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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42006/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che la dedotta nullità dell'ordinanza con cui la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto in quanto notificata a mezzo "PEC" al solo difensore è manifestamente infondato in quanto l'adempimento è corrispondente alla previsione dell'all'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. che impone la notifica al solo soggetto che ha proposto l'appello, tanto che costituisce eccezione l'ipotesi in cui sia la parte personalmente ad aver interposto il gravame allorché è invece necessaria la notifica anche al difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che la dedotta nullità dell'ordinanza con cui la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto in quanto notificata a mezzo "PEC" al solo difensore è manifestamente infondato in quanto l'adempimento è corrispondente alla previsione dell'all'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. che impone la notifica al solo soggetto che ha proposto l'appello, tanto che costituisce eccezione l'ipotesi in cui sia la parte personalmente ad aver interposto il gravame allorché è invece necessaria la notifica anche al difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 42006/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris