CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0490N1R ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19.3..2023 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Gip del locale Tribunale in data 2.5.2022 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificate le originarie imputazioni e, ritenuta la recidiva contestata e la continuazione ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a rnezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con CUI deduce il vizio di violazione di legge per avere la sentenza della Corte d'appello recepito la ricostruzione del giudice di prime cure che avrebbe a sua volta fondato l'affermazione di penale responsabilità sulle dichiarazioni dell'acquirente della sostanza, soggetto passibile di sanzioni amministrative, di talché le sue dichiarazioni sarebbero state inutilizzabili. 3. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di questione che non ha formato oggetto di motivo di appello. Ed invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravarne, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma