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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 38262/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••n•n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 8 settembre 2020 la Corte di appello di Palermo confermava l'anteriore decisione del Gup del Tribunale di Marsala, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere egli violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendosi trattenuto in un ristorante sito in Castelvetrano in orario non consentito (dalle ore 20:50 alle ore 21:30, in violazione del divieto di non rincasare oltre le ore 20).

Fatto, commesso il 22 agosto 2017, per cui l'imputato veniva condannato, tenuto conto della recidiva e operata la riduzione per il rito abbreviato prescelto, alla pena di mesi dieci di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione al travisamento del fatto.

La Corte ha omesso di considerare la mancata identificazione del prevenuto da parte degli operanti che avrebbero ritenuto di riconoscerlo e la incompatibilità cronologica tra il supposto orario di uscita dal locale (21:30) e la presenza in abitazione alle ore

22. In ultimo, ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite - in sede di legittimità - rivalutazioni in fatto.

Ed invero, le argomentazioni espresse in sede merito risultano assistite da piena logicità e congruenza, posto che nessun dubbio è sorto sulla attendibilità dei soggetti - appartenenti alle forze dell'ordine che conoscevano per pregresse vicende di servizio il Circello - che ebbero ad operare il riconoscimento visivo, né le disposizioni di legge impongono la immediata contestazione della violazione.

Per il resto, va rilevato che la motivazione addotta in riferimento alla negazione delle circostanze attenuanti generiche è immune da vizi in diritto, non essendo emerso alcun elemento positivo, sul fatto o sulla personalità dell'imputato, tale da giustificare la attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giusepp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••n•n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 8 settembre 2020 la Corte di appello di Palermo confermava l'anteriore decisione del Gup del Tribunale di Marsala, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere egli violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendosi trattenuto in un ristorante sito in Castelvetrano in orario non consentito (dalle ore 20:50 alle ore 21:30, in violazione del divieto di non rincasare oltre le ore 20). Fatto, commesso il 22 agosto 2017, per cui l'imputato veniva condannato, tenuto conto della recidiva e operata la riduzione per il rito abbreviato prescelto, alla pena di mesi dieci di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione al travisamento del fatto. La Corte ha omesso di considerare la mancata identificazione del prevenuto da parte degli operanti che avrebbero ritenuto di riconoscerlo e la incompatibilità cronologica tra il supposto orario di uscita dal locale (21:30) e la presenza in abitazione alle ore 22. In ultimo, ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite - in sede di legittimità - rivalutazioni in fatto. Ed invero, le argomentazioni espresse in sede merito risultano assistite da piena logicità e congruenza, posto che nessun dubbio è sorto sulla attendibilità dei soggetti - appartenenti alle forze dell'ordine che conoscevano per pregresse vicende di servizio il Circello - che ebbero ad operare il riconoscimento visivo, né le disposizioni di legge impongono la immediata contestazione della violazione. Per il resto, va rilevato che la motivazione addotta in riferimento alla negazione delle circostanze attenuanti generiche è immune da vizi in diritto, non essendo emerso alcun elemento positivo, sul fatto o sulla personalità dell'imputato, tale da giustificare la attenuazione del trattamento sanzionatorio. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giusepp
Sentenza Cassazione n. 38262/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris