CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4605-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4605/2021 Numero sezionale 1597/2022 Numero di raccolta generale 9941/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 avverso la sentenza n. 202/2020 della Corte d'appello di Genova, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 5/02/2021 impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello, che, decidendo sul gravame proposto in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda dell’originario attore Bertolucci; -la controversia riguarda l’azione petitoria esercitata da [OSCURATO:PERSONA] – e proseguita dopo il suo decesso dai suoi eredi – per la rimozione delle opere realizzate da Veronesi su un’aia di (pretesa) comproprietà tra le parti in causa; -in particolare, il Bertolucci, premesso di essere comproprietario dell’aia, conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e domandava che venisse accertato il suo diritto all’uso e al passaggio sulla stessa, contestando al Veronesi di aver violato l’art. 1102 cod. civ., per avere abusivamente e sine titulo realizzato un fabbricato sul bene di proprietà comune; -Veronesi si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto delle domande attoree, negando che Bertolucci fosse comproprietario dell’aia potendo egli vantare sulla corte solo una servitù di passaggio; -Veronesi chiedeva in via riconvenzionale di trasferire il luogo di esercizio della servitù al centro dell’aia di cui in causa, per renderlo compatibile con la presenza del manufatto in contestazione; -in caso di denegata soccombenza, Veronesi domandava di essere manlevato dai suoi danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4605/2021 Numero sezionale 1597/2022 Numero di raccolta generale 9941/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 due anni prima gli avevano trasferito la proprietà dell’immobile attiguo all’aia de qua; -costituitisi i terzi chiamati in manleva, ed intervenuti in giudizio gli eredi di Bertolucci nel frattempo deceduto, il Tribunale di Massa (Sezione distaccata di Pontremoli) ha accolto tutte le domande attoree; -contestualmente, il giudice di prime cure ha dichiarato fondata la domanda di manleva nei confronti dei terzi chiamati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli, per l’effetto, a tenere indenne il convenuto dalle spese di demolizione del manufatto, nonché al risarcimento del danno derivato al Veronesi; -avverso detta sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando la nullità della decisione per vizio di extrapetizione e chiedendo il rigetto della manleva perché infondata in fatto e in diritto; -si è costituito in giudizio Veronesi, che ha proposto appello incidentale, riproponendo le domande ed eccezioni del primo grado di giudizio; -si sono costituiti gli eredi di Bertolucci, insistendo per il rigetto dell’appello incidentale e per la conferma della decisione del Tribunale; -la Corte d’appello di Genova, con la sentenza qui impugnata ha riformato integralmente la sentenza impugnata in accoglimento dell’appello incidentale; -il giudice del gravame ha ritenuto che i Bertolucci, sui quali gravava il relativo onere, non avessero fornito la prova della comproprietà dell’aia; -dall’esame del primo atto d’acquisto, delle indicazioni catastali ivi contenute, nonché delle risultanze della CTU era infatti emerso i Bertolucci non erano comproprietari dell’aia controversa (identificata col mappale n.132, ex 1776), bensì di altra corte (identificata con i mappali n. 140-141, ex 1777); F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4605/2021 Numero sezionale 1597/2022 Numero di raccolta generale 9941/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 -sicché, sulla base dei titoli esaminati, egli poteva vantare sull’aia di cui si controverte solo una servitù di passaggio da esercitarsi, in assenza di segni apparenti che ne denotassero l’ubicazione e l’estensione, in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente, cioè al centro della corte; -la corte territoriale ha, pertanto, condannato i soccombenti Bertolucci alle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di tutte le parti, nonché alle spese della CTU; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da Delio e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso tempestivamente notificato in data 15/03/2021; -la relatrice ha formulato ex art. 380 bis cod. proc. civ. proposta di rigetto del ricorso; -in data 11/11/2021 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis cod. proc. civ.; considerato che: -con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’inesistenza della motivazione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ.; -i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere in alcun modo specificato le fonti di prova dalle quali il giudice avrebbe tratto il proprio convincimento circa l’esistenza della sola servitù di passaggio sull’area controversa, in luogo dell’allegata comproprietà; -il secondo motivo è rubricato violazione e falsa applicazione dell’art.116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ.; -assumono i ricorrenti l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto decisive e vincolanti, attribuendovi piena efficacia probatoria, le risultanze catastali, omettendo erroneamente di valutare il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4605/2021 Numero sezionale 1597/2022 Numero di raccolta generale 9941/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 contenuto dell’atto pubblico prodotto che, in quanto prova legale, avrebbe dovuto prevalere nel processo decisionale; -il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili; -nonostante le censure denuncino formalmente che la sentenza sia affetta da violazioni di legge, tali da determinarne l’inesistenza, nella sostanza esse attingono all’interpretazione dei titoli di proprietà effettuata dal giudice di merito ed il cui esito è insindacabile, se non sotto il profilo motivazionale, in sede di legittimità (cfr. Cass. 53/1974; id.744/1983); -nel caso di specie, la Corte d’appello, con motivazione adeguata, ancorché sintetica, ha valutato i titoli di proprietà allegati dagli odierni ricorrenti, le indicazioni catastali ivi contenute, i segni presenti in loco, oltre alla prove testimoniali ed ha ritenuto che, sulla base degli stessi complessivamente valutati (e non sulla base delle sole risultanze catastali), non fosse integrata la prova della comproprietà dell’aia di cui in causa ed identificata nella nuova mappa catastale con il mappale 132 e nella mappa d’impianto del catasto con il n. 1776, bensì solo quella relativa alla sussistenza di una servitù di passaggio, atteso che la corte era identificata con il precedente mappale n. 1777, poi diventata pertinenza per una piccola parte del fabbricato degli attori Bertolucci e per l’altra parte del mappale n. 141; -con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1031 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.; -i ricorrenti censurano la decisione della giudice d’appello per avere indebitamente accertato l’esistenza della servitù di passaggio, la quale sarebbe stata costituita a seguito di frazionamento catastale delle aree di cui in causa; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4605/2021 Numero sezionale 1597/2022 Numero di raccolta generale 9941/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 -il motivo è infondato; -la censura non coglie nel segno, in quanto non si confronta con la ratio decidendi che sottende al relativo capo della sentenza; -l’esistenza della servitù di passaggio è stata accertata dal giudice dall’esame dei titoli di proprietà prodotti dalle parti, i quali, oltre a provare la comproprietà di altra corte rispetto a quella di cui in causa, contenevano un generico riferimento all’esistenza di un “diritto di Bertolucci sulla cosa comune”; -il frazionamento catastale delle aree di cui in causa, riguardando le particelle nn. 140 e 141 (ex 1777) e non la particella n. 132 (ex 1776), ha assunto rilievo ai fini della corretta individuazione dell’aia controversa, non certo sulla costituzione della servitù; -il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; -i ricorrenti impugnano la decisione d’appello per aver erroneamente posto le spese a loro carico, per entrambi i gradi di giudizio, sia in relazione al Veronesi, che in relazione ai terzi chiamati in garanzia dal convenuto; -il motivo è infondato; -per giurisprudenza costante di legittimità, in forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4605/2021 Numero sezionale 1597/2022 Numero di raccolta generale 9941/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. da ultimo Cass, n. 31889/2019, Cass. n. 1123/2022); -nel caso di specie, la chiamata in causa da parte del convenuto di [OSCURATO:PERSONA] si è resa necessaria per resistere alla tesi sostenuta dai Bertolucci e rivelatesi, all’esito del giudizio d’appello e di legittimità, definitivamente infondate; -il ricorso è pertanto rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile-2, l’11 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b -