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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 36545/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, FULVIOBALDI; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Venezia, confermata con sentenza della Corte di appello della stessa città in data 14 aprile 2022, definitiva 18 marzo 2023, in esito a giudizio abbreviato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato aggravato, disponeva - ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen. - la confisca dell'autovettura Golf utilizzata per la commissione di detto reato.

2. A seguito dell'irrevocabilità di detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo estraneo al procedimento penale, instaurava incidente di esecuzione, al fine di vedersi restituire l'autovettura confiscata, di cui si dichiarava proprietario. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, rigettava la richiesta; esito poi ribadito con l'ordinanza in data 11 marzo 2024, indicata in preambolo, pronunciata all'esito del procedimento camerale partecipato instaurato a seguito dell'opposizione del richiedente.

3. Secondo il provvedimento impugnato - la cui motivazione riprendeva quella del Giudice di merito e del Giudice dell'esecuzione il cui provvedimento era stato opposto - l'intestazione a Polimeni del mezzo, pacificamente utilizzato per la commissione del reato, costituiva un mero espediente finalizzato a sottrarre lo stesso agli adottandi provvedimenti ablativi, come si evinceva dalle modalità "informali" della vendita, avvenuta senza alcuna documentazione che la attestasse ovvero senza alcun pagamento "tracciabile", siccome asseritamente eseguito in contanti.

Né si riteneva prova adeguata dell'avvenuto pagamento in contanti la messaggistica whatsapp intercorsa tra Polimeni e Braidic il cui tenore, al contrario, costituiva - secondo il Giudice dell'opposizione - argomento per escludere la buona fede nell'acquisto da parte del primo, poiché carente sotto il profilo della condotta diligente, in quanto in quei messaggi era lo stesso Polimeni che esponeva a Braidic i pericoli connessi al trasporto del denaro in contante e al pagamento non tracciato, nonché la sua condizione di soggetto pregiudicato.

4. Avverso detta ordinanza ricorre Polimeni, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia la violazione dell'art. 240 cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di omessa considerazione della sua posizione di terzo di buona fede.Lamenta, in particolare, la mancata valutazione da parte del Giudice dell'opposizione della consulenza di parte contenente i messaggi whatsapp relativi al pagamento del prezzo, sicché sarebbe illogica e, comunque, carente la motivazione nella parte in cui afferma l'assenza di prova dell'acquisto del bene.

Censura, inoltre, l'apparenza della motivazione in punto di valutazione della buona fede, erroneamente fondata sull'affermazione di Bradjich «ho problemi», non univocamente riferibile a vicende giudiziarie.

5. [OSCURATO:PERSONA] generale è intervenuto con requisitoria scritta, depositata in data 29 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va preliminarmente osservato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria in data 29 maggio 2024, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente, l'udienza camerate, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l'intervento del pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede.

3. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato.

3.1. Fermo è, invero, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui «In tema di confisca facoltativa, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente a escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene» (Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2007, dep. 2008, Familio, Rv. 238590).

L'applicazione di detta misura è, invero, esclusa quando la cosa destinata a commettere il reato appartenga a persona estranea al reato stesso, ma l'onere di provare una siffatta preclusione grava sull'interessato, il quale dunque deve documentare, oltre alla titolarità del diritto vantato, l'estraneità al fatto e la buona fede, intesa quest'ultima come esclusione di atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa.

Ne consegue che, quando non risultino chiarite le circostanze in base alle quali l'autore del fatto ha potuto destinare la cosa alla commissione dell'illecito, la confisca del bene è legittima (Sez. 6, n. 37888 del 08/07/2004, Sulika, Rv. 229984)

3.2. L'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che si è pronunciato sull'opposizione non si è attenuta agli indicati principi, avendo disatteso la prospettazione di Polimeni, inerente all'assenza di consapevolezza del collegamento del bene con i reati commessi dal dante causa, con un apparato motivazionale incongruo, poiché non ha risolto il nodo fondamentale della questione posta dal ricorrente, ovverosia se le somme di denaro oggetto dei messaggi whatsapp siano effettivamente pagate e se, dunque, Polimeni abbia o no acquistato l'autovettura.

Rileva il Collegio che trattasi di questione essenziale per distinguere se si tratti, nel caso di effettivo esborso, di un'ipotesi d'intestazione fittizia del bene ovvero di acquisto dello stesso in buona fede, nel qual caso tale ultimo requisito avrebbe dovuto essere verificato con riguardo ai reati di furto perpetrati da Bradjich e non - come si legge nel provvedimento oggetto di ricorso - sulla base della generica circostanza di fatto che questi fosse un soggetto pregiudicato.

Per tale difetto motivazionale, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio, libero negli esiti, ma ossequiante degli indicati principi.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, FULVIOBALDI; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Venezia, confermata con sentenza della Corte di appello della stessa città in data 14 aprile 2022, definitiva 18 marzo 2023, in esito a giudizio abbreviato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato aggravato, disponeva - ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen. - la confisca dell'autovettura Golf utilizzata per la commissione di detto reato. 2. A seguito dell'irrevocabilità di detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo estraneo al procedimento penale, instaurava incidente di esecuzione, al fine di vedersi restituire l'autovettura confiscata, di cui si dichiarava proprietario. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, rigettava la richiesta; esito poi ribadito con l'ordinanza in data 11 marzo 2024, indicata in preambolo, pronunciata all'esito del procedimento camerale partecipato instaurato a seguito dell'opposizione del richiedente. 3. Secondo il provvedimento impugnato - la cui motivazione riprendeva quella del Giudice di merito e del Giudice dell'esecuzione il cui provvedimento era stato opposto - l'intestazione a Polimeni del mezzo, pacificamente utilizzato per la commissione del reato, costituiva un mero espediente finalizzato a sottrarre lo stesso agli adottandi provvedimenti ablativi, come si evinceva dalle modalità "informali" della vendita, avvenuta senza alcuna documentazione che la attestasse ovvero senza alcun pagamento "tracciabile", siccome asseritamente eseguito in contanti. Né si riteneva prova adeguata dell'avvenuto pagamento in contanti la messaggistica whatsapp intercorsa tra Polimeni e Braidic il cui tenore, al contrario, costituiva - secondo il Giudice dell'opposizione - argomento per escludere la buona fede nell'acquisto da parte del primo, poiché carente sotto il profilo della condotta diligente, in quanto in quei messaggi era lo stesso Polimeni che esponeva a Braidic i pericoli connessi al trasporto del denaro in contante e al pagamento non tracciato, nonché la sua condizione di soggetto pregiudicato. 4. Avverso detta ordinanza ricorre Polimeni, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia la violazione dell'art. 240 cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di omessa considerazione della sua posizione di terzo di buona fede.Lamenta, in particolare, la mancata valutazione da parte del Giudice dell'opposizione della consulenza di parte contenente i messaggi whatsapp relativi al pagamento del prezzo, sicché sarebbe illogica e, comunque, carente la motivazione nella parte in cui afferma l'assenza di prova dell'acquisto del bene. Censura, inoltre, l'apparenza della motivazione in punto di valutazione della buona fede, erroneamente fondata sull'affermazione di Bradjich «ho problemi», non univocamente riferibile a vicende giudiziarie. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale è intervenuto con requisitoria scritta, depositata in data 29 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va preliminarmente osservato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria in data 29 maggio 2024, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente, l'udienza camerate, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l'intervento del pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede. 3. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato. 3.1. Fermo è, invero, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui «In tema di confisca facoltativa, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente a escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene» (Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2007, dep. 2008, Familio, Rv. 238590). L'applicazione di detta misura è, invero, esclusa quando la cosa destinata a commettere il reato appartenga a persona estranea al reato stesso, ma l'onere di provare una siffatta preclusione grava sull'interessato, il quale dunque deve documentare, oltre alla titolarità del diritto vantato, l'estraneità al fatto e la buona fede, intesa quest'ultima come esclusione di atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa. Ne consegue che, quando non risultino chiarite le circostanze in base alle quali l'autore del fatto ha potuto destinare la cosa alla commissione dell'illecito, la confisca del bene è legittima (Sez. 6, n. 37888 del 08/07/2004, Sulika, Rv. 229984) 3.2. L'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che si è pronunciato sull'opposizione non si è attenuta agli indicati principi, avendo disatteso la prospettazione di Polimeni, inerente all'assenza di consapevolezza del collegamento del bene con i reati commessi dal dante causa, con un apparato motivazionale incongruo, poiché non ha risolto il nodo fondamentale della questione posta dal ricorrente, ovverosia se le somme di denaro oggetto dei messaggi whatsapp siano effettivamente pagate e se, dunque, Polimeni abbia o no acquistato l'autovettura. Rileva il Collegio che trattasi di questione essenziale per distinguere se si tratti, nel caso di effettivo esborso, di un'ipotesi d'intestazione fittizia del bene ovvero di acquisto dello stesso in buona fede, nel qual caso tale ultimo requisito avrebbe dovuto essere verificato con riguardo ai reati di furto perpetrati da Bradjich e non - come si legge nel provvedimento oggetto di ricorso - sulla base della generica circostanza di fatto che questi fosse un soggetto pregiudicato. Per tale difetto motivazionale, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio, libero negli esiti, ma ossequiante degli indicati principi. P.Q.M. Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia. Così de
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