CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24355/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Cicerone, n. 28. - ricorrente - e Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale apposta in calce al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di BARI, n. 2560/2019, pubblicata il 10 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 dicembre 2019, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 587/2016 del 22 febbraio 2016, che aveva condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Civitate al pagamento della somma di euro 18.071,62, a titolo di risarcimento danni e per riserve iscritte in contabilità riguardanti il contratto di appalto, stipulato in data 10 febbraio 2010, dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie alle infrastrutture dell'area P.I.P., [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Civitate. 2. La Corte territoriale, per quale che rileva in questa sede, ha ritenuto infondati i due motivi di appello proposti e ha condannato la società appellante al pagamento delle spese processuali, seguendo la regola della soccombenza, ed omettendo le fasi della trattazione e dell'istruttoria, perchè non avevano avuto luogo. 3. L'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Civitate di Puglia ha depositato controricorso. 5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'illogicità manifesta e la carenza di motivazione, avendo la Corte d'appello condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonostante la reciproca soccombenza delle parti, tanto è vero che il tribunale di prima istanza aveva disposto la compensazione tra le parti delle spese processuali; la Corte aveva modificato la statuizione delle spese processuali in primo grado, nonostante non fosse intervenuta alcuna riforma della sentenza di primo grado e non avendo il Comune appellato proposto appello incidentale.1.1 n motivo è inammissibile, perchè non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato che non ha affatto modificato la statuizione delle spese processuali di primo grado, ma ha, in ragione del principio della soccombenza, condannato la società appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio. 1.2 Con ciò facendo corretta applicazione del criterio della soccombenza, che va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che identifica la parte soccombente, alla stregua del principio di causalità, con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite, ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato (Cass., 16 giugno 2011, n. 13229). Si tratta, peraltro, di un accertamento che, compiuto ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, con la conseguenza che la relativa pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese, anche solo parzialmente, siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., 4 agosto 2017, n. 19613). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, per il principio della soccombenza, la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso arti