Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2024/2025
ECLI:EU:T:2025:727
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0344_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 luglio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑344/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che destabilizzano la Moldova – Congelamento di fondi – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche o sottoposti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Violazione del processo politico democratico e destabilizzazione dell’ordine costituzionale – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione (PESC) 2023/891 – Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2023/888 – Associazione con le persone iscritte negli elenchi – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2023/891 – Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2023/888 – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Libertà di associazione – Libertà d’espressione – Responsabilità extracontrattuale»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali delle persone responsabili di atti che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Moldova – Portata del controllo – Atti che possono trovare fondamento in alcuni punti della motivazione e non in altri – Validità di tali atti
[Decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1242; regolamenti del Consiglio 2023/888 e 2024/1243]
(v. punto 20)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali delle persone responsabili di atti che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Moldova – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1242, art. 1, § 1, a), i), e b), e art. 2, § 1, a), i), e b); regolamenti del Consiglio 2023/888, art. 2, § 3, a), i), e b), e 2024/1243]
(v. punti 27‑34)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Inclusione per mezzo dell’eccezione di illegittimità
[Art. 29 TUE; artt. 275 e 277 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, art. 1, § 1, a), i), e art. 2, § 1, a), i); regolamento del Consiglio 2023/888, art. 2, § 3, a), i)]
(v. punti 39‑42)
4.
Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Atti riguardanti l’adozione di misure restrittive in considerazione della situazione in Moldova – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali delle persone che ostacolano o compromettono il processo politico democratico – Articolo 29 TUE e articolo 215, paragrafo 2, TFUE – Ammissibilità
[Art. 3, § 5, artt. 21, § 2, b), 23, 24 e 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, artt. 1, § 1, a), i), e 2, § 1, a), i); regolamento del Consiglio 2023/888, art. 2, § 3, a), i)]
(v. punti 47‑56)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione e da un regolamento adottati, rispettivamente, sulla base dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE – Competenza del Consiglio ad adottare misure restrittive volte a sostenere lo Stato di diritto in un paese terzo candidato all’Unione
[Artt. 21, § 2, b), e 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, artt. 1, § 1, a), i), e 2, § 1, a), i); regolamento del Consiglio 2023/888, art. 2, § 3, a), i)]
(v. punto 59)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità od organismo che ostacola o compromette il processo politico democratico – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche – Natura cautelare delle misure in questione
[Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, artt. 1, § 1, a), i), e 2, § 1, a), i); regolamento del Consiglio 2023/888, art. 2, § 3, a), i)]
(v. punti 73‑79)
7.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua responsabilità in atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova
[Decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1242; regolamenti del Consiglio 2023/888 e 2024/1243]
(v. punti 93‑102, 109‑111, 116‑122, 184)
8.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1242; regolamenti del Consiglio 2023/888 e 2024/1243]
(v. punti 123‑125, 130, 138‑141, 147, 152‑157, 162‑166, 173, 176)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Moldova – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali delle persone che ostacolano o compromettono il processo politico democratico – Restrizione del diritto di proprietà, della libertà d’impresa, della libertà di espressione e della libertà di associazione – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11, 12, 16 e 17; decisione del Consiglio (PESC) 2023/891, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/1242, artt. 1, § 1, a), i), e 2, § 1, a), i) e § 3 e 4; regolamenti del Consiglio (UE) 2023/888, artt. 3, § 1, 4, § 2, 5, § 1, e 6, § 1, e 2024/1243]
(v. punti 191‑200)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.