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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 08701/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33407/21 Hamraoui + 2 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado di condanna degli imputati per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e resistenza, uniti dal vincolo della continuazione, rispettivamente alle pene di anni uno e mesi quattro di reclusione ([OSCURATO:PERSONA] e Radouane) e anni uno ([OSCURATO:PERSONA]); che il difensore degli imputati ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; che nel caso di specie il ricorse einammissibà perché privelo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che all'inammissibilità dei ricorse segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. i 3L7 Dichiara inammissibile ill ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33407/21 Hamraoui + 2 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado di condanna degli imputati per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e resistenza, uniti dal vincolo della continuazione, rispettivamente alle pene di anni uno e mesi quattro di reclusione ([OSCURATO:PERSONA] e Radouane) e anni uno ([OSCURATO:PERSONA]); che il difensore degli imputati ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; che nel caso di specie il ricorse einammissibà perché privelo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che all'inammissibilità dei ricorse segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. i 3L7 Dichiara inammissibile ill ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 08701/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris