Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31582/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/10/2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento in relazione al trattamento sanzionatorio e la rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto degli aumenti per la continuazione e giungendo alla pena finale di anni dodici, mesi quattro di reclusione ed €5.000,00 di multa.

La sentenza impugnata veniva assunta dopo che, con la sentenza rescindente resa da Sez.2, n.30891 del 16/9/2020, si evidenziava come la prima sentenza di appello non avesse individuato in modo chiaro quale, tra i diversi reati unificati dalla continuazione, dovesse essere considerato il più grave, né emergeva con certezza se nella determinazione della pena si fosse tenuto conto del vincolo della continuazione con i reati già coperti dal giudicato.

Sulla base di tali premesse, al giudice del rinvio veniva demandato il compito di specificare quale dovesse considerarsi il reato più grave tra quelli oggetto di giudizio, nonché di procedere alla rideterminazione degli aumenti a titolo di continuazione e della sanzione complessiva.

2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sottolineando l'erroneità del calcolo della pena.

In particolare, si assume che la pena base per il reato più grave veniva stabilita in anni 12 e mesi 4 di reclusione, aumentata per la continuazione con quattro episodi di tentata estorsione nella misura di mesi 6 per ciascuna contestazione (per totali 2 anni).

Ne consegue che la pena complessiva doveva essere fissata in anni 14 e mesi 4 di reclusione, mentre la Corte di appello la determinava in 14 anni e 6 mesi, dal che ne conseguiva anche sull'incidenza della riduzione spettante per il rito.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'individuazione dei criteri di commisurazione della pena, non essendosi tenuto conto della condotta collaborativa tenuta dal ricorrente, nonché alla sproporzione tra l'entità della pena e l'obiettiva gravità dei fatti accertati.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Per quanto concerne l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il giudice di appello, si ritiene necessario richiamare i singoli passaggi che hanno condotto alla determinazione della pena finale.

La Corte di appello ha stabilito la pena detentiva nel modo che segue: anni 12 e mesi 4, per il reato più grave individuato nell'estorsione contestata al capo g);mesi 6 per ciascuno dei quattro reati contestati ai capi m), n), o) e p), per complessivi anni 2; anni 1 per il reato associativo di cui al capo q); anni 1 per il reato associativo già giudicato con sentenza irrevocabile il 14/12/2010; anni 1 per il reato associativo già giudicato con sentenza irrevocabile il 28/12/2012; anni 1 per la tentata estorsione già giudicata con sentenza irrevocabile del 28/12/2012.

Orbene, la sommatoria della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione conduce alla pena complessiva di anni 18 e mesi 4 di reclusione, anziché a quella - indicata dalla Corte di appello - di anni 18 e mesi 6 di reclusione.

Ne consegue che l'errore di calcolo deve essere corretto, con la conseguenza che la pena finale, tenuto conto della riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato, va rideterminata in anni 12 e mesi 2 e giorni 20 di reclusione.

2.1. L'ulteriore doglianza concernente la motivazione in ordine alla determinazione della pena è infondata, dovendosi dar atto che la Corte di appello ha indicato i criteri valorizzati ai fini della valutazione ex art. 133 cod.pen., ritenendo che le modalità della condotta, la gravità dei fatti e la caratura criminale del ricorrente costituiscano gli elementi determinanti di cui si è tenuto conto.

Si tratta di una motivazione immune da censure rilevabili in sede di legittimità, sicchè il ricorso, con specifico riguardo a tale aspetto, deve essere rigettato.

3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al calcolo della pena, che si ridetermina nella misura di anni 12, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed €5.000,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in dodici anni, due mesi enti giorni di reclusione ed euro cinquemila di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 15 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/10/2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento in relazione al trattamento sanzionatorio e la rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto degli aumenti per la continuazione e giungendo alla pena finale di anni dodici, mesi quattro di reclusione ed €5.000,00 di multa. La sentenza impugnata veniva assunta dopo che, con la sentenza rescindente resa da Sez.2, n.30891 del 16/9/2020, si evidenziava come la prima sentenza di appello non avesse individuato in modo chiaro quale, tra i diversi reati unificati dalla continuazione, dovesse essere considerato il più grave, né emergeva con certezza se nella determinazione della pena si fosse tenuto conto del vincolo della continuazione con i reati già coperti dal giudicato. Sulla base di tali premesse, al giudice del rinvio veniva demandato il compito di specificare quale dovesse considerarsi il reato più grave tra quelli oggetto di giudizio, nonché di procedere alla rideterminazione degli aumenti a titolo di continuazione e della sanzione complessiva. 2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sottolineando l'erroneità del calcolo della pena. In particolare, si assume che la pena base per il reato più grave veniva stabilita in anni 12 e mesi 4 di reclusione, aumentata per la continuazione con quattro episodi di tentata estorsione nella misura di mesi 6 per ciascuna contestazione (per totali 2 anni). Ne consegue che la pena complessiva doveva essere fissata in anni 14 e mesi 4 di reclusione, mentre la Corte di appello la determinava in 14 anni e 6 mesi, dal che ne conseguiva anche sull'incidenza della riduzione spettante per il rito. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'individuazione dei criteri di commisurazione della pena, non essendosi tenuto conto della condotta collaborativa tenuta dal ricorrente, nonché alla sproporzione tra l'entità della pena e l'obiettiva gravità dei fatti accertati. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Per quanto concerne l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il giudice di appello, si ritiene necessario richiamare i singoli passaggi che hanno condotto alla determinazione della pena finale. La Corte di appello ha stabilito la pena detentiva nel modo che segue: anni 12 e mesi 4, per il reato più grave individuato nell'estorsione contestata al capo g);mesi 6 per ciascuno dei quattro reati contestati ai capi m), n), o) e p), per complessivi anni 2; anni 1 per il reato associativo di cui al capo q); anni 1 per il reato associativo già giudicato con sentenza irrevocabile il 14/12/2010; anni 1 per il reato associativo già giudicato con sentenza irrevocabile il 28/12/2012; anni 1 per la tentata estorsione già giudicata con sentenza irrevocabile del 28/12/2012. Orbene, la sommatoria della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione conduce alla pena complessiva di anni 18 e mesi 4 di reclusione, anziché a quella - indicata dalla Corte di appello - di anni 18 e mesi 6 di reclusione. Ne consegue che l'errore di calcolo deve essere corretto, con la conseguenza che la pena finale, tenuto conto della riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato, va rideterminata in anni 12 e mesi 2 e giorni 20 di reclusione. 2.1. L'ulteriore doglianza concernente la motivazione in ordine alla determinazione della pena è infondata, dovendosi dar atto che la Corte di appello ha indicato i criteri valorizzati ai fini della valutazione ex art. 133 cod.pen., ritenendo che le modalità della condotta, la gravità dei fatti e la caratura criminale del ricorrente costituiscano gli elementi determinanti di cui si è tenuto conto. Si tratta di una motivazione immune da censure rilevabili in sede di legittimità, sicchè il ricorso, con specifico riguardo a tale aspetto, deve essere rigettato. 3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al calcolo della pena, che si ridetermina nella misura di anni 12, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed €5.000,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in dodici anni, due mesi enti giorni di reclusione ed euro cinquemila di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 15 gi
Sentenza Cassazione n. 31582/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris