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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05201/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26207/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: 07 2 51 96 1004 ), in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e nner , con sede in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8,elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza del Risorgimento n. 14 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle EntrateRiscossione, in persona del President e pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1 514 / 20 21 emessa dalla CTR del Lazi o il Intimazione di pagamento – [OSCURATO:PERSONA], Ires ed Irap – Prescrizione decennale 16/03/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso una intimazione di pagamento e le sottostanti tredici cartelle di pagamento per tributi Iva, Ires ed Irap, eccependo l’intervenuta prescrizione degli stessi.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento a quattro delle cartelle esattoriali.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la CTR Lazio accoglieva il gravame, evidenziando che i crediti di imposta erano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, sicchè la stessa, nel caso di specie, non era maturata.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per non aver la CTR considerato che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione era stato presentato da un avvocato del libero foro.

1.1. Il motivo è infondato.

Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa come ad essa riservati, potendo evitarla soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio (come nel caso di giudizio pendente dinanzi ad una CTP o, come nella specie, ad una CTR), non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliere nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici (Sez. 5, Sentenza n. 31241 del 29/11/2019).

In particolare, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Sez.

U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; conf.

Sez. 6 -1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021, Sez. 3, Ordinanza n. 36498 del 24/11/2021).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., per aver la CTR ritenuto applicabile ai tributi posti in riscossione con le cartelle annullate in primo grado il termine ordinario di prescrizione.

2.1. Il motivo è infondato.

La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Sez.

U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016).

Tuttavia, nel caso di specie è incontestato non solo che la contribuente avesse impugnato l’intimazione di pagamento con le connesse cartelle, ma anche che la CTP avesse accolto parzialmente il suo ricorso.

Trova, peraltro, applicazione nella fattispecie, come correttamente evidenziato dalla CTR, il principio consolidato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33266 del 17/12/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020), a mente del quale, in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendo applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

3. In conclusione, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.100,00per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26207/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: 07 2 51 96 1004 ), in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e nner , con sede in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8,elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza del Risorgimento n. 14 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle EntrateRiscossione, in persona del President e pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1 514 / 20 21 emessa dalla CTR del Lazi o il Intimazione di pagamento – [OSCURATO:PERSONA], Ires ed Irap – Prescrizione decennale 16/03/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso una intimazione di pagamento e le sottostanti tredici cartelle di pagamento per tributi Iva, Ires ed Irap, eccependo l’intervenuta prescrizione degli stessi. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento a quattro delle cartelle esattoriali. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la CTR Lazio accoglieva il gravame, evidenziando che i crediti di imposta erano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, sicchè la stessa, nel caso di specie, non era maturata. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per non aver la CTR considerato che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione era stato presentato da un avvocato del libero foro. 1.1. Il motivo è infondato. Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa come ad essa riservati, potendo evitarla soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio (come nel caso di giudizio pendente dinanzi ad una CTP o, come nella specie, ad una CTR), non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliere nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici (Sez. 5, Sentenza n. 31241 del 29/11/2019). In particolare, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; conf. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021, Sez. 3, Ordinanza n. 36498 del 24/11/2021). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., per aver la CTR ritenuto applicabile ai tributi posti in riscossione con le cartelle annullate in primo grado il termine ordinario di prescrizione. 2.1. Il motivo è infondato. La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016). Tuttavia, nel caso di specie è incontestato non solo che la contribuente avesse impugnato l’intimazione di pagamento con le connesse cartelle, ma anche che la CTP avesse accolto parzialmente il suo ricorso. Trova, peraltro, applicazione nella fattispecie, come correttamente evidenziato dalla CTR, il principio consolidato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33266 del 17/12/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020), a mente del quale, in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendo applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. 3. In conclusione, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.100,00per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso
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