenti in ragione di quanto disposto dall'art. 85 -bis del d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, cui implicitamente rinvia l'argomentazione sviluppata dalla Corteterritoriale, in quanto la sentenza di primo grado che ha accertato il reato è statapronunciata in data antecedente alla modifica dell'art. 85 -bis cit,, che ha inseritoanche la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nell'elencodei reati costituenti presupposto per la misura ablativa.Si rileva in proposito che il disposto di cui all'art. 85 -bis d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, come novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che haincluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero diquelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240 -bis cod.pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo,cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardoalla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado(Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Rv. 286103 - 01).Difatti l'applicazione retroattiva della confisca ex art. 240 bis cod. pen.incontra dei limiti, costituiti in particolare dal disposto dell'art. 200, comma 1, edell'art. 236 cod. pen., dovendo aversi riguardo alla legge in vigore al tempo dellasua applicazione che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione inprimo grado, diversamente da quanto avviene per le misure di sicurezza, regolatedalla legge in vigore al tempo della esecuzione delle stesse (cfr la già citata Sez.4, n. 14095 del 20/03/2024, Rv. 286103 - 01; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023,dep. 2024, Rv. 285602 - 01).2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l’impugnatasentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca deldenaro, statuizione che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1,lett. l) cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ilCollegio provvede direttamente a eliminare, conseguendone la restituzioneall’avente diritto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confiscadel denaro disponendone la restituzione all'avente diritto.Così deciso l’11 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]