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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 2025

Cassazione n. 35075/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], lette le note difensive in data 5/9/2025 ; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi la mancanza di motivazione in ordine a tutti i motivi d'appello, in particolare con riferimento alla contestazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 629 c.p. per insussistenza del fatto, sono tutti generici e manifestamente infondati perché basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il giudice di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base della decisione con argomenti esenti da vizi logici (si vedano pagg. 14-17 della sentenza impugnata, con riferimento alla rilevata sussistenza delle condotte estorsive, della minaccia e all'accertata assenza di parità tra le posizioni del ricorrente e degli autotrasportatori); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che censurano entrambi il vizio di violazione di legge, nonché il vizio di mancanza di motivazione per la mancata qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 2635 cod. civ. e per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono anch'essi generici e manifestamente infondati per le stesse cause di inammissibilità sopra esposte; cheil giudice di merito ha esplicitato le ragioni alla base delle proprie conclusioni, con argomenti esenti da vizi logici e confermando valutazioni già espresse in primo grado (in particolare, si veda pag. 17 della sentenza impugnata, con specifico riferimento all'insussistenza dei requisiti essenziali della fattispecie di corruzione tra privati, nonché alla sussistenza di elementi che ostano all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., tra cui, oltre al comportamento extra- ed endoprocessuale del ricorrente/ privo di caratterizzazioni positive, anche l'apprezzabile carica offensiva delle plurime condotte estorsive, protrattesi nel tempo e in danno di più persone); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], lette le note difensive in data 5/9/2025 ; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi la mancanza di motivazione in ordine a tutti i motivi d'appello, in particolare con riferimento alla contestazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 629 c.p. per insussistenza del fatto, sono tutti generici e manifestamente infondati perché basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il giudice di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base della decisione con argomenti esenti da vizi logici (si vedano pagg. 14-17 della sentenza impugnata, con riferimento alla rilevata sussistenza delle condotte estorsive, della minaccia e all'accertata assenza di parità tra le posizioni del ricorrente e degli autotrasportatori); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che censurano entrambi il vizio di violazione di legge, nonché il vizio di mancanza di motivazione per la mancata qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 2635 cod. civ. e per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono anch'essi generici e manifestamente infondati per le stesse cause di inammissibilità sopra esposte; cheil giudice di merito ha esplicitato le ragioni alla base delle proprie conclusioni, con argomenti esenti da vizi logici e confermando valutazioni già espresse in primo grado (in particolare, si veda pag. 17 della sentenza impugnata, con specifico riferimento all'insussistenza dei requisiti essenziali della fattispecie di corruzione tra privati, nonché alla sussistenza di elementi che ostano all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., tra cui, oltre al comportamento extra- ed endoprocessuale del ricorrente/ privo di caratterizzazioni positive, anche l'apprezzabile carica offensiva delle plurime condotte estorsive, protrattesi nel tempo e in danno di più persone); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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