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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49348/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso..x., ALi( «VA Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio e il mancato gil..dizio di prevalenza dele circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sulla pena applicata, partendo dal minimo edittale stabilito per il reato più grave, e sul fatto che I daril mancato giudizio di prevalenza era giustificato dalla negativa personalità dell'imputato, il quale risulta gravato da molteplici precedenti, tutti per reati contro il patrimonio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 7022 [OSCURATO:PERSONA] ere/ estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso..x., ALi( «VA Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio e il mancato gil..dizio di prevalenza dele circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sulla pena applicata, partendo dal minimo edittale stabilito per il reato più grave, e sul fatto che I daril mancato giudizio di prevalenza era giustificato dalla negativa personalità dell'imputato, il quale risulta gravato da molteplici precedenti, tutti per reati contro il patrimonio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 7022 [OSCURATO:PERSONA] ere/ estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49348/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris