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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09211/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 ottobre 2021 il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA], titolare del bar [OSCURATO:PERSONA] in Messina alla piazza [OSCURATO:PERSONA], 4/5, alla pena di euro novecento di ammenda per il reato di cui agli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione attesa l'inappellabilità della sentenza, articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo è stata invocata l'assoluzione dell'imputata atteso che dal dibattimento non era emerso alcun elemento grave, certo ed univoco circa la colpevolezza, tanto più che l'impianto di videosorveglianza non implicava attività di registrazione ed era installato a fine di prevenzione, mentre nell'esercizio commerciale non operavano dipendenti, ma solamente la titolare Cardile.

2.2. Col secondo motivo è stata censurata l'eccessività della pena, da ricondurre ai minimi edittali.

2.3. Col terzo motivo è stata invocata la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la lieve entità della condotta ed in considerazione del danno arrecato, tanto più che l'imputata non si era prefigurata la possibilità di commettere un illecito.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso, inammissibile nel resto, è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

4.1. In relazione invero ai primi due motivi di censura, essi infatti propongono tipiche censure di merito di per sé estranee al giudizio di legittimità, tanto in relazione alla richiesta di assoluzione dell'imputata — contestando gli esiti dell'istruttoria e intendendo porre questa Corte a diretto contatto col materiale probatorio, peraltro neppure specificamente indicato e prodotto ai fini della valutazione di autosufficienza del ricorso - quanto alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio (in tal senso invocando il clima "esasperato" del primo giudizio e l'opportunità" di riduzione della pena pecuniaria).

D'altronde l'impugnazione era stata proposta come atto di appello, nonostante l'inappellabilità della pronuncia in quanto comportante solamente l'irrogazione della pena dell'ammenda.

4.2. In relazione invece al terzo motivo di doglianza, per vero da un lato la difesa aveva in effetti coltivato istanza a norma dell'art. 131-bis cod. pen. in sede di precisazione delle conclusioni, e d'altro canto la sentenza impugnata nulla ha osservato al riguardo, integrando quindi una palese carenza di motivazione.

4.2.1. In ogni caso, peraltro, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796).

Infatti, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434).

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio in proposito al Tribunale di Messina.

Data la manifesta infondatezza della residua impugnazione, nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio al Tribunale di Messina.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 ottobre 2021 il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA], titolare del bar [OSCURATO:PERSONA] in Messina alla piazza [OSCURATO:PERSONA], 4/5, alla pena di euro novecento di ammenda per il reato di cui agli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione attesa l'inappellabilità della sentenza, articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata invocata l'assoluzione dell'imputata atteso che dal dibattimento non era emerso alcun elemento grave, certo ed univoco circa la colpevolezza, tanto più che l'impianto di videosorveglianza non implicava attività di registrazione ed era installato a fine di prevenzione, mentre nell'esercizio commerciale non operavano dipendenti, ma solamente la titolare Cardile. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata l'eccessività della pena, da ricondurre ai minimi edittali. 2.3. Col terzo motivo è stata invocata la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la lieve entità della condotta ed in considerazione del danno arrecato, tanto più che l'imputata non si era prefigurata la possibilità di commettere un illecito. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso, inammissibile nel resto, è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. 4.1. In relazione invero ai primi due motivi di censura, essi infatti propongono tipiche censure di merito di per sé estranee al giudizio di legittimità, tanto in relazione alla richiesta di assoluzione dell'imputata — contestando gli esiti dell'istruttoria e intendendo porre questa Corte a diretto contatto col materiale probatorio, peraltro neppure specificamente indicato e prodotto ai fini della valutazione di autosufficienza del ricorso - quanto alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio (in tal senso invocando il clima "esasperato" del primo giudizio e l'opportunità" di riduzione della pena pecuniaria). D'altronde l'impugnazione era stata proposta come atto di appello, nonostante l'inappellabilità della pronuncia in quanto comportante solamente l'irrogazione della pena dell'ammenda. 4.2. In relazione invece al terzo motivo di doglianza, per vero da un lato la difesa aveva in effetti coltivato istanza a norma dell'art. 131-bis cod. pen. in sede di precisazione delle conclusioni, e d'altro canto la sentenza impugnata nulla ha osservato al riguardo, integrando quindi una palese carenza di motivazione. 4.2.1. In ogni caso, peraltro, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796). Infatti, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434). 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio in proposito al Tribunale di Messina. Data la manifesta infondatezza della residua impugnazione, nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio al Tribunale di Messina.
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