CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15052/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sesta sezione penale della Corte di cassazione dichiarava infondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per cassazione il difensore che deduceva la ricorrenza di un errore percettivo (a) nella omessa valutazione dei collaboratori di giustizia diversi da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero dichiarato di non conoscere la ricorrente e di non avere contezza del suo contributo alla associazione, (b) nella valutazione della conversazione intercettata il 2 maggio 2016 (nt. 362/16 progr. 2484 e 2485) che attesterebbe la incapacità della donna di occuparsi del libro mastro in assenza del marito. 2.1. Si tratta di doglianze che non superano la soglia di ammissibilità in quanto involgenti censure in fatto e valutazioni di merito non consentite. [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce la consolidata giurisprudenza secondo la quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260819). [OSCURATO:PERSONA] riafferma, altresì, che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Nel caso in esame, la ricorrente - come detto - non allegava alcun errore percettivo, ma si limitava ad invocare un non consentito riesame del percorso argomentativo tracciato dalla Corte di cassazione per rigettare il ricorso, addirittura invocando la rivalutazione di alcune prove, attività non richiedibile neanche con il ricorso "ordinario" in quanto esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità. 2.2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso, il