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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12675/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla rideterminazione — in conseguenza della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022 — della pena di 7.560 euro a lei applicata con decreto penale di condanna del 13 maggio 2016, divenuto irrevocabile 11 giugno 2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che il giudice dell'esecuzione sarebbe stato tenuto, preso atto dell'omessa esecuzione della pena di cui è stata chiesta la rideterminazione, a dar seguito all'istanza, in tal senso deponendo il combinato disposto degli artt. 136 Cost., 673 cod. proc. pen. e 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, con decreto del 13 maggio 2016, divenuto irrevocabile 11 giugno 2016, alla pena di un mese di reclusione e 60 euro di multa, convertita, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quella di 7.560 euro di multa.

La sanzione è stata determinata sulla base del testo del citato art. 53 illo tempore vigente, che, al secondo comma, prevedeva, tra l'altro, che la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria dovesse essere compiuta sulla base di un valore giornaliero non inferiore alla somma indicata dall'art. 135 cod. pen., cioè a 250 euro, e non superiore al decuplo di tale importo. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari orobico, pertanto, ha fissato, in linea con il richiamato disposto normativo, in 250 euro al giorno il valore di conversione ed in 7.560 euro la pena complessiva.3.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 28 del 2022, ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma', nella parte in cui prevedeva che il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria non potesse essere inferiore a 250 euro anziché a 75 euro, restando, nondimeno, invariato l'importo massimo, stabilito nel decuplo della somma indicata dall'art. 135 cod. pen., vale a dire in 2.500 euro al giorno. [OSCURATO:PERSONA], muovendo dal postulato che l'intervento della Corte costituzionale ha inciso sul trattamento sanzionatorio a lei riservato e che la pena non risulta ancora eseguita, ne ha, di conseguenza, invocato la rimodulazione in termini compatibili con il testo novellato dalla decisione del giudice delle leggi.

Il giudice dell'esecuzione ha disatteso la richiesta rilevando, da un canto, che il valore minimo di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente è stato quantificato in 75 euro al giorno dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato il previgente testo dell'art. 459 cod. proc. pen. ed è entrata in vigore in epoca successiva all'irrevocabilità del decreto penale emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro, che «il disposto di cui all'art. 459 c.p.p., pur presentando ricadute anche sul piano sostanziale, si connota però quale norma processuale e incontra in ogni caso il limite delineato dall'art. 2 co. 3 c.p.».

Ha, quindi, concluso osservando che «la pena comminata con il decreto penale in premessa è stata ritualmente determinata ed è divenuta irrevocabile sulla base della normativa vigente al momento della sua emissione».

4. Il ragionamento articolato dal giudice dell'esecuzione non convince.

Se è vero, infatti, che il decreto penale di condanna de quo agitur è stato emesso ed è divenuto irrevocabile sotto il vigore della norma che stabiliva in 250 euro pro die il valore minimo di ragguaglio e che le modifiche normative successivamente intervenute non hanno inciso sulla sua originaria legittimità, non è men vero, per contro, che dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione che ha orientato il giudice della cognizione nella determinazione del trattamento sanzionatorio discende la necessità di verificare se ricorrono o meno le condizioni per applicare l'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, stando al quale «Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali».

La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito, nella sua composizione più autorevole, che «Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore» (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01).

Per questa via, è stato, dunque, affermato il principio secondo cui l'ineseguibilità della pena derivata da parametri costituzionalmente illegittimi — come accaduto nella fattispecie in esame, ove si discute, va incidentalmente notato, dell'esecuzione della sanzione stabilita con un decreto penale di condanna, da ritenersi senz'altro equipollente, a dispetto della diversa denominazione ed in ragione dell'identità di contenuto, portata ed effetti, rispetto alla «sentenza» indicata dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — ne impone la rideterminazione in sede di esecuzione.

Tanto, ovviamente, a condizione che l'esecuzione della pena non sia ancora avvenuta, presupposto in assenza del quale l'istanza di rideterminazione della pena in executivis è inammissibile, come ribadito, *tra le altre, da Sez. 5, n. 15362 del 12/01/2016, Amatore, Rv. 266564 -

01. In proposito, le Sezioni Unite., nella motivazione della già citata sentenza n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, hanno precisato il significato del riferimento all'avvenuta esecuzione della sanzione applicata in forza di una norma penale diversa da quella incriminatrice, quale limite alla reversibilità degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale, rimarcando che «l'aspetto decisivo, che segna invece il limite non discutibile di impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata, è costituito dalla non reversibilità degli effetti, giacché l'art. 30 legge n. 87 del 1953 impone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo irreversibili, ossia quelli che non possono essere rimossi, perché già "consumati", come nel caso di condannato che abbia già scontato la pena».

Il massimo consesso nomofilattico, ponendosi in continuità con l'orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 127 del 1966 e. 58 del 1967, ha, al riguardo, rilevato come il rapporto esecutivo penale tragga origine dal titolo irrevocabile di condanna e si concluda soltanto con l'espiazione, oppure con l'estinzione della pena.

Ergo, se l'esecuzione è perdurante, il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito e risente degli effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, che dovranno essere rimossi con un intervento del giudice dell'esecuzione, cui compete in linea generale assumere le decisioni, aventi efficacia giurisdizionale, su ogni questione inerente al rapporto esecutivo; al contrario, qualora non vi sia più un'esecuzione pendente per il suo definitivo . esaurimento, l'ordinamento non consente l'esperimento di «alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili in materia» (Corte cost., n. 58 del 1967).

Atteso che, nel caso in esame, è pacifico che la pena pecuniaria non ha ancora avuto esecuzione, sussistono, dunque, le condizioni di legge per operare la chiesta rimodulazione del trattamento sanzionatorio in coerenza con la cornice edittale risultante dalla recente pronunzia della Corte costituzionale.

Nè, sotto altro aspetto, può assegnarsi valenza preclusiva all'accoglimento dell'istanza della condannata alla natura pecuniaria della sanzione, profilo in relazione al quale deve darsi continuità all'indirizzo ermeneutico, inaugurato da Sez. 1, n. 13072 del 03/03/2020, Candido, Rv. 278893 - 01, che ritiene il non esaurimento del rapporto esecutivo anche in relazione alla sola pena pecuniaria e che è stato recepito dalla successiva produzione giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 370 del 19/10/2021, dep. 2022, Pipicella, Rv. 282420 - 01) che ha, per contro, abbandonato quello contrario, espresso da Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, dep. 2019, Rinaldi, Rv. 275811 - 01.

5. Alle precedenti considerazioni consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo perché proceda ad un nuovo esame dell'istanza proposta, libero nell'esito ma ossequioso dei principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

Annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla rideterminazione — in conseguenza della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022 — della pena di 7.560 euro a lei applicata con decreto penale di condanna del 13 maggio 2016, divenuto irrevocabile 11 giugno 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che il giudice dell'esecuzione sarebbe stato tenuto, preso atto dell'omessa esecuzione della pena di cui è stata chiesta la rideterminazione, a dar seguito all'istanza, in tal senso deponendo il combinato disposto degli artt. 136 Cost., 673 cod. proc. pen. e 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, con decreto del 13 maggio 2016, divenuto irrevocabile 11 giugno 2016, alla pena di un mese di reclusione e 60 euro di multa, convertita, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quella di 7.560 euro di multa. La sanzione è stata determinata sulla base del testo del citato art. 53 illo tempore vigente, che, al secondo comma, prevedeva, tra l'altro, che la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria dovesse essere compiuta sulla base di un valore giornaliero non inferiore alla somma indicata dall'art. 135 cod. pen., cioè a 250 euro, e non superiore al decuplo di tale importo. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari orobico, pertanto, ha fissato, in linea con il richiamato disposto normativo, in 250 euro al giorno il valore di conversione ed in 7.560 euro la pena complessiva.3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 28 del 2022, ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma', nella parte in cui prevedeva che il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria non potesse essere inferiore a 250 euro anziché a 75 euro, restando, nondimeno, invariato l'importo massimo, stabilito nel decuplo della somma indicata dall'art. 135 cod. pen., vale a dire in 2.500 euro al giorno. [OSCURATO:PERSONA], muovendo dal postulato che l'intervento della Corte costituzionale ha inciso sul trattamento sanzionatorio a lei riservato e che la pena non risulta ancora eseguita, ne ha, di conseguenza, invocato la rimodulazione in termini compatibili con il testo novellato dalla decisione del giudice delle leggi. Il giudice dell'esecuzione ha disatteso la richiesta rilevando, da un canto, che il valore minimo di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente è stato quantificato in 75 euro al giorno dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato il previgente testo dell'art. 459 cod. proc. pen. ed è entrata in vigore in epoca successiva all'irrevocabilità del decreto penale emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro, che «il disposto di cui all'art. 459 c.p.p., pur presentando ricadute anche sul piano sostanziale, si connota però quale norma processuale e incontra in ogni caso il limite delineato dall'art. 2 co. 3 c.p.». Ha, quindi, concluso osservando che «la pena comminata con il decreto penale in premessa è stata ritualmente determinata ed è divenuta irrevocabile sulla base della normativa vigente al momento della sua emissione». 4. Il ragionamento articolato dal giudice dell'esecuzione non convince. Se è vero, infatti, che il decreto penale di condanna de quo agitur è stato emesso ed è divenuto irrevocabile sotto il vigore della norma che stabiliva in 250 euro pro die il valore minimo di ragguaglio e che le modifiche normative successivamente intervenute non hanno inciso sulla sua originaria legittimità, non è men vero, per contro, che dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione che ha orientato il giudice della cognizione nella determinazione del trattamento sanzionatorio discende la necessità di verificare se ricorrono o meno le condizioni per applicare l'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, stando al quale «Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali». La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito, nella sua composizione più autorevole, che «Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore» (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01). Per questa via, è stato, dunque, affermato il principio secondo cui l'ineseguibilità della pena derivata da parametri costituzionalmente illegittimi — come accaduto nella fattispecie in esame, ove si discute, va incidentalmente notato, dell'esecuzione della sanzione stabilita con un decreto penale di condanna, da ritenersi senz'altro equipollente, a dispetto della diversa denominazione ed in ragione dell'identità di contenuto, portata ed effetti, rispetto alla «sentenza» indicata dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — ne impone la rideterminazione in sede di esecuzione. Tanto, ovviamente, a condizione che l'esecuzione della pena non sia ancora avvenuta, presupposto in assenza del quale l'istanza di rideterminazione della pena in executivis è inammissibile, come ribadito, *tra le altre, da Sez. 5, n. 15362 del 12/01/2016, Amatore, Rv. 266564 - 01. In proposito, le Sezioni Unite., nella motivazione della già citata sentenza n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, hanno precisato il significato del riferimento all'avvenuta esecuzione della sanzione applicata in forza di una norma penale diversa da quella incriminatrice, quale limite alla reversibilità degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale, rimarcando che «l'aspetto decisivo, che segna invece il limite non discutibile di impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata, è costituito dalla non reversibilità degli effetti, giacché l'art. 30 legge n. 87 del 1953 impone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo irreversibili, ossia quelli che non possono essere rimossi, perché già "consumati", come nel caso di condannato che abbia già scontato la pena». Il massimo consesso nomofilattico, ponendosi in continuità con l'orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 127 del 1966 e. 58 del 1967, ha, al riguardo, rilevato come il rapporto esecutivo penale tragga origine dal titolo irrevocabile di condanna e si concluda soltanto con l'espiazione, oppure con l'estinzione della pena. Ergo, se l'esecuzione è perdurante, il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito e risente degli effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, che dovranno essere rimossi con un intervento del giudice dell'esecuzione, cui compete in linea generale assumere le decisioni, aventi efficacia giurisdizionale, su ogni questione inerente al rapporto esecutivo; al contrario, qualora non vi sia più un'esecuzione pendente per il suo definitivo . esaurimento, l'ordinamento non consente l'esperimento di «alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili in materia» (Corte cost., n. 58 del 1967). Atteso che, nel caso in esame, è pacifico che la pena pecuniaria non ha ancora avuto esecuzione, sussistono, dunque, le condizioni di legge per operare la chiesta rimodulazione del trattamento sanzionatorio in coerenza con la cornice edittale risultante dalla recente pronunzia della Corte costituzionale. Nè, sotto altro aspetto, può assegnarsi valenza preclusiva all'accoglimento dell'istanza della condannata alla natura pecuniaria della sanzione, profilo in relazione al quale deve darsi continuità all'indirizzo ermeneutico, inaugurato da Sez. 1, n. 13072 del 03/03/2020, Candido, Rv. 278893 - 01, che ritiene il non esaurimento del rapporto esecutivo anche in relazione alla sola pena pecuniaria e che è stato recepito dalla successiva produzione giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 370 del 19/10/2021, dep. 2022, Pipicella, Rv. 282420 - 01) che ha, per contro, abbandonato quello contrario, espresso da Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, dep. 2019, Rinaldi, Rv. 275811 - 01. 5. Alle precedenti considerazioni consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo perché proceda ad un nuovo esame dell'istanza proposta, libero nell'esito ma ossequioso dei principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. Annul
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