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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45190/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1560/2019 del 18/11/2020 della Corte di appello di Catanzaro, prima sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 Con la quale il Sostituto procuratore generale Della Cardia ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv. [OSCURATO:PERSONA], Che ha chiesto di dichiararsi inammissibile ovvero di disporsi il rigetto dei ricorso, 0241 condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in euro 8.050,00 oltre accessori di legge; Preso atto che la difesa dei ricorrenti non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie' • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cosenza in data 15/04/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa ciascuno oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di truffa continuata in concorso.

Secondo l'assunto accusatorio, gli imputati, in concorso tra loro, in qualità di legali rappresentanti della ditta "Ba-Car", con più condotte poste in essere in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con artifizi consistiti nel presentare, per lo sconto cambiario, presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. filiale di Taverna di [OSCURATO:PERSONA], n. 13 cambiali (precisamente descritte), riempite con dati anagrafici di debitori inesistenti e con firma contraffatte, inducendo in errore i dipendenti della predetta banca in ordine alla genuinità dell'affare ed ottenendo in tal modo l'accredito sul conto corrente intestato alla Ba-Car del complessivo importo di euro 34.280, si procuravano un ingiusto profitto, con pari danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione.

3. Lamentano i ricorrenti. -Primo motivo: motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità.

Si censura la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto provata la legittimazione del direttore [OSCURATO:PERSONA] a proporre querela sulla base del punto 20 della procura notarile dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione conferisce ai responsabili della rete distributiva il potere di presentare denunce.

In realtà, la medesima previsione evocata attribuisce tale facoltà solo in occasione di eventi per i quali la Direzione Generale abbia deliberato il ricorso a denuncia penale (denuncia di cui non v'è traccia) e solo ai soggetti che abbiano avuto diretta conoscenza degli eventi, cosa che non può dirsi per il direttore Fortunato rimasto estraneo alla gestione dei rapporti con gli imputati, intercorsi solo con il dipendente [OSCURATO:PERSONA]. -Secondo motivo: motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione alla falsità delle firme e all'inesistenza dei traenti.

Si evidenzia come nessun accertamento sia stato fatto per individuare i titolari delle cambiali, né risulta essere stata consultata l'[OSCURATO:PERSONA] e il C.E.D. del Ministero degli Interni, con conseguente mancanza di prova che le cambiali siano state riempite con dati anagrafici di soggetti inesistenti.

Inoltre, nonostante nell'atto di appello si sia contestata la mancanza di prove in ordine alla riconducibilità delle firme agli odierni imputati, la Corte territoriale ha omesso di offrire motivazione alcuna sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

2.1. La Corte territoriale ha correttamente respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa richiamando i poteri del direttore della filiale indicato nell'atto.

2.2. Va anche rilevato che, quale soggetto deputato ad occuparsi di una delle sedi dell'istituto di credito, il direttore ha anche un potere di rappresentanza sostanziale e processuale riconosciuti dall'art. 2203 cod. civ.

2.2.1. In tal senso, va premesso che la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen., deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito.

In tal senso, occorre considerare che l'imprenditore nello svolgimento della propria attività spesso si avvale della collaborazione di altri soggetti fra cui gli "institori".

La disciplina giuridica dell'institore è contenuta nel titolo II "Del lavoro nell'impresa" del libro V "del lavoro" del codice civile (artt. 2203-2205).

L'art. 2203 cod. civ. recita testualmente: "E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto".

Di norma, la figura dell'institore si identifica con il direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo della stessa.

Trattasi di soggetto il quale ha il potere di rappresentanza sostanziale e processuale.

Nel caso della rappresentanza sostanziale, anche senza espressa procura, egli può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa o del ramo al quale è preposto, non può invece compiere atti che travalicano dalla gestione dell'impresa.

Nel caso della rappresentanza processuale, l'institore può stare in giudizio sia come "attore" sia come "convenuto" per le obbligazioni che dipendono da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa alla quale è preposto (ex art. 2204, comma 2, i 3 cod. civ.), quindi, non soltanto per gli atti compiuti da lui ma anche per gli atti posti in essere direttamente dall'imprenditore.

I poteri rappresentativi determinati dalla legge nei confronti dell'institore possono essere ampliati oppure limitati dall'imprenditore sia all'atto della preposizione sia successivamente.

2.2.2. In definitiva, è il codice civile che attribuisce a chi materialmente gestisce un ramo di impresa il potere di compiere tutti gli atti inerenti l'esercizio di quella impresa, atti cui devono essere compresi il diritto di sporgere querela per fatti inerenti strettamente l'esercizio commerciale.

Da tanto consegue che, nella fattispecie, con riferimento alla truffa contestata riguardante una posizione gestita da una filiale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., trova applicazione il principio di legittimità che esclude, con riferimento all'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., la nullità della querela che sia priva delle indicazioni della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona che ha proposto l'istanza di punizione e ciò in forza del principio di tassatività delle cause di nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7845 del 30/04/1999, Fiasco, Rv. 214735).

Si evidenzia, invero, che, la stessa disposizione di legge di cui all'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto: tale veridicità, pertanto, deve presumersi fino a contraria dimostrazione e non incombe alla parte alcun onere di allegazione documentale (cfr., Sez. 5, n. 1469 del 16/01/1997, Boccaletti, Rv. 206841; Sez. 6, n. 1131 del 12/12/1996, dep. 1997, Cama, Rv. 206900).

2.2.3. Tale approccio ermeneutico appare, del resto, in linea oltre che con le disposizioni del codice civile citate con il costante orientamento della Cassazione Civile secondo cui l'attività posta in essere da filiali o succursali di una banca - prive di personalità giuridica, così come indicato nella Direttiva CEE n. 780 del 12/12/1977 ed espressamente ribadito dall'art. 1, lett. e), del d.lgs. n. 385 del 1993 - va imputata all'istituto di credito di cui costituiscono un'articolazione periferica; tuttavia, ai dirigenti preposti a tali filiali è di regola riconosciuta la qualità di institore ex art. 2203 cod. civ., dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente, con imputazione a quest'ultima dell'attività giudiziaria da essi svolta (Sez. 1 civ., n. 1365 del 26/01/2016, Rv. 638498).

2.3. Deve, quindi, ritenersi che nel caso di una querela proposta dal "direttore" di una società, l'imputato, il quale sostenga che il preposto non sia autorizzato dallo statuto, dalla procura generale o da una successiva delibera a vagliare di volta in volta l'opportunità di proporre l'istanza di punizione, deve dare / 4 la prova del proprio assunto, perchè la querela venga dichiarata priva di rilievo (cfr., Sez. 2, n. 31860 del 08/07/2020, Pusceddu, non mass.).

Fermo quanto precede, nella fattispecie, considerato come non appaia comprensibile la contestazione difensiva sulla necessità della "diretta conoscenza", come indicato nel punto 20 della procura generale, inciso che non può che riferirsi, per il ruolo svolto dal direttore, a quanto direttamente appreso dai dipendenti della filiale da lui rappresentata, ne deriva l'assenza di prova della tesi difensiva in ordine alla mancanza di poteri a proporre l'istanza punitiva in capo al direttore.

3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

La Corte territoriale in uno con le valutazioni del Tribunale (si è in presenza di una c.d. doppia conforme che consente la lettura congiunta delle due pronunce di merito costituenti un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove: cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), con argomentazioni assorbenti del tutto prive di vizi logico-giuridici, ha fondato il giudizio di falsità delle cambiali in contestazione non solo sul narrato di uno degli apparenti emittenti ma anche sulla base delle anomalie evidenziate dallo stesso esame dei titoli (v. pagg. 2-4 della sentenza impugnata).

Con queste argomentate conclusioni i ricorrenti omettono di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della reiterazione del motivo di appello.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila per ciascuno.

I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si liquidano in euro 1.755,00 oltre accessori di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. liquidate le stesse in euro 1.755,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 04/11/2021.

Il Consigliere estensore I • esidente [OSCURATO:PERSONA] • Diotallevi [OSCURATO:PERSONA] L i DICI 2021 CANML-1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1560/2019 del 18/11/2020 della Corte di appello di Catanzaro, prima sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 Con la quale il Sostituto procuratore generale Della Cardia ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv. [OSCURATO:PERSONA], Che ha chiesto di dichiararsi inammissibile ovvero di disporsi il rigetto dei ricorso, 0241 condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in euro 8.050,00 oltre accessori di legge; Preso atto che la difesa dei ricorrenti non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie' • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cosenza in data 15/04/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa ciascuno oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di truffa continuata in concorso. Secondo l'assunto accusatorio, gli imputati, in concorso tra loro, in qualità di legali rappresentanti della ditta "Ba-Car", con più condotte poste in essere in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con artifizi consistiti nel presentare, per lo sconto cambiario, presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. filiale di Taverna di [OSCURATO:PERSONA], n. 13 cambiali (precisamente descritte), riempite con dati anagrafici di debitori inesistenti e con firma contraffatte, inducendo in errore i dipendenti della predetta banca in ordine alla genuinità dell'affare ed ottenendo in tal modo l'accredito sul conto corrente intestato alla Ba-Car del complessivo importo di euro 34.280, si procuravano un ingiusto profitto, con pari danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione. 3. Lamentano i ricorrenti. -Primo motivo: motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità. Si censura la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto provata la legittimazione del direttore [OSCURATO:PERSONA] a proporre querela sulla base del punto 20 della procura notarile dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione conferisce ai responsabili della rete distributiva il potere di presentare denunce. In realtà, la medesima previsione evocata attribuisce tale facoltà solo in occasione di eventi per i quali la Direzione Generale abbia deliberato il ricorso a denuncia penale (denuncia di cui non v'è traccia) e solo ai soggetti che abbiano avuto diretta conoscenza degli eventi, cosa che non può dirsi per il direttore Fortunato rimasto estraneo alla gestione dei rapporti con gli imputati, intercorsi solo con il dipendente [OSCURATO:PERSONA]. -Secondo motivo: motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione alla falsità delle firme e all'inesistenza dei traenti. Si evidenzia come nessun accertamento sia stato fatto per individuare i titolari delle cambiali, né risulta essere stata consultata l'[OSCURATO:PERSONA] e il C.E.D. del Ministero degli Interni, con conseguente mancanza di prova che le cambiali siano state riempite con dati anagrafici di soggetti inesistenti. Inoltre, nonostante nell'atto di appello si sia contestata la mancanza di prove in ordine alla riconducibilità delle firme agli odierni imputati, la Corte territoriale ha omesso di offrire motivazione alcuna sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2.1. La Corte territoriale ha correttamente respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa richiamando i poteri del direttore della filiale indicato nell'atto. 2.2. Va anche rilevato che, quale soggetto deputato ad occuparsi di una delle sedi dell'istituto di credito, il direttore ha anche un potere di rappresentanza sostanziale e processuale riconosciuti dall'art. 2203 cod. civ. 2.2.1. In tal senso, va premesso che la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen., deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. In tal senso, occorre considerare che l'imprenditore nello svolgimento della propria attività spesso si avvale della collaborazione di altri soggetti fra cui gli "institori". La disciplina giuridica dell'institore è contenuta nel titolo II "Del lavoro nell'impresa" del libro V "del lavoro" del codice civile (artt. 2203-2205). L'art. 2203 cod. civ. recita testualmente: "E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto". Di norma, la figura dell'institore si identifica con il direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo della stessa. Trattasi di soggetto il quale ha il potere di rappresentanza sostanziale e processuale. Nel caso della rappresentanza sostanziale, anche senza espressa procura, egli può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa o del ramo al quale è preposto, non può invece compiere atti che travalicano dalla gestione dell'impresa. Nel caso della rappresentanza processuale, l'institore può stare in giudizio sia come "attore" sia come "convenuto" per le obbligazioni che dipendono da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa alla quale è preposto (ex art. 2204, comma 2, i 3 cod. civ.), quindi, non soltanto per gli atti compiuti da lui ma anche per gli atti posti in essere direttamente dall'imprenditore. I poteri rappresentativi determinati dalla legge nei confronti dell'institore possono essere ampliati oppure limitati dall'imprenditore sia all'atto della preposizione sia successivamente. 2.2.2. In definitiva, è il codice civile che attribuisce a chi materialmente gestisce un ramo di impresa il potere di compiere tutti gli atti inerenti l'esercizio di quella impresa, atti cui devono essere compresi il diritto di sporgere querela per fatti inerenti strettamente l'esercizio commerciale. Da tanto consegue che, nella fattispecie, con riferimento alla truffa contestata riguardante una posizione gestita da una filiale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., trova applicazione il principio di legittimità che esclude, con riferimento all'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., la nullità della querela che sia priva delle indicazioni della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona che ha proposto l'istanza di punizione e ciò in forza del principio di tassatività delle cause di nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7845 del 30/04/1999, Fiasco, Rv. 214735). Si evidenzia, invero, che, la stessa disposizione di legge di cui all'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto: tale veridicità, pertanto, deve presumersi fino a contraria dimostrazione e non incombe alla parte alcun onere di allegazione documentale (cfr., Sez. 5, n. 1469 del 16/01/1997, Boccaletti, Rv. 206841; Sez. 6, n. 1131 del 12/12/1996, dep. 1997, Cama, Rv. 206900). 2.2.3. Tale approccio ermeneutico appare, del resto, in linea oltre che con le disposizioni del codice civile citate con il costante orientamento della Cassazione Civile secondo cui l'attività posta in essere da filiali o succursali di una banca - prive di personalità giuridica, così come indicato nella Direttiva CEE n. 780 del 12/12/1977 ed espressamente ribadito dall'art. 1, lett. e), del d.lgs. n. 385 del 1993 - va imputata all'istituto di credito di cui costituiscono un'articolazione periferica; tuttavia, ai dirigenti preposti a tali filiali è di regola riconosciuta la qualità di institore ex art. 2203 cod. civ., dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente, con imputazione a quest'ultima dell'attività giudiziaria da essi svolta (Sez. 1 civ., n. 1365 del 26/01/2016, Rv. 638498). 2.3. Deve, quindi, ritenersi che nel caso di una querela proposta dal "direttore" di una società, l'imputato, il quale sostenga che il preposto non sia autorizzato dallo statuto, dalla procura generale o da una successiva delibera a vagliare di volta in volta l'opportunità di proporre l'istanza di punizione, deve dare / 4 la prova del proprio assunto, perchè la querela venga dichiarata priva di rilievo (cfr., Sez. 2, n. 31860 del 08/07/2020, Pusceddu, non mass.). Fermo quanto precede, nella fattispecie, considerato come non appaia comprensibile la contestazione difensiva sulla necessità della "diretta conoscenza", come indicato nel punto 20 della procura generale, inciso che non può che riferirsi, per il ruolo svolto dal direttore, a quanto direttamente appreso dai dipendenti della filiale da lui rappresentata, ne deriva l'assenza di prova della tesi difensiva in ordine alla mancanza di poteri a proporre l'istanza punitiva in capo al direttore. 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo. La Corte territoriale in uno con le valutazioni del Tribunale (si è in presenza di una c.d. doppia conforme che consente la lettura congiunta delle due pronunce di merito costituenti un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove: cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), con argomentazioni assorbenti del tutto prive di vizi logico-giuridici, ha fondato il giudizio di falsità delle cambiali in contestazione non solo sul narrato di uno degli apparenti emittenti ma anche sulla base delle anomalie evidenziate dallo stesso esame dei titoli (v. pagg. 2-4 della sentenza impugnata). Con queste argomentate conclusioni i ricorrenti omettono di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della reiterazione del motivo di appello. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila per ciascuno. I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si liquidano in euro 1.755,00 oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. liquidate le stesse in euro 1.755,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 04/11/2021. Il Consigliere estensore I • esidente [OSCURATO:PERSONA] • Diotallevi [OSCURATO:PERSONA] L i DICI 2021 CANML-1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R
Sentenza Cassazione n. 45190/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris