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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 36258/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13721-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,

V. DELLA GIULIANA 82, presso lo ELL studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 7157/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 22/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate notific WE-I a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di rettifica e liquidazione con cui provvedeva a rEditicare il ',ízilore dichiarato per 140.000 euro di un immobile venduto ad una Societ:2.,, ac:ertandolo in 259.000 euro sulla base dei valori OMI.

1.1. La contribuente impuua‘ra detto atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma sostEne Ite la metratura e lo stato di degrado dell'immobile non avrebbe consencil:o Ceda rettifica di valore. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ri :orso, dichiarando l'illegittimità dell'atto impositivo impugnato.

1.2. L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appel : ci fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio ribadendo la ta del proprio operato.

I Giudici di secondo grado, con sentenza n. •157/2/15, accoglievano parzialmente il gravame rideterminando il valore di tr 3.51e imento in 181.300 euro.

1.3. Avverso questa ultima decis ori, Miccoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

1.4. L'Agenzia delle entrate ha p reseni:ato difese. [OSCURATO:PERSONA]:

2. La contribuente, con il prim Totivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma lett. (1) d.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 3 d.PR. n. 633 del 1972 e 24

I. n. 88 :lei 2005) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendc.) cf e la nocifica del corrispettivo dichiarato nella compravendita non possa avlie lire 9)11C, per il rilevato scostamento dai valori OMI, ma necessiti di ulteriori ,E'ha.nerd che ne confermino il maggior valore (cita anche la Circ. n. 18/E Agenzia delle entrate del 14 aprile 2010) e, nel caso di specie, questi non sarebbero stai:i :nd cati, né tantomeno sarebbero state valutate le caratteristiche intrinseche. dell'immobile (seminterrato) che viene definito come "popolare".

3. Con il secondo motivo, s denun:ia a violazione e falsa applicazione degli artt. 51, commi 2 e 3, 52, commi 2 e 2-b:; d.P.R. n. 131 del 1986, 7

I. 212 del 2000 e 3

I. 241 del 1990 in relazic ne ll'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo la sussistenza di un oliere p.-cbatorio a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe dovuto integrare la presunzier e di maggior valore ricavata dal confronto con i valori medi OMI attraverso 'esin-e delle caratteristiche proprie dell'immobile oggetto dell'accertameni o.

4. Con il terzo motivo, si larnn1:E I iclazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. proc. civ. e l'illogicità e con: -adcittorietà della motivazione della pronuncia impugnata, nonché l'orlesi o esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'a -I 360 comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ., poiché la parte contribuente afferma :he i giudici di secondo grado avrebbero accolto parzialmente l'appello dellqg e lzia senza che questa avesse soddisfatto l'onere probatorio che le incombeva, 3r'Zi, senza considerare le produzioni documentali della Società contribuenDe effettuati dal II Municipio del Comune di Roma secondo cui la superi' cie calpestabile dell'immobile oggetto di accertamento risulta essere di EIC uf:ile lorda di 66,2 mq, la diminuzione del valore immobiliare in queol E r ni documentato da articoli di stampa "qualificata", nonché la consulemia U2cn ica in atti) e pur rilevando l'omessa indicazione dì ulteriori elementi la parte dell'[OSCURATO:PERSONA], ne confermava (parzialmente) l'aumento di valore.

5. I motivi di ricorso sono fon:lati e oc s3D10 essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessior e.

5.1. L'aumento di valore deriva -vie dall'a rettifica, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non pile) sarsi esclusivamente sui valori OMI come affermato dall'[OSCURATO:PERSONA], infatti, re. aitv arnente al primo motivo deve essere ribadito che "in tema di imposte i idir?.tte, l'accertamento di maggior valore di un immobile oggetto di atto di trasferimentD, zii fini della determinazione della base imponibile, ancorché fondato su i ne presunzione semplice di cui all'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54, . n. 633 del 1972, non impedisce al giudice di basare il proprio convincirnelitc su un unico elemento, il quale non può però essere dato unicamente dai vz. !or: ()MI, siccome privi dei requisiti di precisione e gravità, i quali devono ipercie. combinarsi con ulteriori indizi se allegati" (Cass. Sez. 5, n. 2455C (1E1 202D:i ovvero "In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione r3 u esse..-e fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo ato nell atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni ori L p ubicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate, atteso che queste non costit,J sconc fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variar eh :urcione di molteplici parametri (quali l'ubicazione, la superficie, la czillc,c,a2iDne nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di rna;sirra e dovendo, invece, l'accertamento essere fondato su presunzioni gré.vi, precise E concordanti" (Cass. Sez. 5, n. 21813 del 2018).

5.2. Nel caso in esame, invece, /a o -i Orli sono l'unico elemento sul quale si è fondata la rettifica impugnata, EE nEa alcun riferimento alle caratteristiche dell'immobile compravenduto.

Va, quilci. ribclito, rispetto al secondo motivo, che "in tema di imposta di registro, tv so di rettifica del valore degli immobili, emesso dall'Amministrazione ai se,-1:si JaTar,:. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, soddisfa l'obbligo formale di MO'liV3 ?::(11.3 da detta norma previsto quando contenga l'enunciazione, anche soltal astratta, degli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai qual è 5 tatz, Eidodato, elementi che ben possono essere costituiti da specifiche caraCeristiche degli immobili medesimi che valgano a renderli particolarmentl apoe:.b li sul mercato immobiliare.

Fermo restando però che la legittimità Jell'atto è cosa diversa dalla sua fondatezza nel merito, dipendente dall'assolvimento da parte dell'Amministrazione creditrice dell er ere protatorio che su di essa grava in ordine alle circostanze che, poste a 'cii . darnento dell'avviso di rettifica, siano contestate dal contribuente" (Cass. Sez. 3 n, 12162 del 2005).

5.3. Relativamente al terzo rncti ,,o nfine, la sentenza impugnata, nel ricalcolare il valore dell'immobile oggettD di rettifica annullata in primo grado, ritiene "considerabile" solamente l ;ue -Fi:i e di mq. 74 senza indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter n/a Ltare le diverse, inferiori, indicazioni sulla metratura, come rilevate dal 13,::a .e MLrlicipio, depositate dalla Società contribuente.

6. Da quanto esposto consegue raccoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, n essendo necessari accertamenti di fatto, con la condanna alla rifu3ian2 de.l e spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da disposit i /o.

C carico dell'Agenzia delle entrate.

P. Q.M La Corte accoglie il ricorso e, nor eS.:5 elcic necessari accertamenti di fatto, cassa senza rinvio la sentenza irnctig lata é cogliendo l'originario ricorso della contribuente e condanna l'Agenzia: da ile en:rElte al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si li quijano in 1.300 euro per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettar o tiells! spese generali e gli altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13721-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. DELLA GIULIANA 82, presso lo ELL studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 7157/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 22/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate notific WE-I a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di rettifica e liquidazione con cui provvedeva a rEditicare il ',ízilore dichiarato per 140.000 euro di un immobile venduto ad una Societ:2.,, ac:ertandolo in 259.000 euro sulla base dei valori OMI. 1.1. La contribuente impuua‘ra detto atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma sostEne Ite la metratura e lo stato di degrado dell'immobile non avrebbe consencil:o Ceda rettifica di valore. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ri :orso, dichiarando l'illegittimità dell'atto impositivo impugnato. 1.2. L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appel : ci fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio ribadendo la ta del proprio operato. I Giudici di secondo grado, con sentenza n. •157/2/15, accoglievano parzialmente il gravame rideterminando il valore di tr 3.51e imento in 181.300 euro. 1.3. Avverso questa ultima decis ori, Miccoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 1.4. L'Agenzia delle entrate ha p reseni:ato difese. [OSCURATO:PERSONA]: 2. La contribuente, con il prim Totivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma lett. (1) d.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 3 d.PR. n. 633 del 1972 e 24 I. n. 88 :lei 2005) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendc.) cf e la nocifica del corrispettivo dichiarato nella compravendita non possa avlie lire 9)11C, per il rilevato scostamento dai valori OMI, ma necessiti di ulteriori ,E'ha.nerd che ne confermino il maggior valore (cita anche la Circ. n. 18/E Agenzia delle entrate del 14 aprile 2010) e, nel caso di specie, questi non sarebbero stai:i :nd cati, né tantomeno sarebbero state valutate le caratteristiche intrinseche. dell'immobile (seminterrato) che viene definito come "popolare". 3. Con il secondo motivo, s denun:ia a violazione e falsa applicazione degli artt. 51, commi 2 e 3, 52, commi 2 e 2-b:; d.P.R. n. 131 del 1986, 7 I. 212 del 2000 e 3 I. 241 del 1990 in relazic ne ll'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo la sussistenza di un oliere p.-cbatorio a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe dovuto integrare la presunzier e di maggior valore ricavata dal confronto con i valori medi OMI attraverso 'esin-e delle caratteristiche proprie dell'immobile oggetto dell'accertameni o. 4. Con il terzo motivo, si larnn1:E I iclazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. proc. civ. e l'illogicità e con: -adcittorietà della motivazione della pronuncia impugnata, nonché l'orlesi o esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'a -I 360 comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ., poiché la parte contribuente afferma :he i giudici di secondo grado avrebbero accolto parzialmente l'appello dellqg e lzia senza che questa avesse soddisfatto l'onere probatorio che le incombeva, 3r'Zi, senza considerare le produzioni documentali della Società contribuenDe effettuati dal II Municipio del Comune di Roma secondo cui la superi' cie calpestabile dell'immobile oggetto di accertamento risulta essere di EIC uf:ile lorda di 66,2 mq, la diminuzione del valore immobiliare in queol E r ni documentato da articoli di stampa "qualificata", nonché la consulemia U2cn ica in atti) e pur rilevando l'omessa indicazione dì ulteriori elementi la parte dell'[OSCURATO:PERSONA], ne confermava (parzialmente) l'aumento di valore. 5. I motivi di ricorso sono fon:lati e oc s3D10 essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessior e. 5.1. L'aumento di valore deriva -vie dall'a rettifica, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non pile) sarsi esclusivamente sui valori OMI come affermato dall'[OSCURATO:PERSONA], infatti, re. aitv arnente al primo motivo deve essere ribadito che "in tema di imposte i idir?.tte, l'accertamento di maggior valore di un immobile oggetto di atto di trasferimentD, zii fini della determinazione della base imponibile, ancorché fondato su i ne presunzione semplice di cui all'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54, . n. 633 del 1972, non impedisce al giudice di basare il proprio convincirnelitc su un unico elemento, il quale non può però essere dato unicamente dai vz. !or: ()MI, siccome privi dei requisiti di precisione e gravità, i quali devono ipercie. combinarsi con ulteriori indizi se allegati" (Cass. Sez. 5, n. 2455C (1E1 202D:i ovvero "In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione r3 u esse..-e fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo ato nell atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni ori L p ubicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate, atteso che queste non costit,J sconc fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variar eh :urcione di molteplici parametri (quali l'ubicazione, la superficie, la czillc,c,a2iDne nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di rna;sirra e dovendo, invece, l'accertamento essere fondato su presunzioni gré.vi, precise E concordanti" (Cass. Sez. 5, n. 21813 del 2018). 5.2. Nel caso in esame, invece, /a o -i Orli sono l'unico elemento sul quale si è fondata la rettifica impugnata, EE nEa alcun riferimento alle caratteristiche dell'immobile compravenduto. Va, quilci. ribclito, rispetto al secondo motivo, che "in tema di imposta di registro, tv so di rettifica del valore degli immobili, emesso dall'Amministrazione ai se,-1:si JaTar,:. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, soddisfa l'obbligo formale di MO'liV3 ?::(11.3 da detta norma previsto quando contenga l'enunciazione, anche soltal astratta, degli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai qual è 5 tatz, Eidodato, elementi che ben possono essere costituiti da specifiche caraCeristiche degli immobili medesimi che valgano a renderli particolarmentl apoe:.b li sul mercato immobiliare. Fermo restando però che la legittimità Jell'atto è cosa diversa dalla sua fondatezza nel merito, dipendente dall'assolvimento da parte dell'Amministrazione creditrice dell er ere protatorio che su di essa grava in ordine alle circostanze che, poste a 'cii . darnento dell'avviso di rettifica, siano contestate dal contribuente" (Cass. Sez. 3 n, 12162 del 2005). 5.3. Relativamente al terzo rncti ,,o nfine, la sentenza impugnata, nel ricalcolare il valore dell'immobile oggettD di rettifica annullata in primo grado, ritiene "considerabile" solamente l ;ue -Fi:i e di mq. 74 senza indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter n/a Ltare le diverse, inferiori, indicazioni sulla metratura, come rilevate dal 13,::a .e MLrlicipio, depositate dalla Società contribuente. 6. Da quanto esposto consegue raccoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, n essendo necessari accertamenti di fatto, con la condanna alla rifu3ian2 de.l e spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da disposit i /o. C carico dell'Agenzia delle entrate. P. Q.M La Corte accoglie il ricorso e, nor eS.:5 elcic necessari accertamenti di fatto, cassa senza rinvio la sentenza irnctig lata é cogliendo l'originario ricorso della contribuente e condanna l'Agenzia: da ile en:rElte al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si li quijano in 1.300 euro per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettar o tiells! spese generali e gli altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nell
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