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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 24343/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 25.8-1.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25.8-1.9.2021 il Tribunale di Palermo ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che, in data 4.8.2021, aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo che era stato disposto sui locali adibiti alla attività di ristorazione "L'Acerba" siti in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] nn. 9/11 e sui beni strumentali all'esercizio di quella attività;

2. ricorre per cassazione il difensore del Cillari lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 240bis, 416, 644, 648ter.1 cod. pen. per inosservanza ovvero erronea applicazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il "fumus commissi delicti": segnala che, con istanza del 19.7.2020, la difesa aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo alla luce delle risultanze dell'interrogatorio di garanzia reso dal Cillari che aveva portato ad una rivalutazione della sua posizione ed a sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di i presentazione alla PG; rileva che, a fronte della prova documentale offerta dalla difesa circa la proporzionalità tra l'investimento operato nella attività di ristorazione ed i redditi e/o le disponibilità del ricorrente, il GIP aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro sulla scorta di argomentazioni di mero stile e sostanzialmente apparenti che il Tribunale si è tuttavia limitato a ripercorrere senza confrontarsi con le considerazioni svolte dalla difesa e corroborate dalla allegata documentazione così determinando un profilo di illegalità suscettibile di esser eccepito con il ricorso per cassazione; rileva, infatti, che a fronte delle deduzioni difensive, il Tribunale si è limitato a richiamare i provvedimenti adottati in ordine alla richiesta di riesame del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e di accoglimento dell'appello del PM sulla richiesta di sequestro preventivo della società Euribia; richiama i presupposti per la motivazione "per relationem" e sottolinea che le critiche difensive avrebbero meritato una risposta più esaustiva ed articolata; sottolinea comunque come non sia stato motivato in ordine al profilo del "periculum"; 2.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 240bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen.: rileva come con l'atto di appello la difesa avesse argomentato circa la congruità dei capitali investiti nella attività di ristorazione con la capacità reddituale del ricorrente su cui, invece, il Tribunale ha motivato in termini apodittici e frutto di un pregiudizio accusatorio; sottolinea l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'individuare la somma di Euro 75.000 quella frutto di donazioni familiari e di mutuo bancario laddove l'ammontare risultante dagli atti prodotti era pari ad Euro 120.000; segnala come la intercettazione richiamata nel provvedimento fosse contraddetta dalla documentazione prodotta nell'interesse del ricorrente e che richiama con specifico riferimento alle singole disponibilità in tal modo acquisite;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso; rileva, infatti, che il provvedimento impugnato ha congruamente ed esaustivamente motivato, anche "per relationem", con riguardo al "fumus" e, inoltre, al profilo della sproporzione patrimoniale;

4. con dichiarazione del 30.3.2022, trasmessa il 9.5.2022, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla trattazione del ricorso in considerazione dell'accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. con cui era stato disposto il dissequestro e la restituzione del locale commerciale e dei relativi beni strumentali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con dichiarazione del 30.3.2022, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso in considerazione dell'accoglimento dell'appello contro il provvedimento del GIP di Palermo del 6.12.2021 essendo perciò stato disposto, in quella sede, il conseguente dissequestro dei beni di cui si discute, ovvero del locale commerciale "L'Acerba" e dei beni strumentali funzionali all'attività di impresa.

In definitiva, si deve convenire nel senso che la rinuncia è intervenuta per difetto di interesse alla discussione del ricorso avendo il ricorrente raggiunto l'obiettivo prefissatosi con la presente impugnazione.

2. Va precisato, allora, che, così stando le cose, all'inammissibilità del ricorso dovuta non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Cass.

SS.UU., 27.2.2020 n. 11.803, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Cass.

SS.UU., 25.6.1997 n. 7, Chiappetta, massimata nel senso che "qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende" e che, a sua volta, aveva fatto riferimento, sul punto, a Cass.

SS.UU., 24.3.1995 n. 10, Meli).

P.Q.M. dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 25.8-1.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25.8-1.9.2021 il Tribunale di Palermo ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che, in data 4.8.2021, aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo che era stato disposto sui locali adibiti alla attività di ristorazione "L'Acerba" siti in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] nn. 9/11 e sui beni strumentali all'esercizio di quella attività; 2. ricorre per cassazione il difensore del Cillari lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 240bis, 416, 644, 648ter.1 cod. pen. per inosservanza ovvero erronea applicazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il "fumus commissi delicti": segnala che, con istanza del 19.7.2020, la difesa aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo alla luce delle risultanze dell'interrogatorio di garanzia reso dal Cillari che aveva portato ad una rivalutazione della sua posizione ed a sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di i presentazione alla PG; rileva che, a fronte della prova documentale offerta dalla difesa circa la proporzionalità tra l'investimento operato nella attività di ristorazione ed i redditi e/o le disponibilità del ricorrente, il GIP aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro sulla scorta di argomentazioni di mero stile e sostanzialmente apparenti che il Tribunale si è tuttavia limitato a ripercorrere senza confrontarsi con le considerazioni svolte dalla difesa e corroborate dalla allegata documentazione così determinando un profilo di illegalità suscettibile di esser eccepito con il ricorso per cassazione; rileva, infatti, che a fronte delle deduzioni difensive, il Tribunale si è limitato a richiamare i provvedimenti adottati in ordine alla richiesta di riesame del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e di accoglimento dell'appello del PM sulla richiesta di sequestro preventivo della società Euribia; richiama i presupposti per la motivazione "per relationem" e sottolinea che le critiche difensive avrebbero meritato una risposta più esaustiva ed articolata; sottolinea comunque come non sia stato motivato in ordine al profilo del "periculum"; 2.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 240bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen.: rileva come con l'atto di appello la difesa avesse argomentato circa la congruità dei capitali investiti nella attività di ristorazione con la capacità reddituale del ricorrente su cui, invece, il Tribunale ha motivato in termini apodittici e frutto di un pregiudizio accusatorio; sottolinea l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'individuare la somma di Euro 75.000 quella frutto di donazioni familiari e di mutuo bancario laddove l'ammontare risultante dagli atti prodotti era pari ad Euro 120.000; segnala come la intercettazione richiamata nel provvedimento fosse contraddetta dalla documentazione prodotta nell'interesse del ricorrente e che richiama con specifico riferimento alle singole disponibilità in tal modo acquisite; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso; rileva, infatti, che il provvedimento impugnato ha congruamente ed esaustivamente motivato, anche "per relationem", con riguardo al "fumus" e, inoltre, al profilo della sproporzione patrimoniale; 4. con dichiarazione del 30.3.2022, trasmessa il 9.5.2022, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla trattazione del ricorso in considerazione dell'accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. con cui era stato disposto il dissequestro e la restituzione del locale commerciale e dei relativi beni strumentali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con dichiarazione del 30.3.2022, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso in considerazione dell'accoglimento dell'appello contro il provvedimento del GIP di Palermo del 6.12.2021 essendo perciò stato disposto, in quella sede, il conseguente dissequestro dei beni di cui si discute, ovvero del locale commerciale "L'Acerba" e dei beni strumentali funzionali all'attività di impresa. In definitiva, si deve convenire nel senso che la rinuncia è intervenuta per difetto di interesse alla discussione del ricorso avendo il ricorrente raggiunto l'obiettivo prefissatosi con la presente impugnazione. 2. Va precisato, allora, che, così stando le cose, all'inammissibilità del ricorso dovuta non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU., 27.2.2020 n. 11.803, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Cass. SS.UU., 25.6.1997 n. 7, Chiappetta, massimata nel senso che "qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende" e che, a sua volta, aveva fatto riferimento, sul punto, a Cass. SS.UU., 24.3.1995 n. 10, Meli). P.Q.M. dichia
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