Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 889/2020
ECLI:EU:T:2020:370
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TO0755_INF
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 20 agosto 2020 – FL [OSCURATO:PERSONA]V e a. / Commissione
(causa T‑755/18)
«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Agricoltura biologica – Produzione animale – Norme di produzione eccezionali applicabili in caso di indisponibilità di fattori di produzione agricoli biologici – Uso di animali non biologici – Proroga del periodo di applicazione delle norme di produzione eccezionali – Mancanza di incidenza diretta – Assenza di violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che proroga di due anni la possibilità, per le autorità nazionali, di concedere autorizzazioni all’utilizzo di pulcini non biologici ad allevatori biologici di pollastre – Assenza di effetti diretti sulla situazione giuridica dei ricorrenti – Potere discrezionale dell’autorità di regolamentazione nazionale incaricata dell’attuazione – Caratterizzazione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità
[Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti della Commissione n
o
889/2008, art. 42, b), e 2018/1584]
(v. punti 23-28, 32-36, 39-43)
2.
Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Irricevibilità del ricorso di annullamento diretto contro un regolamento – Assenza di incidenza sulla ricevibilità di un ricorso diretto al risarcimento del danno causato dall’adozione dello stesso regolamento
(Art. 263 e 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 48, 49)
3.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 50, 67, 72, 81)
4.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica agricola comune – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Artt. 40-43 TFUE)
(v. punti 52-55)
5.
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Disposizione derogatoria – Interpretazione restrittiva
(Regolamento del Consiglio n. 834/2007, art. 22)
(v. punto 62)
6.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito
(Art. 258 TFUE)
(v. punto 73)
7.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione – Assenza di indicazioni riguardo al comportamento contestato – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76)
(v. punto 78)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (
GU 2018, L 264, pag. 1
), e, d’altra parte, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento, in primo luogo, del danno che le ricorrenti affermano di aver subito a seguito dell’adozione del suddetto articolo e, in secondo luogo, del danno che la FL [OSCURATO:PERSONA]V afferma di aver subito, per il motivo che la Commissione avrebbe omesso di vigilare sull’osservanza da parte delle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (
GU 2008, L 250, pag. 1
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La FL [OSCURATO:PERSONA]V GmbH, la Erdegut GmbH e la Ökofarm Groß Markow GmbH sono condannate alle spese.