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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 14616/2026

Testo disponibile della fonte

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/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Udine del 12/03/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 4 del D.P.R. 309 del 1990.

La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile di aver agito quale intermediario nella cessione di gr. 481,17 di hashish, monitorando il viaggio del corriere da Udine a Milano, fornendogli istruzioni e mettendolo in contatto con i fornitori

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, articolato in due censure, si deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) ,c.p.p.

Con la prima censura, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe operato una illogica interpretazione delle intercettazioni telefoniche, dalle quali non emergerebbero elementi certi circa un accordo per il traffico di stupefacenti.

Si lamenta, inoltre, la carenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la mancata valorizzazione delle dichiarazioni dibattimentali del medesimo, che avrebbe ridimensionato il ruolo del ricorrente.

Infine, si lamenta che la sentenza non si sia confrontata adeguatamente con i principi giurisprudenziali in materia di valutazione della "droga parlata".

Con una seconda censura, il ricorrente si duole del vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.

In particolare, la Corte di merito, secondo la difesa, avrebbe errato nel motivare il discostamento della pena dal minimo edittale, limitandosi a richiamare i precedenti specifici', e nel respingere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.

Si contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, affermando che la Corte territoriale si sarebbe basata su una presunta capacità organizzativa non supportata da elementi concreti, omettendo di valutare tutti i parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) e valorizzando in modo sproporzionato il solo dato quantitativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito senza individuare delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata, postulando, anzi, una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità che, giova ricordarlo, è limitato alla verifica della coerenza, completezza e logicità della motivazione,• senza possibilità di procedere a una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto (Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello). 1.2 Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici manifesti, fondando l'affermazione di responsabilità su una valutazione complessiva e coordinata di plurimi elementi probatori.

In particolare, la sentenza impugnata ha analiticamente esaminato: le intercettazioni telefoniche, rilevando l'esistenza di numerosi contatti tra l'utenza in uso al corriere [OSCURATO:PERSONA] e quella attribuita al ricorrente, sia il giorno precedente sia durante il viaggio verso Milano del corriere.

Ha valorizzato specifiche conversazioni (progr. 202, 218, 257) dalle quali emergono non solo l'accordo per l'incontro, ma anche il ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione logistica e finanziaria dell'operazione, in diretto contatto con il mandante Tarakhel; l'identificazione vocale, ritenendo che l'attribuzione di una delle utenze al ricorrente trovasse adeguato riscontro nel riconoscimento vocale operato da un agente di P.G. con specifica esperienza d'ascolto e nel fatto che, in una conversazione, l'interlocutore si rivolse all'utilizzatore dell'utenza in parola chiamandolo con il nome proprio, "[OSCURATO:PERSONA]"; le dichiarazioni dibattimentali del coimputato, ritenendo che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], per le palesi contraddizioni e l'insanabile contrasto con le risultanze delle intercettazioni, fossero inattendibili in quanto mosse unicamente dall'intento di favorire il ricorrente.

A fronte di tale articolato percorso argomentativo, il ricorso si limita a contrapporre una diversa interpretazione delle prove, senza tuttavia individuare specifiche e decisive aporie logiche nel ragionamento dei giudici di merito.

Le censure, pur formalmente rubricate come vizio di motivazione, sollecitano un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, che esula dai poteri della Corte di legittimità.

Inoltre, il motivo risulta aspecifico, in quanto ripropone doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, omettendo di confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si limitano a riprodurre le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (Sez. 3, 20/12/2018 (dep. 2019), Carillo, rv. 275509 in motivazione).

2. Anche le restanti censure sono superano il vaglio di inammissibilità.

La Corte d'appello ha escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 non solo in ragione del dato quantitativo (circa 500 grammi di hashish), ma attraverso una valutazione globale della condotta.

La sentenza ha correttamente valorizzato i contatti diretti avuti da [OSCURATO:PERSONA] con i fornitori e con il mandante di Ahmed, inserendosi l'attività dell'imputato in un contesto sufficientemente organizzato (che prevede una divisione dei ruoli) e redditizio.

Tale giudizio, che attiene al merito della vicenda, è sorretto da una motivazione logica e coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui la valutazione dell'offensività della condottanon può essere ancorata al solo dato statico della quantità, ma deve coinvolgere ogni aspetto del fatto.

Il ricorso, anche su questo punto, propone censure di merito, volte a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto sulla base di una differente ponderazione degli elementi fattuali. 2.1 Parimenti inammissibile è la censura relativa al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale e la mancata concessione delle attenuanti non con una mera clausola di stile, ma con un preciso riferimento alla gravità del fatto, desunta dalle modalità organizzate della condotta, e ai precedenti penali specifici dell'imputato.

Tale motivazione è da ritenersi adeguata, in quanto il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quelli che ritiene prevalenti e idonei a giustificare la decisione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /4 e '2) r DEPOSrri\l'P' v:1,r 22 p t26 t:NO FurYzior Ma/zia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Udine del 12/03/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 4 del D.P.R. 309 del 1990. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile di aver agito quale intermediario nella cessione di gr. 481,17 di hashish, monitorando il viaggio del corriere da Udine a Milano, fornendogli istruzioni e mettendolo in contatto con i fornitori 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, articolato in due censure, si deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) ,c.p.p. Con la prima censura, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe operato una illogica interpretazione delle intercettazioni telefoniche, dalle quali non emergerebbero elementi certi circa un accordo per il traffico di stupefacenti. Si lamenta, inoltre, la carenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la mancata valorizzazione delle dichiarazioni dibattimentali del medesimo, che avrebbe ridimensionato il ruolo del ricorrente. Infine, si lamenta che la sentenza non si sia confrontata adeguatamente con i principi giurisprudenziali in materia di valutazione della "droga parlata". Con una seconda censura, il ricorrente si duole del vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. In particolare, la Corte di merito, secondo la difesa, avrebbe errato nel motivare il discostamento della pena dal minimo edittale, limitandosi a richiamare i precedenti specifici', e nel respingere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Si contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, affermando che la Corte territoriale si sarebbe basata su una presunta capacità organizzativa non supportata da elementi concreti, omettendo di valutare tutti i parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) e valorizzando in modo sproporzionato il solo dato quantitativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito senza individuare delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata, postulando, anzi, una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità che, giova ricordarlo, è limitato alla verifica della coerenza, completezza e logicità della motivazione,• senza possibilità di procedere a una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto (Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello). 1.2 Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici manifesti, fondando l'affermazione di responsabilità su una valutazione complessiva e coordinata di plurimi elementi probatori. In particolare, la sentenza impugnata ha analiticamente esaminato: le intercettazioni telefoniche, rilevando l'esistenza di numerosi contatti tra l'utenza in uso al corriere [OSCURATO:PERSONA] e quella attribuita al ricorrente, sia il giorno precedente sia durante il viaggio verso Milano del corriere. Ha valorizzato specifiche conversazioni (progr. 202, 218, 257) dalle quali emergono non solo l'accordo per l'incontro, ma anche il ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione logistica e finanziaria dell'operazione, in diretto contatto con il mandante Tarakhel; l'identificazione vocale, ritenendo che l'attribuzione di una delle utenze al ricorrente trovasse adeguato riscontro nel riconoscimento vocale operato da un agente di P.G. con specifica esperienza d'ascolto e nel fatto che, in una conversazione, l'interlocutore si rivolse all'utilizzatore dell'utenza in parola chiamandolo con il nome proprio, "[OSCURATO:PERSONA]"; le dichiarazioni dibattimentali del coimputato, ritenendo che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], per le palesi contraddizioni e l'insanabile contrasto con le risultanze delle intercettazioni, fossero inattendibili in quanto mosse unicamente dall'intento di favorire il ricorrente. A fronte di tale articolato percorso argomentativo, il ricorso si limita a contrapporre una diversa interpretazione delle prove, senza tuttavia individuare specifiche e decisive aporie logiche nel ragionamento dei giudici di merito. Le censure, pur formalmente rubricate come vizio di motivazione, sollecitano un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, che esula dai poteri della Corte di legittimità. Inoltre, il motivo risulta aspecifico, in quanto ripropone doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, omettendo di confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si limitano a riprodurre le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (Sez. 3, 20/12/2018 (dep. 2019), Carillo, rv. 275509 in motivazione). 2. Anche le restanti censure sono superano il vaglio di inammissibilità. La Corte d'appello ha escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 non solo in ragione del dato quantitativo (circa 500 grammi di hashish), ma attraverso una valutazione globale della condotta. La sentenza ha correttamente valorizzato i contatti diretti avuti da [OSCURATO:PERSONA] con i fornitori e con il mandante di Ahmed, inserendosi l'attività dell'imputato in un contesto sufficientemente organizzato (che prevede una divisione dei ruoli) e redditizio. Tale giudizio, che attiene al merito della vicenda, è sorretto da una motivazione logica e coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui la valutazione dell'offensività della condottanon può essere ancorata al solo dato statico della quantità, ma deve coinvolgere ogni aspetto del fatto. Il ricorso, anche su questo punto, propone censure di merito, volte a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto sulla base di una differente ponderazione degli elementi fattuali. 2.1 Parimenti inammissibile è la censura relativa al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale e la mancata concessione delle attenuanti non con una mera clausola di stile, ma con un preciso riferimento alla gravità del fatto, desunta dalle modalità organizzate della condotta, e ai precedenti penali specifici dell'imputato. Tale motivazione è da ritenersi adeguata, in quanto il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quelli che ritiene prevalenti e idonei a giustificare la decisione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /4 e '2) r DEPOSrri\l'P' v:1,r 22 p t26 t:NO FurYzior Ma/zia