Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 10735/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14878-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in perntui del legale rappresentante pro rempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERIN1 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4231/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione sanzioni dell'Agenzia delle dogane notificati in data 8 marzo 2016 e relativi a delle dichiarazioni di importazione per l'anno 2013 con il quale veniva contestata l'utilizzabilità del reverse charge nel caso di importazione di telefoni cellulari; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che lo spedizioniere è tenuto a riscontrare la corrispondenza fra la dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall'importatore ma non sull'IVA all'importazione in quanto non è un diritto di confine e la responsabilità solidale dello spedizioniere con l'importatore non si estende all'IVA.

L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 34 e 38 del d.P.R. n. 43 Ric. 2020 n. 14878 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- del 1973, dell'art. 17, co. 6 e 22, art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 201, comma 3, del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 in quanto se VIVA all'importazione non è corrisposta, perché indebitamente assolta mediante reverse charge, applicabile solo alle cessioni di cellulari interne a soggetti che li vendano al dettaglio e non alle importazioni, il rappresentante indiretto dell'importatore vi è obbligato solidalmente. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio del febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] nte Maur-t) 4 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14878-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in perntui del legale rappresentante pro rempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERIN1 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4231/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione sanzioni dell'Agenzia delle dogane notificati in data 8 marzo 2016 e relativi a delle dichiarazioni di importazione per l'anno 2013 con il quale veniva contestata l'utilizzabilità del reverse charge nel caso di importazione di telefoni cellulari; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che lo spedizioniere è tenuto a riscontrare la corrispondenza fra la dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall'importatore ma non sull'IVA all'importazione in quanto non è un diritto di confine e la responsabilità solidale dello spedizioniere con l'importatore non si estende all'IVA. L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 34 e 38 del d.P.R. n. 43 Ric. 2020 n. 14878 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- del 1973, dell'art. 17, co. 6 e 22, art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 201, comma 3, del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 in quanto se VIVA all'importazione non è corrisposta, perché indebitamente assolta mediante reverse charge, applicabile solo alle cessioni di cellulari interne a soggetti che li vendano al dettaglio e non alle importazioni, il rappresentante indiretto dell'importatore vi è obbligato solidalmente. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] nte Maur-t) 4 c
Sentenza Cassazione n. 10735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris