CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 19311/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Cosenza rigettava il riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, avverso il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza con il quale è stato ordinato il sequestro preventivo dei beni immobili siti nel comune di Rende e contraddistinti catastalmente delle particelle del foglio 38, n. 321 sub 3 e n. 331 sub 4. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Evidenzia il difensore che il Tribunale non si sarebbe misurato con le questioni di diritto dedotte con l'atto di riesame, afferenti alla denunciata violazione del principio di sussidiarietà del sequestro per equivalente, posto che nel momento in cui la misura cautelare reale è stata disposta, non risultava accertato che vi fossero elementi sintomatici dell'inesistenza, in capo alla società, di beni che potesse consentire l'esecuzione del sequestro diretto, come affermato da Cass. n. 31369 del 2021. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., non essendosi il Tribunale pronunciato sulla dedotta illegittimità del decreto di sequestro diretto nei confronti della società dichiarata fallita, nella parte in cui si sono escluse le rimesse effettuate dal curatore fallimentare dopo la consumazione del reato. In punto di ammissibilità, il difensore evidenzia l'interesse dell'indagato a dolersi di tale limitazione, la quale potrebbe riverberarsi negativamente sulla quantificazione del valore dei beni da sottoporre a sequestro per equivalente in ragione dell'eventuale incapienza del patrimonio dell'ente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Da quanto emerge dagli atti, il ricorrente, nella veste di legale rappresentate dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." è indagato per il delitto ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 per l'omesso versamento degli importi liquidati nella dichiarazione Iva 2017, e quindi relativi all'anno di imposta 2016, ammontanti a 341.358 euro.Sulla base di ciò, il G.i.p. del Tribunale di Cosenza ha disposto il sequestro diretto sui beni fungibili per un valore corrispondente all'imposta evasi che risultino nella disponibilità della curatela fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]. - ad eccezione della rimesse effettuate dal curatore fallimentare successivamente alla data di consumazione del reato -, e, in caso di mancato reperimento di risorse nel patrimonio della società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili e/o immobili nella disponibilità dell'indagato. 3. Orbene, venendo al primo motivo di ricorso, si rammenta che il sequestro preventivo "diretto" a carico della società e il sequestro "per equivalente" nei confronti della persona fisica presentano differenti caratteristiche strutturali e funziona li. Mentre il primo consiste nella sottoposizione al vincolo di beni che costituiscono il profitto del reato per cui si procede o che sono ad esso riconducibili, il secondo ricorre quando la cautela reale è realizzata su beni diversi (e del tutto avulsi da una relazione di pertinenzialità) da quelli che costituiscono il profitto dell'attività criminosa, il cui valore economico sia, nondimeno, corrispondente a quello del profitto stesso. Le due forme di sequestro soggiacciono, conseguentemente, a una differente disciplina processuale che attiene, per i profili qui in considerazione, al loro peculiare rapporto funzionale, caratterizzato dalla sussidiarietà della forma per equivalente rispetto a quella diretta. Come, infatti, è stato chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258648), si può far luogo al sequestro per equivalente soltanto dopo avere verificato l'impossibilità, ancorché temporanea, di sottoporre al provvedimento cautelare i beni che, direttamente o indirettamente, siano riferibili al profitto del reato. 4. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (v. le già cit. Sez. U., n. 10561 del 5/03/2014, Gubert), in materia cautelare, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato giacché, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela. Quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia esperibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reato, previa la loro certa individuazione. D'altra parte, come è stato confermato dalle Sezioni Unite Gubert, se l'adozione della cautela fosse condizionata alla completa esecuzione di tali ricerche, la funzione cautelare del sequestro potrebbe essere facilmente elusa durante il tempo occorrente per il loro compimento, di talché deve ammettersi che, ai limitati fini della cognizione sommaria, l'indicazione d'irreperibilità del profitto o prodotto del reato deve possedere un limitato grado di specificità, coerente con lo stadio più o meno embrionale nel quale si trova il procedimento. Da ciò deriva che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili, e la motivazione che lo dispone dia conto di tale impossibilità. Quindi, da un lato, non è necessario un vero e proprio accertamento quale presupposto della richiesta cautelare di un sequestro preventivo per equivalente e, dall'altro, il pubblico ministero non ha una libera scelta tra il sequestro diretto e quello per equivalente ma, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, può chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in quella "diretta", all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo, invece, al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta (Sez. 3, n. 1738 del 11/11/2014, dep. 15/01/2015, Bartolini, Rv. 261929). 5. Si è perciò coerentemente affermato che il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in quella "diretta", solo all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato (Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, dep. 13/10/2015, Scognamiglio, Rv. 265028: fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimità dell'emissione di un decreto di sequestro per equivalente in difetto di una verifica, sommaria e allo stato degli atti, dell'impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro, costituendo quest'ultimo un sequestro in forma "diretta"). 6. Sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, si ritiene pienamente legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura "mista", prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018 - dep. 16/10/2018, B, Rv. 274074). In caso di decreto sequestro preventivo che presenti una struttura "mista", la verifica della infruttuosità del sequestro diretto o dell'incapienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, non deve essere necessariamente eseguita prima dell'adozione del provvedimento, ben potendo, tale accertamento, contrariamente a quanto nella specie prospettato dal ricorrente, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione (Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Lorandi, Rv. 273689). 7. Da tutto questo discende che, nel caso di specie, si è in presenza di un provvedimento genetico correttamente emesso, avendo il G.i.p. disposto il sequestro in via diretta nei confronti della società e subordinatamente, nel presupposto dell'impossibilità di aggredire beni societari, quello per equivalente nei confronti dell'indagata, in ciò facendo corretta applicazione dei principi dinanzi indicati, concernenti la legittimità dell'articolazione delle misure, secondo tale gradata successione, già nella richiesta del pubblico ministero e, conseguentemente, anche nel provvedimento del giudice; sicché il vizio di violazione di legge denunciato deve ritenersi del tutto insussistente. 8. In ogni caso, il Tribunale ha censurato la genericità del motivo, posto che il ricorrente non ha indicato - né lo ha fatto in questa sede - beni della società utilmente aggredibili, sicché il vizio di violazione di legge denunciato deve ritenersi del tutto insussistente. 9. Inconferente è il richiamo a Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, dep. 10/08/2021, Morcone, Rv. 281944, la quale si è occupata una fattispecie totalmente differente, in cui era stata disposta la confisca diretta (e non già per equivalente, come nel caso di specie) di somme di denaro (e non di beni immobili, come nella vicenda in esame) -nei confronti del legale rappresentante della società, indagato per reati tributari, affermando in principio secondo cui è illegittima la riqualificazione ex officio del sequestro di somme di denaro finalizzato alla confisca in via diretta come sequestro funzionale alla confisca per equivalente, atteso che, richiedendo quest'ultimo la verifica di un elemento di fatto su cui deve svolgersi il contraddittorio con il destinatario del provvedimento - ovvero l'impossibilità di procedere all'ablazione diretta - la riqualificazione si tradurrebbe in una violazione del diritto di difesa sul punto. 10. Inammissibile, perché generico, è il secondo motivo. A prescindere alla correttezza giuridica dell'assunto alla base del provvedimento di sequestro, si osserva che il motivo è confezionato in modo esplorativo ed ipotetico, non indicando eventuali rimesse effettuate dal curatore fallimentare dopo la consumazione del reato che, in ipotesi, potrebbero essere aggredite con la misura cautelare. 11. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, ciò che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor