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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07488/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (A// Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione della disciplina sui permessi premio in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 23 ottobre 2019 e del vizio di motivazione, insistendo sulla sufficienza ai fini della concessione del permesso premio della regolare condotta carceraria, certificata dal direttore dell'istituto di restrizione, e della non particolare pericolosità sociale - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel rigettare il reclamo difensivo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Palermo col quale era dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di permesso premio.

Invero, detto Tribunale, premesso che l'istante è in espiazione di pena per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rileva che dalla lettura del dictum condannatorio in atti emerge che il condannato Atfi «era riuscito a distinguersi per la profonda dedizione e fedeltà al sodalizio criminale, che già ai tempi del giudizio destava non poche preoccupazioni e che hanno trovato conferma nella totale assenza di qualsiasi forma di dissociazione dalle logiche associative».

Aggiunge che il perimetro delle argomentazioni difensive è circoscritto alla sola regolare condotta carceraria del detenuto e alla sua mera partecipazione al percorso rieducativo e che tanto non basta per integrare le pretese probatorie della normativa vigente in materia di permessi premio, pur in seguito al significativo ridimensionamento dei suoi presupposti applicativi, che verranno soddisfatti solo mediante l'allegazione di tutti gli elementi utili e necessari a contraddire il presunto perdurante collegamento con l'associazione criminale o la sua reviviscenza durante l'allontanamento dalle mura carcerarie.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (A// Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione della disciplina sui permessi premio in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 23 ottobre 2019 e del vizio di motivazione, insistendo sulla sufficienza ai fini della concessione del permesso premio della regolare condotta carceraria, certificata dal direttore dell'istituto di restrizione, e della non particolare pericolosità sociale - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel rigettare il reclamo difensivo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Palermo col quale era dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di permesso premio. Invero, detto Tribunale, premesso che l'istante è in espiazione di pena per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rileva che dalla lettura del dictum condannatorio in atti emerge che il condannato Atfi «era riuscito a distinguersi per la profonda dedizione e fedeltà al sodalizio criminale, che già ai tempi del giudizio destava non poche preoccupazioni e che hanno trovato conferma nella totale assenza di qualsiasi forma di dissociazione dalle logiche associative». Aggiunge che il perimetro delle argomentazioni difensive è circoscritto alla sola regolare condotta carceraria del detenuto e alla sua mera partecipazione al percorso rieducativo e che tanto non basta per integrare le pretese probatorie della normativa vigente in materia di permessi premio, pur in seguito al significativo ridimensionamento dei suoi presupposti applicativi, che verranno soddisfatti solo mediante l'allegazione di tutti gli elementi utili e necessari a contraddire il presunto perdurante collegamento con l'associazione criminale o la sua reviviscenza durante l'allontanamento dalle mura carcerarie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gen
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