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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09700/2026

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rappresentata e difesa, sia congiuntamente chedisgiuntamente tra di loro, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti -Avverso la sentenza n. 1053/2020 emessa dalla Corte d’Appello diBrescia, depositata il 9/10/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1.

Con atto di citazione notificato il 25/5/2015, [OSCURATO:SOCIETA]. proposeopposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1466/2015 del 23/3/2015, conil quale il Tribunale di Bergamo gli aveva ingiunto il pagamento, in favoredella società [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 110.237,24 a titolo dicorrispettivo per la fornitura di materiale edile, sostenendo che sussistevaNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026un accordo con la società ingiungente in virtù del quale il pagamento diuna parte della fornitura sarebbe avvenuto attraverso la cessione di unimmobile.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. negò la sussistenza di un siffattoaccordo solutorio, la cui sottoscrizione fu disconosciuta dal legalerappresentante.All’esito del procedimento di verificazione, che consentì di accertare la nonriconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] della sottoscrizione del predettodocumento, vergato, invece, da [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA]autorizzato ad apporre firme in nome e per conto della società, il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 157/2018, accolse l'opposizione e revocò ildecreto ingiuntivo, condannando la società opposta alla rifusione dellespese di lite.Il giudizio di gravame, interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse,nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n. 1053/2020,pubblicata il 09/10/2020, con la quale la Corte d'Appello di Brescia, inriforma della sentenza gravata, respinse l'opposizione.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che, dalladocumentazione fornita e dall’esame del teste [OSCURATO:PERSONA], non fosseemersa la conclusione di un accordo in virtù del quale il pagamento dellamerce fornita dalla società opposta sarebbe avvenuto mediante cessionedi due beni immobili, sia in quanto la scrittura del 17/3/2012 nonconteneva gli elementi identificativi degli immobili, né ulteriori elementimancato raggiungimento dell’intesa solutoria.Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA].,affidandolo a quattro motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:Numero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/20261.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1350 e 1351 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevanoritenuto che il documento prodotto, ancorché sussistente nella suamaterialità, non contenesse né la volontà del creditore di liberare ildebitore in relazione a un debito scaduto e quella del debitore di attuareun trasferimento immobiliare in luogo del pagamento in denaro, siccomecontenente due sigle identificative di due imprecisate unità immobiliari,l’indicazione della cifra di euro 120.000,00 corrispondente al valore diciascuna di esse e di quella di euro 3.000,00 per spese di allacciamento,né l'oggetto del contratto, mancando gli elementi identificativi dei beni oelementi tali da consentire di individuarli.

La ricorrente ha, in merito,obiettato che, in violazione dell’art. 1262 c.c., non era stato valutato ilcomportamento tenuto dalle parti anche successivamente all’accordo(come le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], attestanti lo scorporo del 25% delprezzo del materiale fornito, e il consuntivo inviato dalla medesima societàdel 15/1/2014, nel quale si dichiarava di non accettare, in pagamentodella somma di euro 120.000,00, un appartamento con rogito entro il31/12/2014, ma un appartamento con rogito entro il 28/2/2014 senzaipoteca; la conoscenza, da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], degli immobilioggetto dell’accordo, ossia D8 e D10, tant’è che aveva potuto svolgere isuoi accertamenti e rifiutare i beni gravati da ipoteca; le dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA], padre del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. eimpegnato nella gestione della stessa, secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] avevafatto l’offerta e la [OSCURATO:SOCIETA] l’aveva accettata); che, in violazione dell’art.1366 c.c. e del criterio della buona fede, non era stato considerato ilcomportamento antecedente e successivo alla sottoscrizione del contrattodel 17/3/2012 (come il consuntivo inviato dalla [OSCURATO:SOCIETA] il 15/1/2014);che, in violazione dell’art. 1367 c.c., non era stato considerato che laNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026scrittura (sottoscritta da entrambe le parti e completa di ogni elementoessenziale) sarebbe stata, in questo modo, priva di effetto.I giudici avevano, infine, errato nel negare la sussistenza della formascritta dell’atto nel quale era stato consacrato l’accordo solutorio/permutache invece avrebbe potuto affermare se avessero dato ingresso alle citatenorme di interpretazione del contratto.Il primo motivo è infondato.L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se nonnell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, dicui all'art. 1362 cod. civ., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia,non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito pergiungere alla decisione), sicché, per far valere una violazione sotto ilprimo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legalid'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamenteviolati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo econ quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; conl'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che sifondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio dimotivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazionediversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).Nella specie, la ricorrente ha espressamente citato le disposizioni di cuiagli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., sostenendo alla stregua di esse che igiudici di merito non avessero tenuto presenti alcuni elementi in fatto cheavrebbero potuto condurre a un diverso ragionamento e, dunque, a unadiversa decisione.Orbene, nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritariodell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, attesoche il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzionedelle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici eNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro, ma incoerentecon indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, sicchéassume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art.1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestatadai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventidel comportamento, anche successivo, delle parti (Cass., Sez. 1,02/07/2020, n. 13595), così come occorre aver riguardo ai criterid'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti,rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo incoerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e a escludere -mediante comportamento improntato a lealtà e a salvaguardia dell'altruiinteresse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato incontrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante lastipulazione negoziale (Cass., Sez. 2, 04/04/2024, n. 8940).Nessuna di tali norme, però, è pertinente al caso di specie, giacché igiudici hanno escluso proprio l’incontro di volontà tra le parti in ordine alpagamento di parte del prezzo della fornitura mediante cessione diun’unità immobiliare, non ravvisandosi nella scrittura privata prodotta,senza che ciò sconfessi le regole ermeneutiche citate, posto che, persottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito alcontratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre:Cass. 12/7/2007, n. 15604; Cass. 22/2/2007, n. 4178), con laconseguenza che non può trovare ingresso in sede di legittimità la criticadella ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di meritoche si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversavalutazione degli stessi elementi già dal medesimo esaminati.

Pertanto,quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostoNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 2,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11823; Cass. 7500/2007; 24539/2009).2.

Con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame circa fatti decisiviper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere i giudici di meritoignorato e omesso di esaminare le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel marzodel 2012, prima della sottoscrizione del contratto, attestanti lo scorporodel 25% in attesa di operare la permuta; la corrispondenza successiva28/2/2014; l’abitualità, nei rapporti tra le parti, ad accordi in cui ilpagamento della fornitura avveniva mediante trasferimento di unimmobile; le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] aveva fatto la proposta e la [OSCURATO:SOCIETA] l’aveva accettata.Il secondo motivo è infondato.L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come riformulato nel 2012,introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo, dovendo intendersi per "fatto" non una "questione" oun "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fattoprincipale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo,impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedottoin funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. ancheCass.

Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733), edovendosi questo considerare decisivo quando la sua assenza conduca,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a una diversadecisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assumeNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.,Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152, e Cass., Sez.

L. 14/11/2013, n. 25608).Nella specie, i giudici di merito hanno esaminato e valutato, sia pure in unsenso diverso da quanto auspicato dalla ricorrente, le dichiarazioni resedal teste Cortinovis, sicché non sussiste la dedotta omissione, mentre lealtre circostanze descritte nella censura peccano di decisività, in quanto siprestano a plurime chiavi di lettura, non necessariamente coincidenti conl’affermazione dell’intervenuta conclusione dell’accordo in tutte le sueparti.Del resto, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fattie delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettandosoltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento,controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra lerisultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova (cfr. Cass., Sez. 5, 3/10/2018, n. 24035 e Cass., Sez. 5,8/10/2014, n. 21152).

Né la Corte di cassazione può procedere adun'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez. 1,12/5/2023, n. 13063; Cass., Sez. 6-5, 7/1/2014, n. 91; Sez.

U,25/10/2013, n. 24148).3.

Con il terzo motivo, si lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art.1325 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere igiudici di merito escluso la validità dell’accordo, benché questo contenessel’intesa, pacifica, di pagare parte delle forniture con la cessione di unimmobile e la sottoscrizione del documento, la causa (ossia la funzionesolutoria dell’accordo) e l’oggetto (ossia gli immobili del valore di euro120.000,00, che erano ben noti al [OSCURATO:SOCIETA]).Per la validità di una compravendita immobiliare - ma ciò vale in generaleper qualunque cessione immobiliare, come quella avente causa solutoria -,Numero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026è necessario che l'oggetto di detto contratto sia determinato, ovverodeterminabile in base a elementi contenuti nel relativo atto scritto (e,perciò, documentati e non estrinseci all'atto stesso), e tale requisito deveessere ravvisato nell’inequivocabile identificazione dell'immobilecompravenduto per il tramite dell'indicazione dei confini o di altri datioggettivi incontrovertibilmente idonei allo scopo e a impedire, perciò, cherimangano margini di dubbio sull'identità del suddetto immobile (Cass.,Sez. 2, 18/2/2010, n. 12506; Cass., Sez. 2, 18/2/2010, n. 3925), cosìcome è necessario che emergano dallo scritto la causa e gli elementiindicatori della medesima, dovendo la convenzione riportare il titolospecifico che qualifichi il negozio (come donazione, vendita, permuta,datio in solutum ecc.), sebbene non sia richiesta l'espressa e precisadefinizione del negozio (Cass., Sez. 1, 23/10/1968, n. 3421).Nella specie, i giudici di merito hanno spiegato le ragioni per le qualihanno ritenuto che dal documento esaminato non emergessero né lavolontà delle parti di cedere l’immobile in conto prezzo, risultando dallastessa la sola indicazione di due sigle e delle cifre di euro 120.000,00, parial valore di ciascuna di esse, e di euro 3.000,00, pari alle spese diallacciamento, né l’oggetto della cessione, non essendo indicati glielementi identificativi degli immobili, né altri elementi idonei a individuarli.Orbene, l’accertamento della sussistenza degli elementi del contratto è larisultante di un apprezzamento di fatto che è, in quanto tale, rimessoal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto daadeguata motivazione e immune da vizi logici ed errori di diritto (Cass.,Sez. 2, 29/05/2007, n. 12506; Cass., Sez. 2, 18/02/2010, n. 3925).4.

Con il quarto motivo, si lamenta, infine, la violazione/falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,perché, secondo i giudici di merito, il teste Cortinovis aveva riferito chedell’intesa non se ne era fatto più nulla in quanto non era stato raggiuntol’accordo su tutti gli elementi essenziali, senza considerare che il teste eraNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026padre del legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], socio della stessa emembro del consiglio di amministrazione, che questo avrebbe imposto unmaggior rigore nella valutazione della sua attendibilità e che comunque ilpredetto aveva affermato che la società fornitrice aveva accettato laproposta della [OSCURATO:SOCIETA].Il motivo è infondato.Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.

U,30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016).In definitiva il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/3/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa, sia congiuntamente chedisgiuntamente tra di loro, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti -Avverso la sentenza n. 1053/2020 emessa dalla Corte d’Appello diBrescia, depositata il 9/10/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. Con atto di citazione notificato il 25/5/2015, [OSCURATO:SOCIETA]. proposeopposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1466/2015 del 23/3/2015, conil quale il Tribunale di Bergamo gli aveva ingiunto il pagamento, in favoredella società [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 110.237,24 a titolo dicorrispettivo per la fornitura di materiale edile, sostenendo che sussistevaNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026un accordo con la società ingiungente in virtù del quale il pagamento diuna parte della fornitura sarebbe avvenuto attraverso la cessione di unimmobile.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. negò la sussistenza di un siffattoaccordo solutorio, la cui sottoscrizione fu disconosciuta dal legalerappresentante.All’esito del procedimento di verificazione, che consentì di accertare la nonriconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] della sottoscrizione del predettodocumento, vergato, invece, da [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA]autorizzato ad apporre firme in nome e per conto della società, il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 157/2018, accolse l'opposizione e revocò ildecreto ingiuntivo, condannando la società opposta alla rifusione dellespese di lite.Il giudizio di gravame, interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse,nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n. 1053/2020,pubblicata il 09/10/2020, con la quale la Corte d'Appello di Brescia, inriforma della sentenza gravata, respinse l'opposizione.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che, dalladocumentazione fornita e dall’esame del teste [OSCURATO:PERSONA], non fosseemersa la conclusione di un accordo in virtù del quale il pagamento dellamerce fornita dalla società opposta sarebbe avvenuto mediante cessionedi due beni immobili, sia in quanto la scrittura del 17/3/2012 nonconteneva gli elementi identificativi degli immobili, né ulteriori elementimancato raggiungimento dell’intesa solutoria.Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA].,affidandolo a quattro motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:Numero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/20261. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1350 e 1351 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevanoritenuto che il documento prodotto, ancorché sussistente nella suamaterialità, non contenesse né la volontà del creditore di liberare ildebitore in relazione a un debito scaduto e quella del debitore di attuareun trasferimento immobiliare in luogo del pagamento in denaro, siccomecontenente due sigle identificative di due imprecisate unità immobiliari,l’indicazione della cifra di euro 120.000,00 corrispondente al valore diciascuna di esse e di quella di euro 3.000,00 per spese di allacciamento,né l'oggetto del contratto, mancando gli elementi identificativi dei beni oelementi tali da consentire di individuarli. La ricorrente ha, in merito,obiettato che, in violazione dell’art. 1262 c.c., non era stato valutato ilcomportamento tenuto dalle parti anche successivamente all’accordo(come le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], attestanti lo scorporo del 25% delprezzo del materiale fornito, e il consuntivo inviato dalla medesima societàdel 15/1/2014, nel quale si dichiarava di non accettare, in pagamentodella somma di euro 120.000,00, un appartamento con rogito entro il31/12/2014, ma un appartamento con rogito entro il 28/2/2014 senzaipoteca; la conoscenza, da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], degli immobilioggetto dell’accordo, ossia D8 e D10, tant’è che aveva potuto svolgere isuoi accertamenti e rifiutare i beni gravati da ipoteca; le dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA], padre del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. eimpegnato nella gestione della stessa, secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] avevafatto l’offerta e la [OSCURATO:SOCIETA] l’aveva accettata); che, in violazione dell’art.1366 c.c. e del criterio della buona fede, non era stato considerato ilcomportamento antecedente e successivo alla sottoscrizione del contrattodel 17/3/2012 (come il consuntivo inviato dalla [OSCURATO:SOCIETA] il 15/1/2014);che, in violazione dell’art. 1367 c.c., non era stato considerato che laNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026scrittura (sottoscritta da entrambe le parti e completa di ogni elementoessenziale) sarebbe stata, in questo modo, priva di effetto.I giudici avevano, infine, errato nel negare la sussistenza della formascritta dell’atto nel quale era stato consacrato l’accordo solutorio/permutache invece avrebbe potuto affermare se avessero dato ingresso alle citatenorme di interpretazione del contratto.Il primo motivo è infondato.L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se nonnell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, dicui all'art. 1362 cod. civ., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia,non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito pergiungere alla decisione), sicché, per far valere una violazione sotto ilprimo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legalid'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamenteviolati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo econ quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; conl'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che sifondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio dimotivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazionediversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).Nella specie, la ricorrente ha espressamente citato le disposizioni di cuiagli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., sostenendo alla stregua di esse che igiudici di merito non avessero tenuto presenti alcuni elementi in fatto cheavrebbero potuto condurre a un diverso ragionamento e, dunque, a unadiversa decisione.Orbene, nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritariodell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, attesoche il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzionedelle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici eNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro, ma incoerentecon indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, sicchéassume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art.1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestatadai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventidel comportamento, anche successivo, delle parti (Cass., Sez. 1,02/07/2020, n. 13595), così come occorre aver riguardo ai criterid'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti,rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo incoerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e a escludere -mediante comportamento improntato a lealtà e a salvaguardia dell'altruiinteresse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato incontrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante lastipulazione negoziale (Cass., Sez. 2, 04/04/2024, n. 8940).Nessuna di tali norme, però, è pertinente al caso di specie, giacché igiudici hanno escluso proprio l’incontro di volontà tra le parti in ordine alpagamento di parte del prezzo della fornitura mediante cessione diun’unità immobiliare, non ravvisandosi nella scrittura privata prodotta,senza che ciò sconfessi le regole ermeneutiche citate, posto che, persottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito alcontratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre:Cass. 12/7/2007, n. 15604; Cass. 22/2/2007, n. 4178), con laconseguenza che non può trovare ingresso in sede di legittimità la criticadella ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di meritoche si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversavalutazione degli stessi elementi già dal medesimo esaminati. Pertanto,quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostoNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 2,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11823; Cass. 7500/2007; 24539/2009).2. Con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame circa fatti decisiviper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere i giudici di meritoignorato e omesso di esaminare le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel marzodel 2012, prima della sottoscrizione del contratto, attestanti lo scorporodel 25% in attesa di operare la permuta; la corrispondenza successiva28/2/2014; l’abitualità, nei rapporti tra le parti, ad accordi in cui ilpagamento della fornitura avveniva mediante trasferimento di unimmobile; le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] aveva fatto la proposta e la [OSCURATO:SOCIETA] l’aveva accettata.Il secondo motivo è infondato.L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come riformulato nel 2012,introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo, dovendo intendersi per "fatto" non una "questione" oun "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fattoprincipale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo,impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedottoin funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. ancheCass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733), edovendosi questo considerare decisivo quando la sua assenza conduca,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a una diversadecisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assumeNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.,Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152, e Cass., Sez. L. 14/11/2013, n. 25608).Nella specie, i giudici di merito hanno esaminato e valutato, sia pure in unsenso diverso da quanto auspicato dalla ricorrente, le dichiarazioni resedal teste Cortinovis, sicché non sussiste la dedotta omissione, mentre lealtre circostanze descritte nella censura peccano di decisività, in quanto siprestano a plurime chiavi di lettura, non necessariamente coincidenti conl’affermazione dell’intervenuta conclusione dell’accordo in tutte le sueparti.Del resto, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fattie delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettandosoltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento,controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra lerisultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova (cfr. Cass., Sez. 5, 3/10/2018, n. 24035 e Cass., Sez. 5,8/10/2014, n. 21152). Né la Corte di cassazione può procedere adun'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez. 1,12/5/2023, n. 13063; Cass., Sez. 6-5, 7/1/2014, n. 91; Sez. U,25/10/2013, n. 24148).3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art.1325 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere igiudici di merito escluso la validità dell’accordo, benché questo contenessel’intesa, pacifica, di pagare parte delle forniture con la cessione di unimmobile e la sottoscrizione del documento, la causa (ossia la funzionesolutoria dell’accordo) e l’oggetto (ossia gli immobili del valore di euro120.000,00, che erano ben noti al [OSCURATO:SOCIETA]).Per la validità di una compravendita immobiliare - ma ciò vale in generaleper qualunque cessione immobiliare, come quella avente causa solutoria -,Numero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026è necessario che l'oggetto di detto contratto sia determinato, ovverodeterminabile in base a elementi contenuti nel relativo atto scritto (e,perciò, documentati e non estrinseci all'atto stesso), e tale requisito deveessere ravvisato nell’inequivocabile identificazione dell'immobilecompravenduto per il tramite dell'indicazione dei confini o di altri datioggettivi incontrovertibilmente idonei allo scopo e a impedire, perciò, cherimangano margini di dubbio sull'identità del suddetto immobile (Cass.,Sez. 2, 18/2/2010, n. 12506; Cass., Sez. 2, 18/2/2010, n. 3925), cosìcome è necessario che emergano dallo scritto la causa e gli elementiindicatori della medesima, dovendo la convenzione riportare il titolospecifico che qualifichi il negozio (come donazione, vendita, permuta,datio in solutum ecc.), sebbene non sia richiesta l'espressa e precisadefinizione del negozio (Cass., Sez. 1, 23/10/1968, n. 3421).Nella specie, i giudici di merito hanno spiegato le ragioni per le qualihanno ritenuto che dal documento esaminato non emergessero né lavolontà delle parti di cedere l’immobile in conto prezzo, risultando dallastessa la sola indicazione di due sigle e delle cifre di euro 120.000,00, parial valore di ciascuna di esse, e di euro 3.000,00, pari alle spese diallacciamento, né l’oggetto della cessione, non essendo indicati glielementi identificativi degli immobili, né altri elementi idonei a individuarli.Orbene, l’accertamento della sussistenza degli elementi del contratto è larisultante di un apprezzamento di fatto che è, in quanto tale, rimessoal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto daadeguata motivazione e immune da vizi logici ed errori di diritto (Cass.,Sez. 2, 29/05/2007, n. 12506; Cass., Sez. 2, 18/02/2010, n. 3925).4. Con il quarto motivo, si lamenta, infine, la violazione/falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,perché, secondo i giudici di merito, il teste Cortinovis aveva riferito chedell’intesa non se ne era fatto più nulla in quanto non era stato raggiuntol’accordo su tutti gli elementi essenziali, senza considerare che il teste eraNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026padre del legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], socio della stessa emembro del consiglio di amministrazione, che questo avrebbe imposto unmaggior rigore nella valutazione della sua attendibilità e che comunque ilpredetto aveva affermato che la società fornitrice aveva accettato laproposta della [OSCURATO:SOCIETA].Il motivo è infondato.Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U,30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016).In definitiva il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 10660/2021Numero sezionale 614/2026Numero di raccolta generale 9700/2026Data pubblicazione 15/04/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/3/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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