Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33280/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il luglio 2022, la Corte di appello cli Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA]Argenio colpevole del delitto di cui agli artt. 624 bis e 61 n. 5 cod. pen., per essersi impossessato di una somma in contanti di circa 13.000 euro e di oggetti di valore per circa altri 20.000 euro, sottraendoli, nottetempo, dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in Avellino il 10 ottobre 2014, irrogando la pena indicata in dispositivo.

1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto appresso.

L'eccezione di nullità della sentenza per la mancata comunicazione all'imputato del rinvio dell'udienza era priva di fondamento dovendo lo stesso essere comunicato al solo difensore (Cass. n. 27903/2021).

Nessuna nullità derivava anche dalla ritrasmissione degli atti, dal gip al pm, a seguito della revoca della richiesta di archiviazione (avanzata perché rimasti ignoti gli autori del reato), non avendo il Gip ancora deciso sul punto (Cass.11379/2018).

La revoca era stata determinata dal sopraggiungere degli esiti del confronto dattiloscopico che avevano consentito di individuare nel prevenuto l'autore del furto.

La moglie della persona offesa aveva, altresì, chiarito che l'imputato, pur essendo figlio di un amico del marito, mai era entrato nella loro abitazione, così che le sue impronte, rilevate all'interno della stessa, ben potevano costituire la prova convincente della sua colpevolezza.

Doveva anche considerarsi che le stesse erano state lasciate non oltre le 24/48 ore precedenti al loro rilievo perché, altrimenti, non avrebbero potuto essere individuate.

Priva di concreto fondamento era l'ipotesi ricostruttiva alternativa suggerita dalla difesa.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in sei motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per non essere stata rilevata la già intervenuta prescrizione del reato.

Al momento del commesso reato, infatti, l'art. 624 bis cod. pen. prevedeva una pena edittale massima di anni sei di reclusione così che il contestato delitto, alla data di pronuncia della sentenza impugnata, si era già estinto.2.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'omessa comunicazione all'imputato del rinvio dell'udienza, a seguito della pandemia, dal 3 aprile 2020 al 5 giugno 2020.

Era errata l'obiezione della Corte secondo cui sarebbe stato onere del difensore avvisare il suo assistito.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla revoca, da parte del pubblico ministero, della richiesta di archiviazione.

Potere che non poteva, invece, essere esercitato posto che, chiesta l'archiviazione, il pubblico ministero avrebbe dovuto attendere la decisione del Gip.

Ed il Gip, a sua volta, aveva errato nel restituire il fascicolo al pm piuttosto che emettere la sua decisione sull'originaria richiesta (Cass. ri. 415/1999).

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità della prova, concernente l'esito degli accertamenti dattiloscopici, pervenuta in epoca successiva alla chiusura delle indagini preliminari e quindi, invece, inutilizzabile.

2.5. Con il quinto ed il sesto motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Era inverosimile, per l'attività professionale del denunciante (poi deceduto), che il medesimo detenesse nella propria abitazione una somma in contanti di euro 13.000 ed oggetti del valore di circa 20.000 euro.

Peraltro, non si erano neppure rinvenuti segni di effrazione.

E le persone offese si erano assicurate contro i possibili furti.

Gli esiti del confronto dattiloscopico erano poi l'unico elemento di prova, come tale del tutto insufficiente.

Si trattava dell'impronta di un dito, neppure meglio individuato.

Né si erano specificate le modalità del rilievo.

Non si erano approfondite altre ipotesi investigative.

Si era, poi, ignorato che già, in altre occasioni, l'imputato si era recato presso l'abitazione della persona offesa e ciò giustificava la presenza di una sua impronta all'interno della stessa.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso queta Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, con nota scritta, per il rigetto del ricorso.4.

Il difensore del ricorrente ha inviato note scritte con le quali chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.

5. Il difensore delle parti civili ha inviato conclusioni scritte ed ha chiesto la liquidazione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

1. Il primo motivo, sull'eccepita prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato.

D'Argenio, infatti, è stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624 bis e 61 n. 5 cod. pen., un reato per il quale, anche all'epoca della sua consumazione, era prevista una pena edittale detentiva massima, ai sensi del comma 3 del citato art. 624 bis, di anni dieci di reclusione.

E' appena il caso di ricordare come non assuma rilievo alcuno ai fini del computo del termine di prescrizione del reato il fatto che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. (che, pur essendo un'aggravante comune, è, in relazione al contestato furto in abitazione, ad "effetto speciale" perché determina l'aumento di cui al citato art. 624 bis, comma 3, cod. pen.) sia stata dichiarata subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche e ciò perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059).

Così che il termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., per il reato ascritto all'imputato è di anni dodici e mesi sei, neppure oggi già decorso (lo sarà solo il 10 aprile 2027 a cui devono aggiungersi i periodi di sospensione).

2. Il secondo motivo, sulla eccepita nullità a causa della mancata comunicazione all'imputato del rinvio dell'udienza che doveva celebrarsi il 3 aprile 2020 al 5 giugno 2020, posto che si è già avuto modo di precisare che, in tema di disciplina ennergenziale pandemica da Covid-19, le notificazioni all'imputato, assistito da un difensore di fiducia (diversamente da quanto disposto quando lo stesso sia assistito da un difensore di ufficio), anche se detenuto, sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia (e l'odierno imputato era, anche al momento della notifica del rinvio, difeso di fiducia), stante la natura eccezionale e derogatoria dell'art. 83, comma 14, dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, non essendo pertanto necessaria un'ulteriore notifica all'imputato (così: Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223; Sez. 2, n. 884 del 16/11/2022, dep. 2023, Pirchio, Rv. 284418).

Del resto, la stessa lettera della norma citata è inequivbca quando dispone che: "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio."

3. Il terzo motivo, sulla illegittimità della revoca della richiesta di archiviazione, è manifestamente infondato.

Si è, infatti, già avuto modo di precisare che il pubblico ministero può revocare la richiesta di archiviazione, in maniera espressa o tacita purché univoca, fin quando il giudice non si sia pronunciato sulla stessa (Sez. 6, n. 11379 del 29/01/2018, Coccia, Rv. 272638; Sez. 4, n. 26872 del 13/06/2006, Pica, Rv. 234812; Sez. 2, n. 18774 del 18/04/2007, Battisti, Rv. 236405) e ciò anche in adesione al principio generale della revocabilità dei provvedimenti che non definiscono una fase del giudizio, e, a maggior ragione, come nel caso odierno, delle istanze delle parti.

4. Il quarto motivo, sulla utilizzabilità degli esiti del confronto dattiloscopico pervenuti in data posteriore al termine delle indagni preliminari, è manifestamente infondato.

Come emerge, infatti, da quanto sopra ricordato, il nome dell'imputato era stato iscritto nel registro degli indagati solo a seguito del pervenimento degli esiti in questione, non emergendo prima alcun suo coinvolgimento nel reato denunciato dalla persona offesa, così che non poteva affatto ritenersi che la prova fosse stata acquisita dopo la scadenza dei termini fissati dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen..

5. Gli ulteriori motivi di ricorso, il quinto ed il sesto, sono inammissibili perché interamente versati in fatto e perché sollecitano a questa Corte una non consentita riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. 4 Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Il rilievo delle impronte digitali del prevenuto poteva assurgere a prova decisiva della sua responsabilità alla luce di quanto ricordato dalla testimone - la moglie della persona offesa, nel frattempo deceduta - che aveva affermato che D'Argenio non era mai entrato nella loro abitazione così che l€ impronte, rilasciate in epoca prossima al fatto (visto che, altrimenti, si sarebberc deteriorate), erano spiegabili solo con il suo ingresso nell'appartamento in occasione del furto.

La quantità di denaro in contanti sottratto ed il valore degli altri beni trafugati non erano di tale entità da presupporre una particolare capacità reddituale e patrimoniale della persona offesa e della moglie (neppure di giovane età e che avrebbero potuto costituire i risparmi di un non breve periodo di tempo) così da non potersi ritenere l'inattendibilità della denuncia della loro sottrazione.

La spiegazione alternativa dell'occorso, suggerita dall'imputato, non costituiva altro che una mera supposizione, priva di ogni elemento concreto di riscontro.

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non si provvede alla liquidazione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, consistendo il loro contributo nella mera indicazione delle proprie conclusioni (vd.

Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il luglio 2022, la Corte di appello cli Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA]Argenio colpevole del delitto di cui agli artt. 624 bis e 61 n. 5 cod. pen., per essersi impossessato di una somma in contanti di circa 13.000 euro e di oggetti di valore per circa altri 20.000 euro, sottraendoli, nottetempo, dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in Avellino il 10 ottobre 2014, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto appresso. L'eccezione di nullità della sentenza per la mancata comunicazione all'imputato del rinvio dell'udienza era priva di fondamento dovendo lo stesso essere comunicato al solo difensore (Cass. n. 27903/2021). Nessuna nullità derivava anche dalla ritrasmissione degli atti, dal gip al pm, a seguito della revoca della richiesta di archiviazione (avanzata perché rimasti ignoti gli autori del reato), non avendo il Gip ancora deciso sul punto (Cass.11379/2018). La revoca era stata determinata dal sopraggiungere degli esiti del confronto dattiloscopico che avevano consentito di individuare nel prevenuto l'autore del furto. La moglie della persona offesa aveva, altresì, chiarito che l'imputato, pur essendo figlio di un amico del marito, mai era entrato nella loro abitazione, così che le sue impronte, rilevate all'interno della stessa, ben potevano costituire la prova convincente della sua colpevolezza. Doveva anche considerarsi che le stesse erano state lasciate non oltre le 24/48 ore precedenti al loro rilievo perché, altrimenti, non avrebbero potuto essere individuate. Priva di concreto fondamento era l'ipotesi ricostruttiva alternativa suggerita dalla difesa. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in sei motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per non essere stata rilevata la già intervenuta prescrizione del reato. Al momento del commesso reato, infatti, l'art. 624 bis cod. pen. prevedeva una pena edittale massima di anni sei di reclusione così che il contestato delitto, alla data di pronuncia della sentenza impugnata, si era già estinto.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'omessa comunicazione all'imputato del rinvio dell'udienza, a seguito della pandemia, dal 3 aprile 2020 al 5 giugno 2020. Era errata l'obiezione della Corte secondo cui sarebbe stato onere del difensore avvisare il suo assistito. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla revoca, da parte del pubblico ministero, della richiesta di archiviazione. Potere che non poteva, invece, essere esercitato posto che, chiesta l'archiviazione, il pubblico ministero avrebbe dovuto attendere la decisione del Gip. Ed il Gip, a sua volta, aveva errato nel restituire il fascicolo al pm piuttosto che emettere la sua decisione sull'originaria richiesta (Cass. ri. 415/1999). 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità della prova, concernente l'esito degli accertamenti dattiloscopici, pervenuta in epoca successiva alla chiusura delle indagini preliminari e quindi, invece, inutilizzabile. 2.5. Con il quinto ed il sesto motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Era inverosimile, per l'attività professionale del denunciante (poi deceduto), che il medesimo detenesse nella propria abitazione una somma in contanti di euro 13.000 ed oggetti del valore di circa 20.000 euro. Peraltro, non si erano neppure rinvenuti segni di effrazione. E le persone offese si erano assicurate contro i possibili furti. Gli esiti del confronto dattiloscopico erano poi l'unico elemento di prova, come tale del tutto insufficiente. Si trattava dell'impronta di un dito, neppure meglio individuato. Né si erano specificate le modalità del rilievo. Non si erano approfondite altre ipotesi investigative. Si era, poi, ignorato che già, in altre occasioni, l'imputato si era recato presso l'abitazione della persona offesa e ciò giustificava la presenza di una sua impronta all'interno della stessa. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso queta Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, con nota scritta, per il rigetto del ricorso.4. Il difensore del ricorrente ha inviato note scritte con le quali chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il difensore delle parti civili ha inviato conclusioni scritte ed ha chiesto la liquidazione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1. Il primo motivo, sull'eccepita prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato. D'Argenio, infatti, è stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624 bis e 61 n. 5 cod. pen., un reato per il quale, anche all'epoca della sua consumazione, era prevista una pena edittale detentiva massima, ai sensi del comma 3 del citato art. 624 bis, di anni dieci di reclusione. E' appena il caso di ricordare come non assuma rilievo alcuno ai fini del computo del termine di prescrizione del reato il fatto che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. (che, pur essendo un'aggravante comune, è, in relazione al contestato furto in abitazione, ad "effetto speciale" perché determina l'aumento di cui al citato art. 624 bis, comma 3, cod. pen.) sia stata dichiarata subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche e ciò perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059). Così che il termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., per il reato ascritto all'imputato è di anni dodici e mesi sei, neppure oggi già decorso (lo sarà solo il 10 aprile 2027 a cui devono aggiungersi i periodi di sospensione). 2. Il secondo motivo, sulla eccepita nullità a causa della mancata comunicazione all'imputato del rinvio dell'udienza che doveva celebrarsi il 3 aprile 2020 al 5 giugno 2020, posto che si è già avuto modo di precisare che, in tema di disciplina ennergenziale pandemica da Covid-19, le notificazioni all'imputato, assistito da un difensore di fiducia (diversamente da quanto disposto quando lo stesso sia assistito da un difensore di ufficio), anche se detenuto, sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia (e l'odierno imputato era, anche al momento della notifica del rinvio, difeso di fiducia), stante la natura eccezionale e derogatoria dell'art. 83, comma 14, dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, non essendo pertanto necessaria un'ulteriore notifica all'imputato (così: Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223; Sez. 2, n. 884 del 16/11/2022, dep. 2023, Pirchio, Rv. 284418). Del resto, la stessa lettera della norma citata è inequivbca quando dispone che: "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio." 3. Il terzo motivo, sulla illegittimità della revoca della richiesta di archiviazione, è manifestamente infondato. Si è, infatti, già avuto modo di precisare che il pubblico ministero può revocare la richiesta di archiviazione, in maniera espressa o tacita purché univoca, fin quando il giudice non si sia pronunciato sulla stessa (Sez. 6, n. 11379 del 29/01/2018, Coccia, Rv. 272638; Sez. 4, n. 26872 del 13/06/2006, Pica, Rv. 234812; Sez. 2, n. 18774 del 18/04/2007, Battisti, Rv. 236405) e ciò anche in adesione al principio generale della revocabilità dei provvedimenti che non definiscono una fase del giudizio, e, a maggior ragione, come nel caso odierno, delle istanze delle parti. 4. Il quarto motivo, sulla utilizzabilità degli esiti del confronto dattiloscopico pervenuti in data posteriore al termine delle indagni preliminari, è manifestamente infondato. Come emerge, infatti, da quanto sopra ricordato, il nome dell'imputato era stato iscritto nel registro degli indagati solo a seguito del pervenimento degli esiti in questione, non emergendo prima alcun suo coinvolgimento nel reato denunciato dalla persona offesa, così che non poteva affatto ritenersi che la prova fosse stata acquisita dopo la scadenza dei termini fissati dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen.. 5. Gli ulteriori motivi di ricorso, il quinto ed il sesto, sono inammissibili perché interamente versati in fatto e perché sollecitano a questa Corte una non consentita riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. 4 Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il rilievo delle impronte digitali del prevenuto poteva assurgere a prova decisiva della sua responsabilità alla luce di quanto ricordato dalla testimone - la moglie della persona offesa, nel frattempo deceduta - che aveva affermato che D'Argenio non era mai entrato nella loro abitazione così che l€ impronte, rilasciate in epoca prossima al fatto (visto che, altrimenti, si sarebberc deteriorate), erano spiegabili solo con il suo ingresso nell'appartamento in occasione del furto. La quantità di denaro in contanti sottratto ed il valore degli altri beni trafugati non erano di tale entità da presupporre una particolare capacità reddituale e patrimoniale della persona offesa e della moglie (neppure di giovane età e che avrebbero potuto costituire i risparmi di un non breve periodo di tempo) così da non potersi ritenere l'inattendibilità della denuncia della loro sottrazione. La spiegazione alternativa dell'occorso, suggerita dall'imputato, non costituiva altro che una mera supposizione, priva di ogni elemento concreto di riscontro. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non si provvede alla liquidazione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, consistendo il loro contributo nella mera indicazione delle proprie conclusioni (vd. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000
Sentenza Cassazione n. 33280/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris