Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 03106/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata in quanto emessa da giudice incompetente per territorio, con trasmissione del procedimento al PM presso il Tribunale di Brescia.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 27/06/2023 il Tribunale di Trento ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Trento del 18/04/2023, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione a delinquere (capo A) e di riciclaggio (capo 3).

2. Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione (art. 648 bis cod. pen.) nonché la inosservanza di norma processuale (art. 8 cod. proc. pen.) per la mancata declaratoria d'incompetenza in favore del Tribunale di Trento, in quanto la prima operazione di trasferimento indicata nel capo accusatorio (consegna di denaro in data 8 maggio 2020) era avvenuta in Brescia, da considerarsi luogo di consumazione iniziale del riciclaggio, articolatosi in tre fasi.

3. È preliminare e assorbente la circostanza che il soggetto non è più sottoposto ad alcuna misura cautelare, a seguito della revoca, nelle more, in data 11/11/2023, della custodia in carcere e la rimessione in libertà, come risulta dall'aggiornamento della posizione giuridica acquisita agli atti.

4. Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile solo a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567); condizione che non sussiste nel caso di specie, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse alla pronuncia di annullamento richiesta.

5. L'inammissibilità del gravame non determina, tuttavia, la soccombenza e la condanna alle spese, in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione è correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (in termini, sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata in quanto emessa da giudice incompetente per territorio, con trasmissione del procedimento al PM presso il Tribunale di Brescia. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 27/06/2023 il Tribunale di Trento ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Trento del 18/04/2023, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione a delinquere (capo A) e di riciclaggio (capo 3). 2. Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione (art. 648 bis cod. pen.) nonché la inosservanza di norma processuale (art. 8 cod. proc. pen.) per la mancata declaratoria d'incompetenza in favore del Tribunale di Trento, in quanto la prima operazione di trasferimento indicata nel capo accusatorio (consegna di denaro in data 8 maggio 2020) era avvenuta in Brescia, da considerarsi luogo di consumazione iniziale del riciclaggio, articolatosi in tre fasi. 3. È preliminare e assorbente la circostanza che il soggetto non è più sottoposto ad alcuna misura cautelare, a seguito della revoca, nelle more, in data 11/11/2023, della custodia in carcere e la rimessione in libertà, come risulta dall'aggiornamento della posizione giuridica acquisita agli atti. 4. Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile solo a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567); condizione che non sussiste nel caso di specie, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse alla pronuncia di annullamento richiesta. 5. L'inammissibilità del gravame non determina, tuttavia, la soccombenza e la condanna alle spese, in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione è correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (in termini, sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01). PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03106/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris