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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 18609/2026

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orte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggein ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primocomma, n.6, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, inquanto sono state riproposte doglianze in fatto, già dedotte in appello e già esaminate edisattese dalla Corte territoriale, ponendo a base del suddetto diniego una congruamotivazione, esente da vizi di logicità e conforme al consolidato indirizzo di questa Corte (sivedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza);che, infatti, deve sottolinearsi che, ai fini dell’applicazione della suddetta attenuante, lavalutazione della congruità del risarcimento del danno che, nel caso di specie, inconsiderazione della natura pluri-offensiva del reato ascritto all’odierno ricorrente, qualequello di rapina, deve risultare comprensivo tanto del pregiudizio patrimoniale quanto diquello morale derivanti dall’azione criminosa è rimessa all'apprezzamento del giudice dimerito, e come tale non è sindacabile in sede di legittimità qualora (come nel caso di specie)sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 Ud., dep. 2016,Minzolini, Rv. 265831 – 0;Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv. 249391 – 0; Sez. 2, n.12607 del 13/02/2015, Bellomo, Rv. 262771 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggein ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primocomma, n.6, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, inquanto sono state riproposte doglianze in fatto, già dedotte in appello e già esaminate edisattese dalla Corte territoriale, ponendo a base del suddetto diniego una congruamotivazione, esente da vizi di logicità e conforme al consolidato indirizzo di questa Corte (sivedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza);che, infatti, deve sottolinearsi che, ai fini dell’applicazione della suddetta attenuante, lavalutazione della congruità del risarcimento del danno che, nel caso di specie, inconsiderazione della natura pluri-offensiva del reato ascritto all’odierno ricorrente, qualequello di rapina, deve risultare comprensivo tanto del pregiudizio patrimoniale quanto diquello morale derivanti dall’azione criminosa è rimessa all'apprezzamento del giudice dimerito, e come tale non è sindacabile in sede di legittimità qualora (come nel caso di specie)sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 Ud., dep. 2016,Minzolini, Rv. 265831 – 0;Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv. 249391 – 0; Sez. 2, n.12607 del 13/02/2015, Bellomo, Rv. 262771 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]