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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 marzo 1983

Cassazione n. 25345/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1983 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del dr.

P. Gaeta, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 186, co. 7 Cod. strada chiedendone l'annullamento perché il giudice ha illegittimamente applicato la pena pur in presenza di rinuncia dell'imputato al rito semplificato.

Ad avviso del ricorrente merita di essere ribadita quella giurisprudenza che ritiene revocabile la richiesta e il consenso delle parti sino a quando non sia intervenuta su essa la decisione del giudice.

Infatti, l'accordo delle parti raggiunto in merito all'applicazione di una sanzione penale ha un oggetto e come causa un diritto soggettivo indisponibile quale è la libertà personale, sicchè non si può ritenere che la proposta ed anche l'accordo già perfezionatosi siano irrevocabili. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile siccome proposto fuori dai casi previsti dalla legge.

Giova prendere le mosse dall'esame delle scansioni procedimentali. [OSCURATO:PERSONA]Anna faceva opposizione al decreto penale di condanna e nel contempo proponeva l'applicazione di una pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; il pubblico ministero prestava il proprio consenso.

Il giudice delle indagini preliminari fissava l'udienza, che veniva rinviata per acquisire la disponibilità dell'istituzione presso la quale l'imputato avrebbe voluto svolgere il lavoro di pubblica utilità.

Alla successiva udienza, raccolta la volontà di rinunciare al patteggiamento e il dissenso del P.M., il giudice ha pronunciato la sentenza qui impugnata.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile dopo che l'altra parte abbia espresso il proprio consenso, in quanto l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti determina effetti irreversibili già prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice (Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009, Rv. 244892).

Per contro, fermo restando che tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile, e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, esso può essere concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo (Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Rv. 281492).

Pertanto, l'affermazione del ricorrente di una revocabilità dell'accordo trova riscontro nel diritto vivente; non così quella di una revocabilità unilaterale, che iene ritenuta inammissibile.

Nel caso che occupa, come si è rammentato evocando il dissenso espresso dal pubblico ministero, al giudice si è presentata appunto una revoca unilaterale di volontà, sicchè legittimamente questi ha potuto recepire l'accordo ed applicare la pena richiesta dalle parti.

Ne consegue che non ricorre alcuna delle ipotesi per le quali l'art. 448, co. 2- bis cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza) e quindi la inammissibilità del ricorso.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1983 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del dr. P. Gaeta, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 186, co. 7 Cod. strada chiedendone l'annullamento perché il giudice ha illegittimamente applicato la pena pur in presenza di rinuncia dell'imputato al rito semplificato. Ad avviso del ricorrente merita di essere ribadita quella giurisprudenza che ritiene revocabile la richiesta e il consenso delle parti sino a quando non sia intervenuta su essa la decisione del giudice. Infatti, l'accordo delle parti raggiunto in merito all'applicazione di una sanzione penale ha un oggetto e come causa un diritto soggettivo indisponibile quale è la libertà personale, sicchè non si può ritenere che la proposta ed anche l'accordo già perfezionatosi siano irrevocabili. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile siccome proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Giova prendere le mosse dall'esame delle scansioni procedimentali. [OSCURATO:PERSONA]Anna faceva opposizione al decreto penale di condanna e nel contempo proponeva l'applicazione di una pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; il pubblico ministero prestava il proprio consenso. Il giudice delle indagini preliminari fissava l'udienza, che veniva rinviata per acquisire la disponibilità dell'istituzione presso la quale l'imputato avrebbe voluto svolgere il lavoro di pubblica utilità. Alla successiva udienza, raccolta la volontà di rinunciare al patteggiamento e il dissenso del P.M., il giudice ha pronunciato la sentenza qui impugnata. Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile dopo che l'altra parte abbia espresso il proprio consenso, in quanto l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti determina effetti irreversibili già prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice (Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009, Rv. 244892). Per contro, fermo restando che tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile, e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, esso può essere concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo (Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Rv. 281492). Pertanto, l'affermazione del ricorrente di una revocabilità dell'accordo trova riscontro nel diritto vivente; non così quella di una revocabilità unilaterale, che iene ritenuta inammissibile. Nel caso che occupa, come si è rammentato evocando il dissenso espresso dal pubblico ministero, al giudice si è presentata appunto una revoca unilaterale di volontà, sicchè legittimamente questi ha potuto recepire l'accordo ed applicare la pena richiesta dalle parti. Ne consegue che non ricorre alcuna delle ipotesi per le quali l'art. 448, co. 2- bis cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza) e quindi la inammissibilità del ricorso. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
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