CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il/ffifensore e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 dicembre 2022 il Tribunale di Bologna, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod, proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza 21 novembre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. L'impugnazione era stata trasmessa tramite posta elettronica certificata, ma solo un allegato risultava con firma digitale; circostanza che determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, legge n. 176/2020. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto l'inammissibilità dell'impugnazione consegue ove l'atto privo di firma digitale sia essenziale, mentre nel caso in esame si tratta di atti non indispensabili e, in parte, già presenti nel fascicolo processuale. E, comunque, il Tribunale non aveva motivato in ordine all'essenzialità degli atti privi di firma digitale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. La giurisprudenza, nell'applicazione della causa di inammissibilità dell'impugnazione proposta mediante posta elettronica certificata prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, legge n. 176/2020, ha precisato che detta causa di inammissibilità non opera solo nel caso in cui l'allegato privo di firma digitale risulti non essenziale rispetto al contenuto dell'impugnazione (Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, M., Rv. 283936), e non anche nel caso in cui dell'allegato, inerente al contenuto dell'impugnazione, non sia necessaria la produzione da parte della difesa perché già presente nel fascicolo processuale. Nel caso in esame, come è desumibile anche dal ricorso, si tratta di allegati che riguardano il contenuto dell'impugnazione, e, d'altra parte, la stessa difesa sostiene che la produzione degli allegati nn. 2, 4 e 6 sarebbe stata inutile, trattandosi di atti già presenti nel fascicolo, ma non anche con riguardo ai documenti allegati e individuati ai nn. 3 e 5. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro