CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 40215/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. 1 difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 25 novembre 2019 dal locale Tribunale, ha ridotto la pena inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] per i reati riuniti di resistenza e lesioni a mesi 7 di reclusione ed il risarcimento del danno in favore di ciascuna parte civile ad euro 3 mila e ha concesso il beneficio della non menzione della sentenza di condanna; ha confermato la sentenza per il Ciavarella. condannato per gli stessi reati. 2. Nell'interesse del Ciavarella con il primo motivo si deduce la violazione di legge per mancanza di prova dell'elemento psicologico del reato di resistenza; il ricorrente non voleva sottrarsi al controllo né arrecare lesioni agli operanti, essendo la reazione dovuta alla situazione di tensione creatasi a causa del comportamento di alcuni soggetti, contrariati dall'attività svolta dal ricorrente; con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione sulle statuizioni civili e la mancata riduzione della somma fissata a titolo di risarcimento danni in mancanza di prova fornita dalla parte civile. 3. Per la [OSCURATO:PERSONA] si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione per insussistenza dei reati contestati, mancando la prova delle condotte della ricorrente, intervenuta solo per allontanare e difendere il marito Ciavarella senza colpire gli operanti né offenderli o minacciarli; con il secondo motivo formula le stesse censure del coimputato relative alle statuizioni civili. 4. 1 ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva. I ricorsi infatti, si limitano a riproporre le stesse critiche mosse alla sentenza di primo grado, senza alcun confronto con la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni rese in sentenza. In particolare. i giudici di appello hanno riportato le dichiarazioni degli operanti (p. 4-5). che puntualmente descrivono l'evoluzione dei fatti e della condotta oppositiva del Ciavarella, concretamente aggressiva, lesiva e minatoria in conseguenza dell'attività d'ufficio in corso, consapevolmente diretta a contrastarla ed inibirla. Parimenti giustificata da congrua motivazione è la condanna al risarcimento del danno, avendo i giudici ritenuto equa e non ridimensionabile la liquidazione disposta dal primo giudice in ragione dell'oggettività delle lesioni subite dalle p.o. sia fisiche che al decoro professionale. Ad analoga inammissibilità è destinato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], il cui contributo attivo e concreto all'azione del coniuge è stata ricavata dalle dichiarazioni degli operanti e correttamente ritenuto integrante il concorso morale nei reati ascritti al Ciavarella, stante l'azione di supporto e rafforzamento della condotta, espresso anche mediante le minacce riportate in sentenza. Del tutto infondata è la censura sulle statuizioni civili a fronte della motivazione resa in sentenza e del ridimensionamento disposto in rapporto al modesto contributo causale prestato all'azione dei correi. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]