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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02298/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4408-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 494/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 04408 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- X Premesso che:

1. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Piemonte ha confermato la decisione rigetto dell'impugnazione dell'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate, a fronte della proposta di variazione dell'accatastamento di un compendio immobiliare presentata con DOCFA da essa ricorrente con riguardo alla previsione dell'art.1, comma 21, della 1.208/2015, ha ritenuto doversi mantenere l'accatastamento originario salvo che per una "cella frigorifero" (esclusa dal calcolo della rendita);

2. l'Agenzia resiste con controricorso;

3. la ricorrente ha depositato memoria; considerato:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 1, comma 21 e comma 22, della 1.208/2015, 10, 17 e 20 r.d.l. 652/1939, 30,54 e 61 d.P.R. 1142/1949, 1 d.m. 701/1994, 12 1.212/2000 per avere la CTR ritenuto che ai fini della rettifica catastale operata dall'ufficio non occorreva che quest'ultimo procedesse a sopralluogo ed instaurasse un contraddittorio con la ricorrente;

2. la doglianza è infondata.

Nel contesto procedimentale di cui al d.m. n. 701 del 1994, l'amministrazione non è tenuta ad eseguire un sopralluogo posto che, come la Corte ha rilevato con riferimento alle unità immobiliari -quale è quella di qui si tratta- a destinazione speciale, per le quali è postulata la stima diretta (v. il r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, ed il d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 30), l'effettuazione di un previo sopralluogo non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione (v., ex plurimis, Cass., 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., 16 febbraio 2015, n. 3103).

Quanto alla necessità o non di contraddittorio endoprocedimentale, la giurisprudenza di questa Corte, con riguardo alla specifica materia catastale, è ferma nel senso della non necessità (v.

Cass.31088/2021; Cass. n. 17971 del 2018; Cass. n. 4752 del 2021).

Si è infatti affermato che non è ravvisabile violazione dell'art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, non essendo necessario attivare il contraddittorio endoprocedimentale, allorché, per la determinazione della rendita catastale, la società contribuente si sia avvalsa della c.d. procedura DOCFA; va invero tenuta presente la natura fortemente partecipativa della procedura DOCFA, implicando essa l'indicazione, da parte dello stesso contribuente, degli elementi fattuali rilevanti, che formano la stessa base oggettiva del provvedimento di classamento, difformemente valutato dall'ufficio rispetto alla proposta fatta dalla società contribuente; pertanto l'ufficio, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuto, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale; né detta omissione contrasta con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste solo per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella nostra legislazione, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre solo per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito e quindi non per la fattispecie in esame (sul punto, Cass., SU, n. 24823 del 9 dicembre 2015);

3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.7 della 1.212/2000 per avere la CTR ritenuto l'avviso motivato "attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita all'immobile seppure gli elementi sui quali poggiava il DOCFA presentato ai sensi dell'art. 1, comma 21,

I. 208/2015, fossero tutt'altro che incontroversi";

4. la doglianza è infondata.

La CTR ha evidenziato che gli elementi di fatto presi in considerazione dall'amministrazione era quelli indicati nel docfa dalla contribuente.

La CTR si è conformata alla reiterata affermazione di principio di questa Corte secondo cui, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base a stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa del procedimento, sono conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente" (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez.

V 9 luglio 2014, n. 15671 e 15672 e Cass. civ. sez.

V 3 febbraio 2014, n. 2268);

3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata "la violazione degli artt. 10 r.d.l. 652/1939, 30, 54 e 61 d.P.R. 1142/1949, 37 d.P.R. 917/1986m 1 d.m. 701/1994, 1, comma 1 e comma 2, 1.208/2015 e 2697 c.c. per non avere la CTR indagato l'esistenza di impianti da scomputare rispetto alla determinazione della rendita e per non aver accertato quale ne fosse il valore;

4. la doglianza è riproposta sotto il profilo della violazione dell'art. 7 del d.lgs. 546/92 con il quarto motivo di ricorso;

5. la doglianza -che si lega alla affermazione della CTR per cui legittimamente l'amministrazione aveva riportato l'immobile nella situazione catastale precedente alla proposta dato che la contribuente aveva colto l'occasione della entrata in vigore della 1.208/2015 per proporre una variazione complessiva della rendita senza che vi fossero stati interventi strutturali anche dagli elementi pacificamente "non imbullonati" e senza aver mai indicato con precisione quali fossero gli elementi "imbullonati" da escludere dal calcolo della rendita ai sensi della legge citata né quale fosse il valore degli elementi da escludere- è infondata.

5.1. Merita ricordare che ai sensi del comma 21 dell'art. 1 della 1.208/2015, "A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità' e l'utilità', nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

Ai sensi del comma successivo (22), "A decorrere dal 10 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già' censiti • nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21".

5.2. Trattandosi di ridetermazione riduttiva della rendita, affidata all'iniziativa della parte interessata, è evidente che sta quest'ultima specificare, nella richiesta di aggiornamento catastale ex d.m.701/94, gli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, sono funzionali allo specifico processo produttivo.

E' in fondata la tesi opposta della contribuente secondo cui l'individuazione dei suddetti elementi spetta all'ufficio.

E' parimenti infondato l'assunto per cui spetta comunque al giudice tributario esercitare i poteri di cui all'art.7, comma1, del d.lgs. 546/92.

La norma prevede[va] che "le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta".

Il chiaro tenore letterale della norma esclude che il giudice tributario possa esercitare le suddette facoltà a fini esplorativi quali, nella specie, sarebbero quelli di individuare elementi impiantistici non precisati dalla parte interessata nel DOCFA;

6. il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza; PQM rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 6000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4408-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 494/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04408 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- X Premesso che: 1. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Piemonte ha confermato la decisione rigetto dell'impugnazione dell'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate, a fronte della proposta di variazione dell'accatastamento di un compendio immobiliare presentata con DOCFA da essa ricorrente con riguardo alla previsione dell'art.1, comma 21, della 1.208/2015, ha ritenuto doversi mantenere l'accatastamento originario salvo che per una "cella frigorifero" (esclusa dal calcolo della rendita); 2. l'Agenzia resiste con controricorso; 3. la ricorrente ha depositato memoria; considerato: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 1, comma 21 e comma 22, della 1.208/2015, 10, 17 e 20 r.d.l. 652/1939, 30,54 e 61 d.P.R. 1142/1949, 1 d.m. 701/1994, 12 1.212/2000 per avere la CTR ritenuto che ai fini della rettifica catastale operata dall'ufficio non occorreva che quest'ultimo procedesse a sopralluogo ed instaurasse un contraddittorio con la ricorrente; 2. la doglianza è infondata. Nel contesto procedimentale di cui al d.m. n. 701 del 1994, l'amministrazione non è tenuta ad eseguire un sopralluogo posto che, come la Corte ha rilevato con riferimento alle unità immobiliari -quale è quella di qui si tratta- a destinazione speciale, per le quali è postulata la stima diretta (v. il r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, ed il d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 30), l'effettuazione di un previo sopralluogo non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione (v., ex plurimis, Cass., 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., 16 febbraio 2015, n. 3103). Quanto alla necessità o non di contraddittorio endoprocedimentale, la giurisprudenza di questa Corte, con riguardo alla specifica materia catastale, è ferma nel senso della non necessità (v. Cass.31088/2021; Cass. n. 17971 del 2018; Cass. n. 4752 del 2021). Si è infatti affermato che non è ravvisabile violazione dell'art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, non essendo necessario attivare il contraddittorio endoprocedimentale, allorché, per la determinazione della rendita catastale, la società contribuente si sia avvalsa della c.d. procedura DOCFA; va invero tenuta presente la natura fortemente partecipativa della procedura DOCFA, implicando essa l'indicazione, da parte dello stesso contribuente, degli elementi fattuali rilevanti, che formano la stessa base oggettiva del provvedimento di classamento, difformemente valutato dall'ufficio rispetto alla proposta fatta dalla società contribuente; pertanto l'ufficio, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuto, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale; né detta omissione contrasta con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste solo per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella nostra legislazione, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre solo per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito e quindi non per la fattispecie in esame (sul punto, Cass., SU, n. 24823 del 9 dicembre 2015); 3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.7 della 1.212/2000 per avere la CTR ritenuto l'avviso motivato "attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita all'immobile seppure gli elementi sui quali poggiava il DOCFA presentato ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. 208/2015, fossero tutt'altro che incontroversi"; 4. la doglianza è infondata. La CTR ha evidenziato che gli elementi di fatto presi in considerazione dall'amministrazione era quelli indicati nel docfa dalla contribuente. La CTR si è conformata alla reiterata affermazione di principio di questa Corte secondo cui, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base a stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa del procedimento, sono conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente" (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. V 9 luglio 2014, n. 15671 e 15672 e Cass. civ. sez. V 3 febbraio 2014, n. 2268); 3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata "la violazione degli artt. 10 r.d.l. 652/1939, 30, 54 e 61 d.P.R. 1142/1949, 37 d.P.R. 917/1986m 1 d.m. 701/1994, 1, comma 1 e comma 2, 1.208/2015 e 2697 c.c. per non avere la CTR indagato l'esistenza di impianti da scomputare rispetto alla determinazione della rendita e per non aver accertato quale ne fosse il valore; 4. la doglianza è riproposta sotto il profilo della violazione dell'art. 7 del d.lgs. 546/92 con il quarto motivo di ricorso; 5. la doglianza -che si lega alla affermazione della CTR per cui legittimamente l'amministrazione aveva riportato l'immobile nella situazione catastale precedente alla proposta dato che la contribuente aveva colto l'occasione della entrata in vigore della 1.208/2015 per proporre una variazione complessiva della rendita senza che vi fossero stati interventi strutturali anche dagli elementi pacificamente "non imbullonati" e senza aver mai indicato con precisione quali fossero gli elementi "imbullonati" da escludere dal calcolo della rendita ai sensi della legge citata né quale fosse il valore degli elementi da escludere- è infondata. 5.1. Merita ricordare che ai sensi del comma 21 dell'art. 1 della 1.208/2015, "A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità' e l'utilità', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Ai sensi del comma successivo (22), "A decorrere dal 10 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già' censiti • nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21". 5.2. Trattandosi di ridetermazione riduttiva della rendita, affidata all'iniziativa della parte interessata, è evidente che sta quest'ultima specificare, nella richiesta di aggiornamento catastale ex d.m.701/94, gli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, sono funzionali allo specifico processo produttivo. E' in fondata la tesi opposta della contribuente secondo cui l'individuazione dei suddetti elementi spetta all'ufficio. E' parimenti infondato l'assunto per cui spetta comunque al giudice tributario esercitare i poteri di cui all'art.7, comma1, del d.lgs. 546/92. La norma prevede[va] che "le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta". Il chiaro tenore letterale della norma esclude che il giudice tributario possa esercitare le suddette facoltà a fini esplorativi quali, nella specie, sarebbero quelli di individuare elementi impiantistici non precisati dalla parte interessata nel DOCFA; 6. il ricorso deve essere rigettato; 4. le spese seguono la soccombenza; PQM rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 6000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell
Sentenza Cassazione n. 02298/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris