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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01856/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lu,d-1 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] /n che ha concluso chiedendo t/v) /) i/) 1 ju-d-g;5.1 difensore ,-->tr272-,2- 41 c't k) _ c.• 17,2_,C 091 i ) , 1-c-L „/ i -2 LICIY) ) s-L 9 3, s-2 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 3 febbraio 2021 la Corte d'appello di Napoli in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Noia il 04/07/2013, appellata anche dal procuratore generale, qualificata la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] come concorso in tentata estorsione pluriaggravata, così come originariamente contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, rideterminava la pena in anni due mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.

Sostiene che la motivazione posta a base della sentenza di primo grado era fondata su una attenta lettura degli atti processuali e su circostanze pacificamente emerse e che non risultavano elementi per ritenere che il ricorrente avesse previsto ed accettato il rischio di commissione del delitto di estorsione posto in essere dal correo che si era autonomamente determinato a minacciare il Terracciano.

Contesta l'interpretazione data nella sentenza impugnata alla decisione delle Sezioni Unite, Filardo.

Il ricorso è palesemente inammissibile. il ricorrente contesta la qualificazione giuridica degli avvenimenti, insistendo nel fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe determinato autonomamente a minacciare il Terracciano, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che richiamando le risultanze probatorie è pervenuta all'affermazione che [OSCURATO:PERSONA], al fine di coartare il suo debitore [OSCURATO:PERSONA] si rivolse a [OSCURATO:PERSONA] facendo affidamento sulla capacità di intimidazione di quest'ultimo in quanto il soggetto vantava la sua contiguità con ambienti camorristici.

E infatti [OSCURATO:PERSONA] rappresentò al Terracciano i suoi trascorsi criminali con il clan Foria e aggiunse di essere al momento assai vicino a [OSCURATO:PERSONA].

I giudici d'appello hanno altresì dato atto che la somma richiesta, pari ad euro 20.000,00, era del tutto ingiustificata perché di gran lunga eccedente il credito residuo vantato dal Ventinove.

E hanno precisato che il [OSCURATO:PERSONA] non si limitò ad offrire il proprio contributo ad adiuvandum per la realizzazione della pretesa del creditore ma ha perseguito un'ulteriore finalità propria, attraverso la richiesta di una somma di denaro esorbitante rispetto al credito residuo vantato dal ricorrente.

Proprio sulla scorta di queste considerazioni è stata esclusa la riconducibilità della condotta nei termini dell'articolo 393 cod. pen., richiamando gli insegnamenti delle Sezioni Unite nella sentenza Filardo.

A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente insiste nelle sue contestazioni senza confrontarsi con la decisione impugnata.

In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce all'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate come da dispositivo P. Q. M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge.

Roma 30.9.2022 Sentenza motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gio9nna VER_GA, Geppino o (./ DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lu,d-1 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] /n che ha concluso chiedendo t/v) /) i/) 1 ju-d-g;5.1 difensore ,-->tr272-,2- 41 c't k) _ c.• 17,2_,C 091 i ) , 1-c-L „/ i -2 LICIY) ) s-L 9 3, s-2 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 3 febbraio 2021 la Corte d'appello di Napoli in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Noia il 04/07/2013, appellata anche dal procuratore generale, qualificata la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] come concorso in tentata estorsione pluriaggravata, così come originariamente contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, rideterminava la pena in anni due mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che la motivazione posta a base della sentenza di primo grado era fondata su una attenta lettura degli atti processuali e su circostanze pacificamente emerse e che non risultavano elementi per ritenere che il ricorrente avesse previsto ed accettato il rischio di commissione del delitto di estorsione posto in essere dal correo che si era autonomamente determinato a minacciare il Terracciano. Contesta l'interpretazione data nella sentenza impugnata alla decisione delle Sezioni Unite, Filardo. Il ricorso è palesemente inammissibile. il ricorrente contesta la qualificazione giuridica degli avvenimenti, insistendo nel fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe determinato autonomamente a minacciare il Terracciano, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che richiamando le risultanze probatorie è pervenuta all'affermazione che [OSCURATO:PERSONA], al fine di coartare il suo debitore [OSCURATO:PERSONA] si rivolse a [OSCURATO:PERSONA] facendo affidamento sulla capacità di intimidazione di quest'ultimo in quanto il soggetto vantava la sua contiguità con ambienti camorristici. E infatti [OSCURATO:PERSONA] rappresentò al Terracciano i suoi trascorsi criminali con il clan Foria e aggiunse di essere al momento assai vicino a [OSCURATO:PERSONA]. I giudici d'appello hanno altresì dato atto che la somma richiesta, pari ad euro 20.000,00, era del tutto ingiustificata perché di gran lunga eccedente il credito residuo vantato dal Ventinove. E hanno precisato che il [OSCURATO:PERSONA] non si limitò ad offrire il proprio contributo ad adiuvandum per la realizzazione della pretesa del creditore ma ha perseguito un'ulteriore finalità propria, attraverso la richiesta di una somma di denaro esorbitante rispetto al credito residuo vantato dal ricorrente. Proprio sulla scorta di queste considerazioni è stata esclusa la riconducibilità della condotta nei termini dell'articolo 393 cod. pen., richiamando gli insegnamenti delle Sezioni Unite nella sentenza Filardo. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente insiste nelle sue contestazioni senza confrontarsi con la decisione impugnata. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce all'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate come da dispositivo P. Q. M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Roma 30.9.2022 Sentenza motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gio9nna VER_GA, Geppino o (./ DEPOSITA
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