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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09890/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Leccev, con sentenza del 6 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 9 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen.

Considerato che il ricorso, in punto di responsabilità, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237 e Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409), in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, è deducibile soltanto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed impone al ricorrente, che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata; ma, nel caso di specie, i dubbi genericamente prospettati non fanno riferimento ad elementi decisivi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e, di conseguenza, non emergono vizi motivazionali sulla ricostruzione del fatto-reato operata dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla prova indiziaria alla luce non solo dell'attendibilità/ del teste, ma anche degli ulteriori elementi, quali la materiale disponibilità del ciclomotore, l'intestazione della targa apposta in capo alla madre convivente e l'artigianale riverniciatura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Leccev, con sentenza del 6 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 9 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Considerato che il ricorso, in punto di responsabilità, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237 e Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409), in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, è deducibile soltanto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed impone al ricorrente, che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata; ma, nel caso di specie, i dubbi genericamente prospettati non fanno riferimento ad elementi decisivi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e, di conseguenza, non emergono vizi motivazionali sulla ricostruzione del fatto-reato operata dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla prova indiziaria alla luce non solo dell'attendibilità/ del teste, ma anche degli ulteriori elementi, quali la materiale disponibilità del ciclomotore, l'intestazione della targa apposta in capo alla madre convivente e l'artigianale riverniciatura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13
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