Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 1995

Cassazione n. 34597/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di C 9.000,00 di ammenda (anche in sostituzione della pena di mesi quattro di arresto) in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Col primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. sulla base di una motivazione incongrua e, in particolare, muovendo dalla constatazione che il fatto è stato commesso nel periodo in cui l'imputato beneficiava dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Col secondo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere state applicate le attenuanti generiche con riduzione conseguente della pena inflitta.

Rilevato, quanto al primo motivo, che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio» (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).

Ritenuto che tale assorbente considerazione renda il motivo manifestamente infondato.

Rilevato, quanto al secondo motivo, che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).

Rilevato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto riferimento alle «nutrite risultanze del casellario giudiziale» e al fatto che il reato è stato commesso nel periodo in cui l'imputato beneficiava dell'affidamento in prova per condanne pregresse escludendo, per questo, l'esistenza di elementi positivamente valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.

Rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, circostanza che non ricorre nel caso di specie (cfr: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

Ritenuto, pertanto che, anche per questa parte, il ricorso sia manifestamente infondato.

Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di C 9.000,00 di ammenda (anche in sostituzione della pena di mesi quattro di arresto) in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Col primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. sulla base di una motivazione incongrua e, in particolare, muovendo dalla constatazione che il fatto è stato commesso nel periodo in cui l'imputato beneficiava dell'affidamento in prova al servizio sociale. Col secondo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere state applicate le attenuanti generiche con riduzione conseguente della pena inflitta. Rilevato, quanto al primo motivo, che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio» (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812). Ritenuto che tale assorbente considerazione renda il motivo manifestamente infondato. Rilevato, quanto al secondo motivo, che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Rilevato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto riferimento alle «nutrite risultanze del casellario giudiziale» e al fatto che il reato è stato commesso nel periodo in cui l'imputato beneficiava dell'affidamento in prova per condanne pregresse escludendo, per questo, l'esistenza di elementi positivamente valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. Rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, circostanza che non ricorre nel caso di specie (cfr: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). Ritenuto, pertanto che, anche per questa parte, il ricorso sia manifestamente infondato. Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 34597/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris