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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 02425/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure„ nel rito abbreviato, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed impropria per effetto di operazioni dolose; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza di una motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità quale "amministratore di fatto" è estremamente generico e puramente assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581., comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata articolata e logicamente corretta in relazione a diversi capi d'imputazione, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2023 Il consi 1/4ijkestensore [OSCURATO:PERSONA] lénte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure„ nel rito abbreviato, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed impropria per effetto di operazioni dolose; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza di una motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità quale "amministratore di fatto" è estremamente generico e puramente assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581., comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata articolata e logicamente corretta in relazione a diversi capi d'imputazione, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il consi 1/4ijkestensore [OSCURATO:PERSONA] lénte
Sentenza Cassazione n. 02425/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris