CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 05828/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato il provvedimento di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni gravi. Tenuto conto che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, lamentando vizi motivazionali e che in seguito l'imputato tramite ufficio matricola del carcere ha fatto pervenire atto di rinunzia al ricorso. Considerato che il ricorso è inammissibile per rinunzia. Ritenuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario.(Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015). Tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile della volontà dell'interessato, espressa personalmente - come nel caso in esame - o per mezzo del procuratore speciale. (Sez. Un. N.18 del 5/10/1994). Osservato che per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore 'dente dr Eduardo de Gregorio drssa Vessichelli (Ly f ca POSI