CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 17229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
358-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, scala D, interno 3 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.17358/2017 Cron. Rep. C.C. 13/04/2023 giurisdizione Contributi omessi e rapporti di lavoro subordinato -2 - per la cassazione della sentenza n. 432 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],depositata il 9 gennaio2017 (R.G.N. 388 /201 1 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Taranto ha ingiunto al signor [OSCURATO:PERSONA] di pagare all’INPS l’importo di lire 40.484.522, «per contributi omessi in relazione ai lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Contro il decreto ingiuntivo il debitore ha proposto opposizione, respinta dal Tribunale di Taranto con sentenzan. 2477 del 2011. 2.–Con sentenza n. 432 del 2016, depositata il 9 gennaio 2017, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato il gravame del signor Melicchio e ha confermato la pronunciaimpugnata. A fondamento della decisione, la Corte territorialeha rileva to che, sia per il signor Sallustio che per la signora Secondino, è stata dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’appellante. 2.1.–Il primo lavoratore, dinanzi agl’ispettori e nel giudizio di primo grado, ha riferito di aver lavorato per quattro mesi alle dipendenze del signor Melicchio e di essere stato costretto a firmare una dichiarazione che attestava un’attività lavorativa circoscritta a un’unicagiornata (31 agosto 1996). Tale dichiarazione è menzionata nella sentenza n. 916 dell’11 marzo 2008, che ha disatteso le rivendicazioni retributive del signor Sallustio. 2.2.– Quanto alla posizione della signora Secondino, i giudici d’appello evidenziano che la lavoratrice ha dichiarato agl’ispettori di aver prestato la propria attività a decorrere dal 29 luglio 1996. Né tali affermazioni sono state smentitenel corso del giudizio. -3 - 3.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.–L’INPS resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in conformitàall’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380- bis.1., secondo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. e imputa alla Corte di merito di aver ignorato la sentenza dell’11 marzo 2008, passata in giudicato, cheha accertato, per il signor Sallustio, la prestazione di attività lavorativa nella sola giornata del 31 agosto 1996. 1.1.–Il motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. 1.2.– In primo luogo, q uanto alla deduzione del passaggio in giudicato della sentenza dell’11 marzo 2008, nessuna dimostrazione il ricorrente ha fornito, nell’atto d’impugnazione , della circostanza allegatae ha così violato le prescrizioni dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che impongono «la specifi ca indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». La definitività della sentenza invocata nel presente giudizio non è stata avvalorata con il certificato di passaggio in giudicato, debitamente redatto dal cancelliere a norma dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. Di tale documento, indispensabile per dare consistenza alla -4 - critica svolta in questa sede , il ricorso omette di dar conto e di riprodurre i dati salienti. Né la parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per la vincolatività del preteso giudicato, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., norma specificamente richiamata a sostegno del motivo di ricorso. 1.3.–In secondo luogo, la censura è avulsa dalla ratio dec idendi della sentenza impugnata. I giudici del gravame non ha nno affatto trascurato la pronuncia richiamata dal ricorrente, ma ne hannosvolto un accurato vaglio critico e sono giun t i così , in consonanza con il Tribunale , ad attribuire maggiore forza persuasiva ad altri dati di fatto , analiticamente enunciati, nel contesto diuna valutazione approfondita e complessiva. Tale valutazione, che il ricorrente ambisce a ridiscutere mediante la riproduzioneparziale di alcuni passaggi della pronuncia in esame, si sottrae, nondimeno,al sindacato di questa Corte. Il motivo, a ben considerare,dietro lo schermo della violazione di legge,si risolve nella richiesta di revisione dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, peraltr o in termini che collimano con l’apprezzamento delgiudice di prime cure. 2.–Con la seconda e con la terza censura, entrambe formulate in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente si duole dell’omesso esame di circostanze favorevoli, emerse nel giudizio di primo grado e concernenti la posizione del signor Sallustio (secondo mezzo) e della signora Secondino (terzo mezzo). 2.1.–I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto investono profili tra loro connessi, e si rivelano inammissibiliper una medesima, dirimente, ragione, eccepita anche nel controricorso. 2.2.– Le censure tendono a ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della vicenda, preclusa in sede di legittimità. I giudici d’appello, con argomentazione perspicua ed esauriente, hanno ponderato tutti gli elementi acquisiti al giudizio e hanno -5 - attribuito rilievo preminente alle dichiarazioni rese dai lavoratori «nell’immediatezza dell’accertamento ispettivo e dinanzi a pubblici ufficiali», anche perché scevre da incongruenze e contraddizioni (pagina 4 della sentenza impugnata). Tali dichiarazioni –soggiunge la Corte d’appello – non sono state «smentite nel corso del giudizio, nonostante i tentativi della difesa dell’appellante di minarne la credibilità per asseriti errori e/o malintesi» (la già richiamata pagina 4 della sentenza). La Corte territoriale si è poi premurata di confrontarsi con gli elementi di segno contrario prospettati dalla parte ricorrente e ha illustrato le ragioni che l’hanno indotta a disconoscerne la valenza decisiva(pagina 3). Le censure, rubricate come “omesso esame” di elementi favorevoli, sconfinano, in ultima analisi , ne lla istanza di rivalutazione delle risultanze probatorie e si contrappongono in termini assertivi alla disamina, logica e ampiamente motivata, che offre la sentenza d’appello, in una prospettiva che converge con quella della sentenza di primo grado. Anche nella memoria illustrativa, la parte ricorrente si limita ad alludere alle dichiarazioni favorevoli acquisite nel giudizio di primo grado, senza scalfire la complessiva valutazione degli elementi probatori che i giudici d’appello hanno compiuto, all’esito di un percorso argomentativo lineare e coerente. 3.– Il ricorso, in conclusione, dev’esser e dichiarato nel suo complesso inammissibile. 4.– Il ricorrente dev’essere condannato a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 5.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello -6 - previsto per la stessa impugnazione, ovesia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13 del d.P.R. n. 115